Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25524 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30007-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA DELLA ATS E DELLE SOPPRESSE USL E ASL, già A.RAGIONE_SOCIALE SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (già AZIENDA SANITARIA LOCALE INDIRIZZO SASSARI), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME
ricorrente principale -controricorrente incidentale –
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO DANNO DA PERDITA DI RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 30007/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 03/06/2025
CC
avverso la sentenza n. 118/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 26/05/2021 R.G.N. 80/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Sassari NOME COGNOME, quale dipendente della Asl n. 1 di Sassari, deduceva di aver partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico delle Posizioni Organizzative denominate ‘Supporto alla Direzione Amministrativ a e Rapporti con le Strutture Aziendali’ e ‘Gestione economica giuridica medicina convenzionata, rapporti internazionali, gestione economica, funzioni amministrative distrettuali’ che era stata illegittimamente attribuita ad altro candidato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 165 del 22.5.2014.
Sosteneva che la mancata attribuzione dell’incarico di P.O., e l’illegittima attribuzione dello stesso ad altro candidato, le aveva cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali, e chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità della deliberazione, che si accertassero i danni subiti e si condannasse l’Asl n. 1 di Sassari al pagamento in suo favore -a titolo di mancata corresponsione della indennità di posizione organizzativa (non percepita) -della somma di € 18.000,00, nonché del quantum dovuto per ogn i altro danno patrimoniale e non patrimoniale, accertando in corso di causa e/o liquidando in via equitativa.
Il Tribunale di Sassari previo accertamento dell’illegittimità della Deliberazione n. 165/2014, accoglieva la domanda, condannando la Asl n. 1 di Sassari al pagamento in favore della stessa della somma di € 10.750,00 oltre interessi dal maturato al saldo, per danno da perdita di chance di
aggiudicazione della P.O., oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, infatti, riteneva di accogliere la domanda di risarcimento di danno da perdita di chance, che quantificava in via equitativa, accertando la violazione del CCNL e del Regolamento aziendale da parte dell’Azienda convenuta. In particolare, riteneva sussistere un obbligo di motivazione in capo alla P.A., anche al fine di consentire il controllo giudiziale sotto il profilo del rispetto dei canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c..
La Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari accoglieva parzialmente il gravame proposto da ATS (già Asl n. 1 di Sassari), e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto confermava, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME compensando integralmente le spese del giudizio.
Preliminarmente la Corte territoriale riteneva sanata la nullità della notifica dell’atto di appello sollevata dall’appellata per effetto della sua costituzione nel presente giudizio.
Inoltre, rigettava anche l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per violazione dell’art. 434 c.p.c. ‘atteso che l’appello indica(va) chiaramente i capi della sintetica motivazione della sentenza che hanno portato il primo giudice all’accoglimento della domanda della Posadinu nonché al rigetto delle restanti domande risarcitorie’. Inoltre, l’atto di appello indicava le ragioni di censura della sentenza di prime cure anche sulla scorta della lettura della ampia comparsa di costituzione dell’appellata.
Nel merito, osservava che la ATS (gia ASL n. 1 Sassari) appellante non aveva allegato né approfondito l’esame della contestata motivazione per mostrare che, in realtà, nella stessa
è svolta e presente la motivata comparazione dei curricula dei canditati che sola, avrebbe potuto fare ritenere il contestato provvedimento legittimo.
In ordine alla domanda risarcitoria viceversa contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui “il lavoratore che lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di osservare la “par condicio” fra gli aspiranti e chiede il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita di “chance” deve fornire gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, la quale non può derivare dal mero calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai concorrenti (v. Cass. 22524 del 2004; v. pure Cass. 14820 del 2007, 1715 del 2009, 22376 del 2012, Cass. 5009 del 2013, Cass. 495/2016).
Ciò posto, il primo giudice individuando una percentuale nella misura di 1/3 ha errato nel ritenere sussistente il danno da perdita di chance anche per le basse percentuali di possibilità di vincita della selezione.
Percentuale contraria al principio anche recentemente affermato dalla Corte di cassazione per cui ” L’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di “chance”, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole” (Cass. civ. n. 11165/2018).
Ricorreva per cassazione NOME COGNOME con cinque motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione che formulava altresì ricorso incidentale con un motivo di censura.
La ricorrente depositava memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente principale con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte di merito si sarebbe erroneamente pronunciata sui criteri di quantificazione del danno da perdita di chance, nonostante gli stessi non fossero stati oggetto di impugnazione da parte dell’amministrazione.
La censura è assorbita, nella misura in cui è accolto, come si vedrà in seguito, il quinto motivo in ordine alla carenza di motivazione.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 434 c.p.c. non avendo l’appellante a pena d’inammissibilità provveduto ad una ‘chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice ‘.
2.1 Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità,
la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
2.2 Ciò posto in termini generali, è da osservarsi come la Corte territoriale si sia pronunciata sulla eccezione di inammissibilità dell’appello motivando nel senso che ‘L’appello indica chiaramente i capi della sintetica motivazione della sentenza che hanno portato il primo giudice all’accoglimento della domanda della COGNOME nonché al rigetto delle restanti domande risarcitorie; esso ha indicato altresì Le ragioni per le quali la sentenza viene censurata come emerge anche dalla lettura della ampia compar sa di costituzione dell’appellata’.
2.3 La riproposizione dell’eccezione di inammissibilità pertanto non tiene in alcun conto la motivazione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata, non confrontandosi col decisum.
Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. non avendo la Corte di merito pronunciato in ordine alla domanda risarcitoria posta dalla ricorrente non limitata alla sola forma del danno da perdita di chance. La originaria domanda della ricorrente avente ad oggetto la richiesta di accertamento e declaratoria di illegittimità della deliberazione con cui era stato dichiarato vincitore della selezione altro concorrente non poteva non costituire il presupposto della richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. avendo la Corte distrettuale omesso di esaminare tutte le voci di danno indicate nel ricorso limitandosi a pronunciare solo sul risarcimento del danno da perdita di chance. La pronuncia sarebbe carente in ordine alla
richiesta di risarcimento del danno della COGNOME formulata in primo grado e relativa a differenti ipotesi e tipologie di danno oltre quella di danno da perdita di chance accolta dal tribunale.
I motivi terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica e sono entrambi inammissibili.
Al riguardo, va premesso che il ricorso in cassazione deve conformarsi al principio di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022) ed ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o eventualmente ritenuta pacifica (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022).
Va inoltre precisato (Cass. Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022) che l’anzidetto principio anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
5.1 Si rileva al riguardo che, tenuto conto che con le conclusioni contenute nella memoria di costituzione, la COGNOME non allega il contenuto dell’atto processuale da cui risulterebbe la riproposizione delle domande di danno.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla comparazione dei curricula ai fini della quantificazione delle chances e sulle ragioni di rigetto della richiesta risarcitoria sulla base degli elementi documentali allegati tutti convergenti nel senso di ritenere sussistente la prova del danno medesimo.
6. 1 Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata motiva la riforma della sentenza di primo grado in considerazione delle basse percentuali di vincita della selezione nella misura di 1/3, come determinata dal tribunale, che avrebbero dovuto condurlo al rigetto della domanda risarcitoria della lavoratrice. Conseguentemente, la Corte territoriale motiva il rigetto del risarcimento senza procedere all’esame comparativo dei curricula.
La motivazione della sentenza impugnata risulta perplessa e contraddittoria nella misura in cui non esamina in modo corretto la sussistenza dei presupposti ai fini della sussistenza o meno del danno da perdita di chance, invertendo l’ordine logico dell’acc ertamento del danno medesimo.
Ed invero, la Corte territoriale esclude contraddittoriamente il danno omettendo la valutazione comparativa dei curricula che avrebbe invece potuto consentire una diversa valutazione della sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento datoriale e il danno da perdita di chance in termini prossimi alla certezza. In altri termini, la Corte di merito ha totalmente omesso
l’accertamento dei presupposti ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda risarcitoria limitandosi a prendere atto della percentuale di esito favorevole della selezione pari ad 1/3 come determinata in sede di prime cure.
Ma tale percentuale non può che derivare dalla preventiva valutazione comparativa dei curricula dei candidati che in ipotesi avrebbe potuto avere esiti diversi e più favorevoli alla odierna ricorrente.
In conclusione, l’omesso esame comparativo comporta la sussistenza del vizio denunciato in termini di motivazione perplessa e contraddittoria con conseguente accoglimento del motivo di censura.
Passando all’esame del motivo di ricorso incidentale che denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione di cui all’art. 21 CCNL Comparto Sanità Pubblica 1998/2001 modificato dall’art. 11 lett. A del CCNL 2000/2001 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.. se ne rileva l’inammissibilità.
La sentenza impugnata nel rigettare il primo motivo di appello fonda la propria decisione sull’assenza di motivazione all’interno degli atti dell’amministrazione in ordine alla valutazione comparativa degli aspiranti che deve sempre essere presente.
La Corte territoriale, pertanto, ad avviso del controricorrente incidentale avrebbe omesso di analizzare il verbale numero 1 del 17 Marzo 2014 dal quale emergerebbe chiaramente che i curricula dei candidati venivano tutti esaminati compresi quelli di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
8.1 Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non trascrive neppure sinteticamente il contenuto del verbale del 17/3/2014 al fine di consentire alla Corte un esame congruo e completo della censura.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il primo e inammissibili i restanti. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME