Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2987 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14681/2024 R.G. proposto da:
e
tutti
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE e rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, C.B.
con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
e contro
REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
NOME.
R.U.
Q.Z.
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2987 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 562/2024, depositata il 15/4/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
, e in proprio e quali eredi di convenivano dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Sezione Distaccata di Altamura, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE nonché medico in servizio nel RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE Altamura, perché venisse dichiarato che il decesso di avvenuto in data 3 dicembre 2009, era stato conseguenza RAGIONE_SOCIALE condotta dei medici dell’RAGIONE_SOCIALE Altamura – RAGIONE_SOCIALE, in occasione del ricovero del 1° dicembre 2009, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non avere tempestivamente diagnosticato l’influenza A/H1N1 (detta anche ‘influenza o febbre suina’) e per avere ritardato, quindi, la somministrazione RAGIONE_SOCIALE necessaria terapia antivirale in soggetto affetto da cirrosi epatica; nonché di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del suo RAGIONE_SOCIALE, per non aver adempiuto agli obblighi di vigilanza e protezione imposti dalla circolare del luglio 2009 del RAGIONE_SOCIALE e perché fossero pertanto condannati, in solido, a risarcire nella complessiva somma di euro 5.614.805,67. G.M. R.U. RAGIONE_SOCIALE.P. QRAGIONE_SOCIALEZRAGIONE_SOCIALE YRAGIONE_SOCIALENRAGIONE_SOCIALE.N.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, sosteneva l’infondatezza in fatto e in diritto RAGIONE_SOCIALE pretesa attorea; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda; domandava di essere estromesso dal giudizio ovvero di essere autorizzato a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE per esserne manlevato e garantito; quest’ultima chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto e in diritto nonché, nell’ipotesi di accertamento di responsabilità del suo assicurato, la limitazione RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE condizioni di polizza; l’RAGIONE_SOCIALE, articolazione d i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si costituiva autonomamente in quanto rappresentato, ex art. 42 dello Statuto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale. C.B.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2598/2022, rigettava la domanda degli attori e li condannava alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ritenendo, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE C.T.U. espletata, che al momento del ricovero la sintomatologia manifestata dal de cuius , affetto da cirrosi epatica, indicasse la presenza di un’infezione batterica, in relazione alla quale fu predisposta la terapia antibiotica ad ampio spettro, e che, sebbene all’epoca del ricovero si fossero manifestati numerosi casi di influenza suina e la situazione patologica preesistente (l’epatopatia in evoluzione) ponesse a rischio di complicanze il paziente laddove fosse venuto a contatto con il virus A/H1N1, al momento del ricovero ricorreva un’infezione batterica ed erano già in atto complicanze batteriche, per cui la preventiva diagnosi di influenza suina «non avrebbe consentito sia al momento in cui fu eseguito il tampone faringeo (03.12.2009), sia in epoca antecedente (ossia il 01.12.2009 e 02.12.2009) provvedimenti alternativi in grado di evitare l’evoluzione RAGIONE_SOCIALE sepsi che, sostenuta da un batterio, ebbe una incontrollabile e rapidissima evoluzione verso la morte».
Escludeva altresì la valenza salvavita dei farmaci antivirali, evidenziando che la loro somministrazione era solo raccomandata nei casi sospetti,
probabili o confermati di influenza A/H1N1 in soggetti rientranti nelle categorie a rischio di complicanze come il ma «non avrebbe garantito alcun probabile risultato» in quanto all’atto del ricovero presso il nosocomio di Altamura era già in atto un’infezione batterica, «né d’altra parte il quadro clinico complessivo risultava dimostrativo RAGIONE_SOCIALE suddetta influenza»; quindi, pur ricorrendo a un giudizio controfattuale consistente nell’ipotizzare quali sarebbero state le conseguenze RAGIONE_SOCIALE condotte alternative nella fattispecie ritenute omesse, le conclusioni sarebbero state analoghe giacché non sarebbe stata comunque garantita la guarigione né la posticipazione del decesso del paziente, «stante la riduzione RAGIONE_SOCIALE aspettative di vita che la malattia epatica e il processo infettivo batterico presupponevano. Il decesso si sarebbe verificato nell’epoca in cui esso, nel concreto, ebbe a verificarsi». O.N.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 562/2024, preso atto che gli atti di appello poi riuniti provenivano da da e da ha accertato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure nei confronti di e di ha accolto l’impugnazione proposta relativamente al capo riguardante la condanna RAGIONE_SOCIALE spese di lite, rideterminandone l’importo in euro 31.315,11 in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti convenute nel giudizio di primo grado, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. G.M. R.U. Q.Z. S.P. NOME.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, la corte territoriale ha afferm ato che il motivo d’appello con cui veniva lamentato il mancato accertamento di alcun profilo di responsabilità RAGIONE_SOCIALE a carico dei convenuti conteneva censure generiche, «per lo più espresse mediante il richiamo alla consulenza tecnica di parte del prof. (ed ai fogli di lumi controfirmati dal c.t.p.) svolta in primo grado e comunque inidonee ad inficiare le conclusioni del c.t.u. dott. poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata». In particolare, ha ritenuto che il consulente d’ufficio avesse replicato ai rilievi mossi dal consulente di parte, osservando «che il RAGIONE_SOCIALE ZRAGIONE_SOCIALEW.
1.12.2009 ricorreva una infezione di tipo batterico e che nel corso del ricovero si ebbe una incontrollabile evoluzione di tale infezione, già in fase batteriemica il 1.12, verso una sepsi grave con insufficienza organica multipla. E con questo vogliamo dire che il 1.12.2009 erano già in atto complicanze batteriche sopravvenute -e tanto non abbiamo escluso -ad una influenza contratta in epoca antecedente il ricovero e nel cui determinismo avevano avuto un ruolo prevalente quelle manifestazioni morbose, in particolare l’epatopatia in evoluzione, afferenti allo stato anteriore». Il giudice d’appello ha rimarcato, inoltre, che il consulente d’ufficio aveva confermato che la tempestiva somministrazione di antivirali in ogni caso, in base ad un giudizio controfattuale, «non solo non avrebbe ritardato il decesso del paziente secondo la regola RAGIONE_SOCIALE causalità del più probabile che non, ma non avrebbe neanche determinato la perdita di chance di sopravvivenza o di quella di vivere più a lungo poiché, in considerazione RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE malattia epatica e del processo infettivo batterico, già in fase batteriemica, il decesso si sarebbe verificato nell’epoca in cui esso, nel concreto, ebbe a verificarsi».
e in proprio e quali eredi di hanno presentato ricorso, fondato su due motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE locale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Formulata una proposta di definizione accelerata nel senso dell’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti hanno presentato istanza di decisione, e la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza del 5 febbraio 2026.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Il primo motivo prospetta la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.: la sentenza impugnata enuncerebbe una motivazione meramente
apparente, «acriticamente appiattita sulla tralaticia riedizione RAGIONE_SOCIALE trama argomentativa RAGIONE_SOCIALE pronuncia di prime cure, nonché sull’altrettanto acritica ratifica RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE C.T.U. svolta in prime cure», carente RAGIONE_SOCIALE confutazione dei motivi di appello.
Specificamente, i ricorrenti sostengono che il giudice d’appello si è limitato a condividere le conclusioni del consulente d’ufficio , esaminando il profilo RAGIONE_SOCIALE perdita di chance solo con riferimento alla guarigione, ma non anche in relazione alla perdita RAGIONE_SOCIALE chance di una maggiore sopravvivenza in vita, né tantomeno avrebbe spiegato il mancato rilievo RAGIONE_SOCIALE circostanza rappresentata dall’alloggiamento del de cuius in una stanza che ospitava un altro paziente affetto da ‘influenza o febbre suina’, considerato che, pur non ricorrendo «al momento del ricovero un quadro clinico dimostrativo di una influenza A/H1N1 , in quell’anno erano stati registrati più casi di essa, tanto che il RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto nel mese di luglio un aggiornamento RAGIONE_SOCIALE indicazioni relative all’impiego dei farmaci antivirali per l’influenza da virus A/H1N1».
Il motivo è fondato.
2.1 Il punto nodale RAGIONE_SOCIALE questione è che il è deceduto per «influenza A/H1N1» (c.d. influenza suina) due giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale con diagnosi di «iperpiressia resistente a comuni antibiotici in epatopatia cronica HCV e HBV correlata». O.N.
Nel motivo di appello, disatteso dalla corte territoriale, veniva evidenziato che, in un paziente affetto da cirrosi epatica che si presentava con un quadro sintomatologico che poteva indicare sia l’avvenuta contrazione di un’infezione batterica sia la presenza di un’influenza virale, vieppiù in considerazione dell’aumento dei casi di diagnosi di influenza suina all’epoca dei fatti, la scelta iniziale di somministrare una terapia antibiotica ad ampio raggio, «facendosi contestuale ricorso al monitoraggio RAGIONE_SOCIALE altre manifestazioni patologiche ed adottandosi i relativi presidi terapeutici», fu o frutto di un errore diagnostico o comunque il risultato di una
sottovalutazione RAGIONE_SOCIALE effettive condizioni di salute del (tant’è che fu alloggiato in una stanza con un degente affetto da influenza suina); ciò impedì, comunque, di apprestare per tempo un percorso terapeutico appropriato, cui fu impossibile ovviare in seguito, dato che il fu sottoposto a tampone laringo-faringeo -quello che rivelò la febbre suina -solo poche ore prima del decesso, intervenuto a distanza di ben due giorni dal ricovero. O.N. O.N.
L’indicazione «facendosi contestuale ricorso al monitoraggio RAGIONE_SOCIALE altre manifestazioni patologiche ed adottandosi i relativi presidi terapeutici» non era, infatti, riferita alla ricerca di altre cause RAGIONE_SOCIALE sintomatologia che aveva portato al ricovero del bensì al contenimento -rimasto privo di precisazioni –RAGIONE_SOCIALE altre gravi patologie da cui era affetto. Di certo vi era che le raccomandazioni del RAGIONE_SOCIALE furono disattese, e parimenti certo era che, nonostante le sue gravi condizioni di salute, il fu alloggiato in una camera con un altro degente affetto da febbre suina; e parimenti indubbio era che il suo decesso fu causato dalla febbre suina in un paziente affetto da cirrosi epatica, il quale, secondo il consulente d’ufficio , al momento del ricovero era già incorso in infezione batterica. O.N. O.N.
2.2 Ora, la Corte d’appello ha escluso che l’esistenza di prova che la morte del fosse avvenuta per errore/ritardo diagnostico, e parimenti escluso che una tempestiva somministrazione RAGIONE_SOCIALE terapia antivirale avrebbe potuto scongiurare o posticipare l’evento morte, avendo a suo avviso i congiunti del formulato censure «generiche, per lo più espresse mediante il richiamo alla consulenza tecnica di parte del prof. (ed ai fogli di lumi controfirmati dal c.t.p.) svolta in primo grado e O.N. O.N.
comunque inidonee ad inficiare le conclusioni del c.t.u. dott. poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata». B.W. Z.W.
Già tale affermazione configura un evidente cortocircuito logico: la Corte d’appello ha preteso che il consulente d’ufficio fosse smentito, ma al
contempo ha privato di valore l’unico strumento esperibile dalla parte per sollevare contestazioni tecniche (ovvero il parere del proprio consulente).
Da un lato, ha recepito acriticamente la relazione del C.T.U. (v. amplius infra ), dall’altro ha etichettato come generiche le censure dei ricorrenti prevalentemente basate sul parere del prof. svuotando di contenuto il contraddittorio tecnico: non si comprende a quale altra fonte di conoscenza i ricorrenti avrebbero dovuto attingere per contestare un sapere specialistico se non a quello di un esperto di pari grado, a meno che si voglia ritenere giustificato il rigetto di una critica tecnica solo perché di parte, attribuendo alla consulenza d’ufficio un’efficacia inscalfibile che l’ordinamento non le riconosce. RAGIONE_SOCIALE.
2.3 La corte territoriale ha poi, nello specifico, escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere gli appellati responsabili RAGIONE_SOCIALE perdita RAGIONE_SOCIALE chance di prolungamento RAGIONE_SOCIALE vita del laddove ha richiamato le valutazioni del consulente d’ufficio , sottolineando che questi aveva replicato ai rilievi mossi dal consulente di parte affermando in maniera inequivocabile che l’eventuale somministrazione di antivirali non avrebbe escluso l’ exitus , il quale si sarebbe verificato comunque nelle stesse condizioni di tempo. Quindi, non solo ha escluso che la somministrazione tempestiva di antivirali avrebbe evitato l’evento morte, ma ha pure ritenuto accertato che non avrebbe garantito la sopravvivenza del de cuius , disattendendo la pretesa dei ricorrenti volta a ottenere il risarcimento del danno per la perdita RAGIONE_SOCIALE chance di conseguire il risultato «di accompagnare il paziente al trapasso in tempi decisamente più lunghi, facendo -se del caso -ricorso anche a cure palliative, che consentissero allo stesso ed ai di lui familiari di prepararsi anche psicologicamente ad un evento che -invece -li ha travolti nel giro di poche ore, senza che nessuno ne avesse previsto la verosimile verificazione». O.N.
È vero che la corte territoriale ha fatto propri gli esiti RAGIONE_SOCIALE consulenza d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, precisando altresì che
l’ausiliario aveva replicato ai rilievi critici formulati dai consulenti di parte. Il che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, di norma impedisce di ritenere carente la motivazione del giudice di merito (v. già Cass. 3/3/1981 n. 1228 e successiva giurisprudenza conforme); ma nella specie ciò è avvenuto in forza di asserti apodittici che dalla consulenza d’ufficio sono stati, così com’erano, trasferiti alla sentenza.
Va osservato, innanzitutto, che per negare l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria sarebbe stato necessario accertare l’ incertezza eventistica RAGIONE_SOCIALE chance (di prolungamento in vita del . O.N.
2.4 In effetti, la chance è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile (o di evitare una conseguenza pregiudizievole), la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto ad un risarcimento del danno. Quel che contraddistingue la chance è l’incertezza, precisamente una condizione «di insuperabile incertezza eventistica. La chance (…) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una ‘legge di connessione’. Per converso se una tale connessione è possibile (…) non si ricade più nel campo RAGIONE_SOCIALE chance ma in quello RAGIONE_SOCIALE relazione causale tra condotta ed evento di danno» (Cass. 27/7/2024 n. 21045).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è particolarmente rigorosa quanto all’onere di RAGIONE_SOCIALEgazione e di prova gravante sul danneggiato, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere, e ammette la risarcibilità RAGIONE_SOCIALE chance perduta, quale appunto perdita RAGIONE_SOCIALE seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza (Cass. 26/1/2022 n. 2261).
In particolare, nel caso in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile non la morte del paziente ma, come nella specie, solo la
conseguenza di un evento di danno incerto (l’eventualità di una maggiore durata RAGIONE_SOCIALE vita e/o di minori sofferenze), il danno sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se -provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l’evento incerto -risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. In definitiva, la chance si sostanzia nell’incertezza del risultato, la cui ‘perdita’ è il riflesso di un’insuperabile incertezza predicabile alla luce RAGIONE_SOCIALE conoscenze scientifiche e RAGIONE_SOCIALE metodologie di cura del tempo (Cass. 17/6/2025 n. 16326; Cass. 7/3/2025 n. 6116; Cass. 26/6/2020 n. 12906; Cass. 11/11/2019, n. 28993; Cass. 9/3/2018, n. 5641).
2.5 Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello, come si è anticipato, ha rigettato la domanda proprio escludendo l’incertezza eventistica che connota la chance , anche quella di un differimento dell’evento morte, «stante la riduzione RAGIONE_SOCIALE aspettative di vita che la malattia epatica e il processo infettivo batterico presupponevano. Il decesso si sarebbe verificato nell’epoca in cui esso, nel concreto, ebbe a verificarsi».
Tale motivazione, invero, si manifesta solo apparente -e quindi giuridicamente inesistente -; sono affette da nullità, infatti, non solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e che contengano una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), ma altresì quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché, dietro la parvenza di una giustificazione RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi RAGIONE_SOCIALE sua genesi e l’ iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», venendo meno pertanto alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un
certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, atto «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi », non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3/11/2016 n.22232).
Nel caso in esame, la motivazione è basata soltant o su un’affermazione, a sua volta apodittica e tautologica, del consulente d’ufficio. Quest’ultimo , invero, si è limitato a sostenere, con una fermezza che per la sua natura quasi profetica desta evidente perplessità, che il non solo sarebbe deceduto, ma pure che la morte sarebbe sopravvenuta esattamente quando in concreto si verificò. Ciò ha permesso alla Corte d’appello di ritenere la chance priva di ogni minima incertezza eventistica, id est di disattendere la domanda risarcitoria. O.N.
Si tratta, però, di un’affermazione carente di rigore logico e di giustificazione scientifica; una cosa, infatti, è negare che la terapia antivirale avrebbe scongiurato l’ exitus (destinato comunque a verificarsi, per le pregresse condizioni di salute del de cuius , aggravate dalla febbre in atto), un’ altra è pretendere di saper individuare con certezza la coincidenza cronologica perfetta tra la morte ipotizzabile e quella verificatasi in concreto. Al consulente d’ufficio si chiede un accertamento basato su leggi di copertura scientifica, non l ‘es pressione di un dogma. Affermare che la morte sarebbe avvenuta proprio allora, cioè in concreto quando si verificò, è un’affermazione probabilistica estrema che scivola nell’arbitrarietà logica ; così, invece di ancorarsi a una prognosi postuma verificabile, il consulente è salito al livello RAGIONE_SOCIALE pura congettura.
La Corte d’appello, lungi dal discostarsi da tale asserto esemplarmente apodittico, vi ha aderito acriticamente e, non stigmatizzando la nuda affermazione del suo ausiliario, ha a sua volta postulato, senza inserire specifici sostegni razionali che guidano pure l’accertamento scientifico, la sua certezza temporale dell’evento, rimuovendo , a questo punto senza
oggettiva giustificazione, la rilevanza a fini risarcitori RAGIONE_SOCIALE sopravvivenza in vita, anche se per un breve periodo.
2.6 Le censure mosse alla sentenza impugnata si presentano dunque solide e giuridicamente fondate.
La corte territoriale ha recepito una conclusione peritale che, senza ancorarsi a parametri di probabilità logico-scientifica, ha postulato che la condotta RAGIONE_SOCIALE non abbia minimamente modificato la collocazione cronologica RAGIONE_SOCIALE morte del La responsabilità per l’anticipazione dell’evento morte non può essere però elisa da valutazioni arbitrarie e apodittiche; e il fatto che il paziente fosse già giunto in ospedale in condizioni gravissime non esonerava il giudice dal verificare l’effettiv a incidenza RAGIONE_SOCIALE (eventuali) omissioni terapeutiche sulla sua vita residua, a nulla rilevando che l’evento finale fosse destinato a verificarsi in un arco temporale -anche – prossimo. O.N.
Invero, la brevità del tempo residuo da eventualmente vivere non scalfisce la consistenza del bene giuridico; la possibilità -tradizionalmente detta chance -di vivere ancora anche per un pur ristretto, persino ristrettissimo, arco temporale rappresenta un valore ontologico che non può essere ignorato, in quanto ogni segmento di vita costituisce un’utilità giuridica che, se viene perduta per mano altrui, merita ristoro, nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui «la perdita RAGIONE_SOCIALE vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile RAGIONE_SOCIALE residua sopravvivenza RAGIONE_SOCIALE vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa» (cfr. Cass. 16/9/2025 n. 25271).
Il secondo motivo prospetta la «violazione degli artt. 41 c.p., 1227, 2043, 2055 c.c. in relazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di causalità materiale e di accertamento del danno da premorienza e/o perdita di chance, per essere stati disattesi i criteri cui dev’essere informato l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE per fatto degli ausiliari nonché sia del danno da perdita anticipata RAGIONE_SOCIALE vita , sia di quello da perdita RAGIONE_SOCIALE “chance” di una possibile, ulteriore sopravvivenza ».
In particolare, i ricorrenti, richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte quanto all’accertamento del nesso causale nell’ipotesi di concorrenza di una condotta umana colpevole e di una causa naturale e quanto alla perdita RAGIONE_SOCIALE chance di prolungamento RAGIONE_SOCIALE vita (di cui sottolineano la diversità rispetto alla perdita anticipata RAGIONE_SOCIALE vita), denunciano che la C orte d’appello, facendo leva sull’apparenza dell’applicazione del principio civilistico del ‘ più probabile che non ‘ , abbia omesso di verificare «se la diligente condotta colposamente omessa dal medico avrebbe, con ragionevole probabilità – superiore alla probabilità dell’evento contrario -, determinato la sopravvivenza del medesimo, evitandone il repentino decesso».
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.
4 . All’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa sezione e diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità e degli altri dati identificativi del e dei suoi congiunti. O.N.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE. Dispone l’oscuramento dei dati personali come in motivazione.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME