Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27258-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 929/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 2913/2015;
Oggetto
Danni da perdita di chance
R.G.N.27258/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede in data 22.1.2015, che, in parziale accoglimento delle domande avanzate da COGNOME NOME, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance subito per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione al corso di formazione per controllori del traffico aereo, organizzato dalla suddetta società e finalizzato al reclutamento di personale con tale qualifica.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che COGNOME NOME aveva partecipato alla procedura selettiva, indetta da RAGIONE_SOCIALE ad ottobre 2009, per l’accesso ad un corso di formazione finalizzato al reclutamento di personale con qualifica di controllore del traffico aereo; che, superate entrambe le fasi RAGIONE_SOCIALE selezione prevista per l’accesso al corso di formazione, in data 14.5.2013 il ricorrente era stato sottoposto a visita di idoneità presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE ed era stato giudicato inidoneo a svolgere mansioni di controllore del traffico aereo; che, preso atto del giudizio di inidoneità, in data 17.5.2013 RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al ricorrente la mancata ammissione al corso di formazione; che, in data 10.6.2013, però, il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità con ricorso alla Commissione Medica d’Appello istituita ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 566/1988, la quale, sottopostolo a visita in data 4.11.2013, lo aveva giudicato ‘ idoneo al conseguimento
RAGIONE_SOCIALE licenza per lo svolgimento delle mansioni’ di controllore del traffico aereo; che in data 24.1.2014 il ricorrente aveva comunicato ad RAGIONE_SOCIALE l’accoglimento del suo ricorso ed aveva chiesto alla società ‘informazioni inerenti ai tempi e alle modalità pe r partecipare al corso previsto per CTA’, ma con nota del 12.2.2014 RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al COGNOME che non vi era ‘allo stato alcuna possibilità di inserirlo nel corso per Controllori del Traffico Aereo (CTA) avviato in data 20 maggio 2013, in quanto lo stesso (era) in una fase di avanzamento didattico tale da non consentire ingressi’, aggiungendo che ‘al momento non (erano) previsti ulteriori corsi di formazione per studenti CTA nella programmazione didattica’; che il ricorrente aveva, quindi, agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 27.5.2014, sostenendo che, essendo il ricorrente risultato idoneo alle mansioni di controllore del traffico aereo, RAGIONE_SOCIALE era ‘vincolata a garantire al ricorrente il corso di formazione di cui alla s uperata selezione’; che aveva chiesto, perciò, al Tribunale, in via principale, di ‘condannare l’RAGIONE_SOCIALE a garantire al NOME la formazione per Controllore del Traffico Aereo 2010′ e di ordinare alla società ‘di porre in essere ogni atto necessario al conseguimento delle finalità illustrat e nella pubblica selezione’; e, in subordine, di accertare il suo diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance , da quantificare in separato giudizio, avendo il ricorrente perso, a causa dell’illegitt ima condotta RAGIONE_SOCIALE controparte, la possibilità di essere assunto come controllore del traffico aereo.
La stessa Corte, riferito ancora quanto eccepito e sostenuto da RAGIONE_SOCIALE in prime cure e ciò che aveva ritenuto il Tribunale, e giudicata infondata la prima censura dell’appellante RAGIONE_SOCIALE (con la quale si tornava a contestare la giurisdizione del G.O.), reputava infondato anche il secondo motivo di gravame,
con il quale RAGIONE_SOCIALE censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto di competenza del giudice del lavoro la domanda di risarcimento dei danni, benché tra le parti non fosse stato instaurato alcun rapporto di lavoro.
Andando sul punto specifico in contrario avviso rispetto al primo giudice, la Corte d’appello osservava che era vero che il RAGIONE_SOCIALE, struttura del RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere considerato un ausiliario di RAGIONE_SOCIALE, non essendo soggetto al potere di direzione e controllo RAGIONE_SOCIALE società, ma era anche vero che RAGIONE_SOCIALE doveva comunque rispondere dell’operato RAGIONE_SOCIALE Commissione, perché RAGIONE_SOCIALE non era affatto estranea al procedimento di valutazione dell’idoneità dei cand idati, in quanto era il soggetto giuridico che aveva attivato la procedura di reclutamento del personale e nel cui interesse la procedura veniva svolta, pertanto, qualunque atto RAGIONE_SOCIALE procedura, quand’anche posto in essere da terzi, era imputabile ad RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, per la Corte l’erroneità del giudizio di inidoneità viziava il provvedimento di mancata ammissione al corso di formazione ed RAGIONE_SOCIALE era chiamata a rispondere dei danni arrecati al ricorrente a causa RAGIONE_SOCIALE mancata ammissione, a prescindere dalla ravvisabilità di qualunque profilo di dolo o colpa nel suo operato, colpa comunque ravvisabile nell’essersi avvalsa di un giudizio erroneo senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa.
Infine, secondo la Corte, al fine di escludere il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni non poteva eccepirsi l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il
corso di formazione (articolato in una serie di moduli, ognuno dei quali prevedeva valutazioni intermedie ed esame finale).
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la ‘Violazione degli artt. 409 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.)’. Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Roma ha erroneamente riconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE competenza per matNOME del giudice del lavoro, con riferimento alla fattispecie in esame, sulla base di considerazioni in fatto e diritto palesemente contrastanti sia con il tenore letterale dell’art. 409 c.p.c., sia con l’orientamento giurisprudenziale più volte espresso in mat NOME.
Con un secondo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1218 c.c., degli artt. 113, 414 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.)’. Per la ricorrente, la sentenza è censurabile anche nella parte in cui riconosce un danno patrimoniale risarcibile e soprattutto che tale danno sia stato cagionato a prescindere dalla ravvisabilità di qualunque profilo di dolo o colpa RAGIONE_SOCIALE società attuale ricorrente.
Con un terzo motivo deduce la ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.)’. Secondo la ricorrente, la Corte
d’appello, lungi dall’offrire argomentazioni specifiche, aveva confermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE società per i danni subiti dall’originario ricorrente, limitandosi ad affermare che anche se il RAGIONE_SOCIALE non poteva essere considerato quale ausiliario dell’E NAV, la società medesima non era comunque esente da responsabilità, ma senza chiarire la normativa posta alla base di tale responsabilità.
Con un quarto motivo deduce ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’. Il primo fatto decisivo consiste nella circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva avviato una selezione volta al reclutamento del personale, bensì una selezione volta alla formazione di controllori del traffico aereo che solo eventualmente sarebbero stati assunti dalla società. Il secondo fatto decisivo consiste precipuamente nella circostanza per cui l’RAGIONE_SOCIALE, lungi dall’agire nei confronti dell’originario ricorrente con colpa o malafede, nel momento in cui aveva ricevuto l’istanza in autotutela inviata dal COGNOME al fine di far presente l’erroneità del giudizio di inidoneità pronunciato dal RAGIONE_SOCIALE, aveva indicato al medesimo la modalità esatta con la quale avrebbe dovuto impugnare il provvedimento. Il terzo fatto decisivo consiste nell’impossibilità per RAGIONE_SOCIALE di inserire il COGNOME tra i partecipanti al corso di formazione, in quanto erano pur troppo già trascorsi otto mesi dall’inizio del corso al momento in cui il medesimo ha comunicato l’accoglimento del ricorso da parte RAGIONE_SOCIALE Commissione medica d’appello e l’inserimento del medesimo non avrebbe quindi consentito la proficua assimilazione dei contenuti.
Con il quinto motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 c.c., degli artt. 115,
116, 414 e 432 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.)’.
Con un sesto motivo deduce la ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c e 118 disp. att.: motivazione apparente e perplessa (art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.)’. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, lungi dall’offrire argomentazioni specifiche, si era limitata a ribadire il diritto dell’attore al risarcimento del danno, ma senza accertarsi che sia stato effettivamente prodotto un danno nella sfera patrimoniale del medesimo. L’intero iter motivazional e RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata era del tutto carente, atteso che la condanna di un soggetto al risarcimento di un danno, seppur ancora da quantificare, non esime dall’accertare che un siffatto danno sia stato effettivamente causato.
7. Il primo motivo è inammissibile.
La censura, infatti, fa esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 2), c.p.c., ma in realtà non si riferisce alla ‘violazione delle norme sulla competenza’.
Più nello specifico, come precisa la stessa ricorrente per cassazione, essa, nel costituirsi in primo grado, aveva eccepito in via preliminare ‘l’incompetenza (intesa nel senso RAGIONE_SOCIALE distribuzione delle cause tra diverse sezioni del Tribunale) del Giudice del Lavoro in relazione alla controversia con riferimento alle domande avanzate dalla parte ricorrente’ (così a pag. 4 del ricorso).
In altre parole, la allora convenuta, per tal modo, non aveva eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale di Roma, non indicandosi, difatti, come competente un Tribunale diverso da quest’ultimo, ma aveva posto una questione che atteneva alla
distribuzione degli affari tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale.
Ed è rimasto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la distribuzione delle controversie tra giudice del lavoro e altri giudici del settore civile del medesimo ufficio non è qualificabile come questione di competenza (così, di recente, nella motivazione di Cass., sez. lav., 6.6.2023, n. 15879; ma v., ex plurimis , nello stesso senso Cass., sez. lav., 24.6.2020, n. 12433).
9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
Invero, la ricorrente anzitutto non considera correttamente la parte di motivazione che censura dell’impugnata sentenza. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto anche che la ‘colpa’ dell’RAGIONE_SOCIALE era ‘comunque ravvisabile nell’essersi avvalso di un giudiz io erroneo senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa’.
Ebbene è estraneo alla motivazione resa sul punto dalla stessa Corte il giudizio che la ricorrente, invece, ad essa attribuisce, e cioè che: ‘Il Collegio, dunque, riconosce che l’RAGIONE_SOCIALE non poteva agire che come ha effettivamente agito’ (così all’inizio di p ag. 18 del ricorso).
All’opposto, come ora evidenziato, la Corte territoriale ha riscontrato un preciso profilo di colpa RAGIONE_SOCIALE società nell’essersi avvalsa di un giudizio di inidoneità fisica ‘senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa’ di tale giudizio, percorsa dall’aspirante lavoratore, così individuando il comportamento alternativo legittimo che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tenere nel caso concreto, ossia, attendere l’esito di quella impugnativa.
La ricorrente, invero, critica anche detto approdo RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale, ma tale profilo di censura s’incentra su un diverso accertamento fattuale e su conseguenti differenti valutazioni (cfr. pagg. 18-20 del ricorso), che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
12. Il terzo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello non è affatto lacunosa e incomprensibile.
Come già accennato in narrativa, infatti, nella decisione gravata è stato diffusamente spiegato perché la Corte abbia ritenuto -diversamente dal Tribunale -che il RAGIONE_SOCIALE (in sigla: RAGIONE_SOCIALE) non potesse essere considerato un ausiliario RAGIONE_SOCIALE società, e che nondimeno RAGIONE_SOCIALE avesse ‘assunto la piena responsabilità dell’operato RAGIONE_SOCIALE Commissione e deve, perciò, risponderne nei confronti del ricorrente’ (cfr. in extenso pagg. 5-6 RAGIONE_SOCIALE stessa).
13.1. Pertanto, neppure è esatto il rilievo di contraddittorietà da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo il quale ‘la Corte d’Appello prima afferma che la Società non ha alcuna responsabilità e poi afferma, in modo del tutto contraddittorio, che la responsabili tà dell’RAGIONE_SOCIALE sarebbe individuabile nel non aver atteso i tempi che dell’impugnazione amministrativa del giudizio di inidoneità!’.
13.2. Parimenti, il motivo in esame non individua un’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede di legittimità quando assume che ‘non si comprende se l’RAGIONE_SOCIALE
potrebbe, sulla base RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, rivalersi effettivamente sul RAGIONE_SOCIALE oppure no’.
La Corte, invero, in un inciso tra parentesi dopo il passo sopra riferito circa la diretta responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del lavoratore ha scritto: ‘… (salva la facoltà di rivalersi eventualmente nei confronti RAGIONE_SOCIALE Commissione)’. E la stessa Corte non era di certo chiamata ad approfondire detto aspetto in causa nella quale alcuna domanda di garanzia (in termini di rivalsa o di regresso) era stata formulata contro detta Commissione (e/o suoi singoli componenti), neppure parte del giudizio (la Corte, peraltro, aveva specificato che il ridetto RAGIONE_SOCIALE è ‘struttura del RAGIONE_SOCIALE‘).
Il quarto motivo è complessivamente infondato, presentando profili d’inammissibilità.
Più nello specifico, il primo fatto decisivo del quale la ricorrente deduce l’omesso esame è stato, invece, senz’altro considerato dalla Corte di merito.
Come già premesso in narrativa, infatti, la stessa, nella propria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie, ha subito posto in luce che: ‘COGNOME NOME ha partecipato alla procedura selettiva, indetta da RAGIONE_SOCIALE ad ottobre 2009, per l’accesso ad un corso di formazione finalizzato al reclutamento di personale con la qualifica di controllore del traffico aereo’.
La Corte, perciò, anche in sede valutativa, ha avuto ben presente che si trattava, non di un comune concorso privato o di procedimento selettivo, di per sé direttamente finalizzato all’assunzione, ma di ‘complesso procedimento, a formazione progressiva, attivato da RAGIONE_SOCIALE per il reclutamento del personale con’ la suddetta qualifica. Veniva in considerazione, cioè, una
procedura finalizzata a selezionare anzitutto i partecipanti ad un corso di formazione, analoga ad altre, pur sempre volte a pervenire conclusivamente all’assunzione di lavoratori in determinate qualifiche (cfr. già Cass., sez. lav., 13.4.1999, n. 3660; id., sez. lav., 3.5.1990, n. 3685).
Il secondo fatto decisivo che la ricorrente assume pretermesso dalla Corte di merito non è un fatto storico, principale o secondario (nel senso ribadito anzitutto dalle Sezioni Unite di questa Corte in Cass. n. 21972/2021), ma una complessa prospettazi one difensiva, secondo la quale ‘l’RAGIONE_SOCIALE, lungi dall’agire nei confronti dell’originario ricorrente con colpa o malafede, nel momento in cui ha ricevuto l’istanza in autotutela inviata al COGNOME COGNOME al fine di far presente l’erroneità del giudizio di inidoneità pronunciato dal RAGIONE_SOCIALE, ha indicato al medesimo la modalità esatta con la quale avrebbe dovuto impugnare il provvedimento’.
E lo stesso è a dirsi per la sostenuta ‘impossibilità per RAGIONE_SOCIALE di inserire il COGNOME tra i partecipanti al corso di formazione, in quanto erano purtroppo già trascorsi otto mesi dall’inizio del corso al momento in cui il medesimo ha comminato l’accoglimento del ricorso da parte RAGIONE_SOCIALE Commissione medica d’Appello e l’inserimento del medesimo non avrebbe quindi consentito la proficua assimilazione dei contenuti’.
E’ di tutta evidenza, quindi, che trattasi di un’altra deduzione difensiva.
E’ inammissibile il quinto motivo.
La Corte d’appello ha considerato: ‘Né ad escludere il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni può eccepirsi
l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione (articolato in una serie di moduli, ognuno dei quali prevedeva valutazioni intermedie ed esame finale).
In primo luogo, tale questione, sollevata nel giudizio di primo grado, non è stata riproposta in appello.
In secondo luogo, il ricorrente si è riservato di agire in separata sede per la quantificazione del danno ed è quella nella quale dovrà fornire elementi utili per valutare quali fossero le sue chance di completare con successo il corso di formazione ed ess ere assunto (con contratto a tempo indeterminato) da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
Nota, allora, il Collegio che in tale parte di motivazione sono esposte due diverse rationes decidendi .
La prima di esse s’incentra sul rilievo che la questione di difetto di allegazione, pur ‘sollevata nel giudizio di primo grado’, non fosse stata riproposta dall’appellante RAGIONE_SOCIALE con apposito motivo d’impugnazione, ed è evidentemente autonoma e di per sé sufficiente a sorreggere la pronuncia a riguardo.
Essa, infatti, si basa sull’assunto in sé dirimente che la cennata questione non rientrasse più nell’ appellatum e quindi nel devolutum in secondo grado.
La seconda ed ulteriore ratio decidendi , invero, riguarda un aspetto del tutto diverso, vale a dire, la natura di domanda di condanna generica avanzata dal lavoratore circa i danni risentiti.
Ebbene, ritiene il Collegio che la censura in esame sia inammissibile per la parte che riguarda la prima ratio decidendi esposta dalla Corte di merito.
Più nello specifico, la ricorrente per cassazione anzitutto non riferisce se e come il Tribunale avesse affrontato ed eventualmente risolto la questione relativa all’ ‘assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di allegazioni idonee a consentire un giudizio prognostico sulle chance che il ricorrente aveva di completare con successo il corso di formazione’.
Inoltre, e soprattutto, il passo del ricorso in appello RAGIONE_SOCIALE società, riportato alle pagg. 29-30 del ricorso, per sostenere che ‘la carenza di allegazione che vizia l’originario ricorso, contrariamente a quanto statuito dal Collegio, è stata riproposta in appello’, in realtà non riguarda questo precipuo aspetto, ma profili diversi, tra l’altro, il sostenuto mancato assolvimento dell’ ‘onere RAGIONE_SOCIALE prova che incombeva’ sull’attore, e non anche il difetto di allegazione a livello deduttivo del ricorso di primo grado sul ridetto punto specifico; né la ricorrente, del resto, deduce di aver formulato in proposito un apposito motivo d’appello magari per far valere un’omessa pronuncia o una difettosa motivazione del primo giudice, a fronte, come già evidenziato, del rilievo RAGIONE_SOCIALE Corte di merito che ha dato atto che la questione era stata ‘sollevata nel giudizio di primo grado’.
Pertanto, l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente alla prima ratio decidendi rende irrilevanti l’esame dei motivi riferiti alla seconda ratio , i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma
motivazione oggetto RAGIONE_SOCIALE censura dichiarata inammissibile (cfr. in termini Cass., sez. III, 13.6.2018, n. 15399).
E’ infine interamente inammissibile il sesto motivo di ricorso.
In particolare, in tale censura sono presenti deduzioni identiche o analoghe a quelle svolte nel terzo motivo (che pure denunciava anomalie motivazionali), ma in termini generici ed assertivi, non individuandosi precisamente le parti di motivazione di cui ci si duole (invece enucleate nel terzo motivo).
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 2.7.2024.