Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9048-2018 proposto da:
NOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4507/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, depositata il 02/01/2018 R.G.N. 1125/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato conferimento di un incarico di missione di lunga durata in Liberia,
Oggetto
Lavoro pubblico risarcimento da perdita di chance per mancato conferimento di incarico
R.G.N. 9048/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
danno quantificato nella misura di euro 141.937, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori;
per quel che rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha preliminarmente ricostruito la vicenda processuale come segue.
Con ricorso in riassunzione, a seguito di sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione che -adita con regolamento di giurisdizione -aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME deduceva di essere stato illegittimamente pretermesso nella procedura di selezione per il conferimento dell’ incarico di lunga missione in Liberia di cui all’avviso n. 20 del 3 gennaio 2008. In particolare, il ricorrente sosteneva che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nutrisse nei suoi confronti un concreto pregiudizio per pregresse situazioni di conflittualità (culminate nel licenziamento intimato nel marzo 1994 e poi dichiarato illegittimo perché connesso a motivi sindacali), tanto da precludergli l’assegnazione di qualsiasi incarico, come era avvenuto nella procedura di selezione per la missione in Libano, di cui all’avviso n. 10 del 2008, annullata proprio RAGIONE_SOCIALErché esso ricorrente era risultato primo nella graduatoria per merito. L ‘operato del RAGIONE_SOCIALE era censurato anche sul piano del mancato rispetto delle regole procedurali previste per la selezione e segnatamente: era mancata una effettiva comparazione tra i candidati ritenuti idonei all’incarico ; non erano stati applicati i punteggi prestabiliti nell’avviso di incarico ; la relazione dell’esperto dell’Unità Tecnica Centrale ( U.T.C.) non conteneva una proposta del nominativo da seleziona re, necessaria ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 177 del 1988 perché il Comitato Direzionale potesse approvare il nominativo da inviare in missione; era mancato il controllo da parte RAGIONE_SOCIALE Commissione incarichi, mai istituita; la candidata prescelta, arch. COGNOME, era stata supervalutata, mentre non erano stati valutati i requisiti preferenziali posseduti da esso ricorrente. In base a tali prospettazioni, il ricorrente configurava la propria posizione come di interesse legittimo di diritto privato ex art. 2907 cod. civ. al corretto svolgimento e perfezionamento del procedimento selettivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi sorti da contatto procedimentale qualificato,
tale da ingenerare un obiettivo affidamento, idoneo a fondare la domanda risarcitoria, formulata in termini di perdita di chance di conseguire l’incarico, avanzata nella misura del cento per cento oppure, in via subordinata, del cinquanta per cento.
Il Tribunale adito in riassunzione, ritenuta la natura privatistica dei rapporti di lavoro contratti ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 49 del 1987 -con conseguente esclusione di atti amministrativi ad evidenza pubblica e quindi anche di un concorso pubblico per l’assunzione al lavoro -ha ritenuto infondata la pretesa per inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, essendo rimasta senza riscontri oggettivi l’affermazione circa i pregiudizi che avrebbero indotto l’amministrazione a pretermettere la posizione del ricorrente, esclusa la configurabilità nella specie di un’ipotesi di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. per non essere stato stipulato alcun contratto fra le parti ed esclusa altresì la risarcibilità del danno da perdita di chance , avuto riguardo al valore meramente consultivo RAGIONE_SOCIALE procedura di selezione relativa all’avviso di incarico ed alla natura politica RAGIONE_SOCIALE delibera del Comitato di direzione, in difetto di deduzione di danni invocabili ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. in termini di rifiuto di altre opportunità lavorative per partecipare alla selezione ovvero di costi assunti per la preparazione dell’incarico ;
2.1. così ricostruita la pregressa vicenda processuale, la Corte d’appello ha ritenuto che l’incarico in contestazione -disciplinato ratione temporis dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 -andava configurato come contratto di lavoro a tempo determinato di natura privata, in assenza di connotazioni pubblicistiche, sicché la posizione dell’ente datore di lavoro era assimilabile a quella dell’imprenditore mentre quella del privato eventualmente lesa doveva essere qualificata come interesse legittimo ex art. 2907 cod. civ., con devoluzione RAGIONE_SOCIALE relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, la conformità alla legge del comportamento dell’amministrazione doveva essere valutata esclusivamente secondo i parametri utilizzati per i privati datori di lavoro, con conseguente
infondatezza delle deduzioni del lavoratore proposte in applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990.
In base a tale premessa, dopo aver analiticamente ricostruito la disciplina prevista per l’affidamento dell’incarico, anche ai sensi de ll’art. 33 del d.P.R. 1988 n. 177, contenente il regolamento di esecuzione RAGIONE_SOCIALE legge n. 49 del 1987, la Corte di merito, dopo aver chiarito preliminarmente che, benché non si versasse in ipotesi di concorso né risultassero applicabili i criteri di comparazione che presuppongono lo svolgimento di prove selettive, sussisteva comunque l’obbligo per l’amministrazione di conformarsi alle regole del procedimento ed ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, oltre che di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, ha osservato che la selezione dei candidati alla missione in Liberia -per la quale era richiesta la figura professionale di un ingegnere edile o di un architetto -risultava conforme alla procedura normativa siccome ricostruita: infatti, nella nota del funzionario preposto all’U .T.C. del 27 gennaio 2009 era stato precisato che, nella valutazione dei pareri relativi alle quindici candidature pervenute, la segreteria del RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a un esame preliminare dei curricula sulla base dei requisiti richiesti nell’avviso, con l’esclusione di otto candidati ritenuti non idonei e sei candidati ritenuti non idonei per un solo requisito obbligatorio richiesto; n el verbale del 2 febbraio 2009 sottoscritto dall’esperto U.T.C. risultava per ogni candidato evidenziata l’analisi svolta circa l’esperienza del candidato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la conoscenza delle procedure RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la pregressa partecipazione a progetti sanitari seguiti dall’area tematica interessata ; la valutazione delle domande sulla base RAGIONE_SOCIALE relazione dell’esperto U .T.C. era stata sottoposta al RAGIONE_SOCIALE che, come risultava dal verbale del 9 marzo 2009, aveva selezionato per l’incarico la candidata COGNOME e come candidato di riserva COGNOME.
In esito a tale compiuto argomentare, la Corte romana ha ritenuto conclusivamente che, se è vero che non erano stati riportati per ciascun candidato i punteggi assegnati per i requisiti preferenziali (come pure previsto nella comunicazione di servizio n. 20 del 3 settembre 2008), i requisiti trovavano comunque analitico riscontro nella valutazione delle singole candidature elaborate dall’esperto U.T.C., che tenevano conto dei requisiti preferenziali e dei risultati delle pregresse esperienze lavorative dei candidati in analoghe missioni, riportando una comparazione dei singoli candidati, sicché venivano in rilievo valutazioni che non presentavano elementi di irrazionalità ed erano idonee a selezionare, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’avviso, la specifica esperienza necessaria per la missione ed il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico ; tali valutazioni superavano la necessità di esaminare le ulteriori questioni, ivi compresa la sussistenza di un pregiudizio nei confronti del lavoratore, escludendo la configurabilità di un comportamento illegittimo dell’ammin istrazione nella selezione dei candidati, con conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria per perdita di chance , rispetto alla quale, in ogni caso, non risultavano contenute nel ricorso introduttivo del giudizio idonee allegazioni in ordine alla probabilità dell’ing. COGNOME di risultare destinatario dell’incarico rispetto agli altri candidati idonei, avuto anche riguardo alla discrezionalità riservata all’amministrazione nella valutazione delle specifiche professionalità richieste per l’incarico di missione ;
3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando quattordici motivi, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memoria.
Ritenuto che :
1. con il primo motivo si deduce la «insanabile contraddizione interna etc.», in relazione al n. 4 del l’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., con violazione o falsa applicazione del n. 4 dell’art. 132 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 111, comma 6, Cost, nonché agli artt. 156, comma
2, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizi di coerenza RAGIONE_SOCIALE motivazione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE irriducibile contraddizione interna, RAGIONE_SOCIALE perplessità, dell’incomprensibilità e/o RAGIONE_SOCIALE mera apparenza;
1.1. il motivo è infondato, considerato che, in seguito alla riformulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall ‘ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall ‘ art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni fra loro inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (così, Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, e successive conformi, fra cui Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090); al di al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un ‘ fatto storico ‘ , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia ‘ decisivo ‘ ai fini di una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia (casi ancora Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit., e successive conformi, fra cui, Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940);
1.2. applicando tali principi al caso di specie, dalla piana lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata emerge all’evidenza che non è ravvisabile alcuna intima contraddizione interna, incomprensibilità o mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione addotta dalla Corte territoriale, che, per come sopra sintetizzato, ha sviluppato un ‘ampia argomentazione sulla base di una completa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale, per poi esaminare i profili di doglianza in base a puntuale illustrazione RAGIONE_SOCIALE disciplina di riferimento; sicché le censure sviluppate nel motivo non colgono nel segno rispetto ai limiti di residua sindacabilità RAGIONE_SOCIALE motivazione;
2. con il secondo motivo si prospetta, in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., l’ omesso esame di mancati controlli che
sull’operato del RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto essere effettuati dalla Commissione incarichi;
3. con il terzo motivo, sempre proposto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si censura l’ omesso esame RAGIONE_SOCIALE dedotta incompetenza del valutatore, che era un medico, mentre per la selezione relativa all’incarico in Liberia andava selezionato un ingegnere o un architetto, considerato che neppure i componenti del RAGIONE_SOCIALE erano competenti nel settore delle opere civili;
4. con il quarto motivo, pure prospettato i n relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si deduce l’ omesso esame RAGIONE_SOCIALE delibera CD.104/1987 resa dal competente Comitato direzionale, ove si prescrive sia la valutazione comparativa tra tutti i candidati, sia la preferenza da accordare ai candidati che (come il ricorrente) avevano già superato il procedimento selettivo per l’assunzione ad esperto U.T.C. ex art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 49 del 1987;
con il quinto motivo, ancora dedotto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si prospetta l’ omesso esame del par. 5, punto 2.3, dell’Ods.2/2000, cioè RAGIONE_SOCIALE norma di autoregolamentazione, che limitando la discrezionalità di scelta, imponeva al RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di sufficiente e congrua motivazione , al pari di quanto prescritto dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990 per la motivazione dell’atto amministrativo in senso tecnico;
con il sesto motivo, pure proposto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si deduce l’ omesso esame RAGIONE_SOCIALE mancata valutazione comparativa per ciascun candidato e per ciascuno dei requisiti preferenziali;
con il settimo motivo, ancora dedotto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si censura l’ omesso esame delle allegazioni sulla chance di essere selezionato per l’assegnazione dell’incarico n. 20/Liberia;
8 . con l’ottavo motivo, pure prospettato in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si deduce l’ omesso esame dell ‘autorità invocata in relazione alla sentenza n. 9320 del 2014 resa inter partes
dal Tribunale di Roma e concernente analoghi incarichi di lunghe missioni all’estero;
il nono motivo, ancora dedotto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., prospetta l’ omesso esame del dedotto pregiudizio ai danni del ricorrente, con conseguente pretermissione nell’assegnazione dell’incarico n. 20/Liberia;
9.1. i motivi dal secondo al nono, che occorre valutare complessivamente in quanto tutti proposti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili, per la configurabilità, nella specie, dell’ipotesi di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 -ter , comma quinto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis ;
9.2. infatti, contrariamente a quanto assume parte ricorrente in sede di memoria, il giudice di primo grado non si è limitato a disattendere la domanda per difetto di allegazione dei danni da perdita di chance , così come il giudice di appello non ha respinto la domanda unicamente sotto il (differente) profilo RAGIONE_SOCIALE mancata allegazione di elementi probabilistici idonei a identificare la perdita di una concreta chance . E, invero, la lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, siccome sopra sintetizzata, evidenzia che l’acce rtamento in fatto compiuto dai giudici di entrambi i gradi in ordine alla selezione per il conferimento dell’incarico in questione, in base alla pur convergente riconosciuta natura privatistica del procedimento, è sostanzialmente sovrapponibile nel giungere ad escludere la fondatezza delle doglianze espresse dal ricorrente in ordine alla regolarità RAGIONE_SOCIALE procedura ed alla legittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione, anche rispetto ai profili di pregiudizio lamentati dall’ing. Fagotti e rimast i, nella valutazione in fatto compiuta in sede di merito, privi di adeguato riscontro e comunque superati. Pertanto, le decisioni assunte nei gradi di merito risultano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, con conseguente inammissibilità delle censure di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., a ciò non ostandovi che il giudice
d ‘ appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724);
9.3. né risulta pertinente, sul punto, il richiamo al precedente reso da questa Corte inter partes ( Cass. Sez. L, 05/12/2023, n. 33964), sviluppato nella memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE fondatezza del presente ricorso, considerato che in quella fattispecie è stata esclusa la configurabilità dell’ipotesi di cd. doppia conforme proprio per l’apprezzata insussistenza di conformità di rationes decidendi e di decisione fondata sull’accertamento dei medesimi fatti sostanziali, dovendosi per fatto intendere quello riguardante le vicende storiche delle situazioni sostanziali dedotte e non come riguardante profili tali da sollecitare la disamina di circostanze meramente processuali, ad es. sull’allegazione o la prova. In effetti, per come si evince dalla narrativa RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nel caso esaminato in detta pronuncia relativo alla procedura di incarico in Libano, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale l’ing. COGNOME era stato interpellato quale candidato di maggior punteggio nelle valutazioni tecniche, senza tuttavia poter ottenere l’incarico in quanto la procedura era stata annullata – la domanda era stata disattesa in primo grado per difetto di allegazione dei danni da perdita di chance , cioè come concreti pregiudizi consequenziali subiti, ed in secondo grado per difetto di allegazione RAGIONE_SOCIALE elementi probabilistici idonei ad identificare la perdita di una concreta chance , con ciò già escludendosi la configurabilità dell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE decisione sulla base dell’accertamento dei medesimi fatti sostanziali; più specificamente, in quel caso la Corte territoriale ha ritenuto di non affrontare il tema RAGIONE_SOCIALE legittimità o meno dell’annullamento RAGIONE_SOCIALE procedura e neppure le questioni sui comportamenti discriminatori denunciati dal ricorrente, arrestandosi alla valutazione circa la mancata allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE probabilità di vittoria, escludendo la configurabilità di alcun legittimo affidamento in quanto la commissione mantenuta piena discrezionalità nella valutazione dei candidati.
Tanto chiarito, risulta evidente il divergente percorso argomentativo seguito in quel procedimento dalle due decisioni di merito rispetto a quelle assunte nel caso oggi in esame, nel quale, come detto, i giudici di entrambi i gradi non si sono limitati a rilevare la carenza, sul piano delle allegazioni e del compendio probatorio, RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria, ma hanno ricostruito la vicenda per convergere nel giudizio di infondatezza delle censure mosse all’operato dell’amministrazione. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità delle doglianze esposte nei motivi dal secondo al nono;
10. con il decimo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, comma 1, cod. proc. civ. e 2729, comma 1, cod. civ., o la loro falsa applicazione, in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., per essere state violate o comunque mal applicate le relative norme processuali in materia probatoria;
10.1. anche tale censura non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto dietro lo schema RAGIONE_SOCIALE violazione processuale si mira in realtà a censurare la ricostruzione fattuale ed il governo delle prove operati dal giudice di merito (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, che ha ribadito il principio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi RAGIONE_SOCIALE elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione), proponendo un’inammissibile lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE atti e delle prove poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Peraltro, con specifico riferimento al vizio denunciato in rubrica, occorre evidenziare che il principio del libero convincimento, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (così Cass. Sez. 6 – 2, 12/10/2021, n. 27847), censura nella specie preclusa in ragione RAGIONE_SOCIALE cd. doppia conforme;
11 . con l’undicesimo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1218 e 2697, comma 2, cod. civ., o loro falsa applicazione, in relazione al n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., rispettivamente per non avere sussunto il caso di specie sotto l’art. 1218 cod. civ., e per avere posto a carico del ricorrente oneri probatori che ricadono sul datore di lavoro circa la correttezza RAGIONE_SOCIALE sua obbligazione procedimentale;
11.1. il motivo è infondato, posto che la Corte territoriale non ha erroneamente posto a carico del ricorrente l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ma ha positivamente escluso -in base alla ricostruzione dei fatti compiuta -che potessero ravvisarsi irregolarità nella procedura di selezione ovvero addebiti in capo all’amministrazione;
con il dodicesimo motivo si deduce la v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., in quanto nella sentenza impugnata manca la pronuncia su specifiche violazioni eccepite;
12.1. la censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata, ampiamente motivata in relazione ai profili di doglianza, per come sopra sintetizzato ed esposto anche in riferimento al primo motivo, attinge sicuramente la soglia del minimo costituzionale (fra tutte, Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), sicché non è configurabile il
dedotto vizio riferito ad alcune specifiche violazioni, comunque complessivamente esaminate e valutate dalla Corte territoriale; 13 . con il tredicesimo motivo si prospetta l’i llogicità manifesta e incomprensibilità, in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., con violazione o falsa applicazione del n. 4 dell’art. 132 cod. proc. civ., e in riferimento all’art. 111, comma 6 , Cost., nonché agli artt. 156, comma 2, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto nella sentenza impugnata è stato reso un ragionamento purchessia e non un ragionamento osservante le regole RAGIONE_SOCIALE logica e d’esperienza, rendendo una motivazione incomprensibile perché non se ne capisce la ratio decidendi ;
infine, con il quattordicesimo motivo si deduce il vizio di motivazione apparente, in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., con violazione o falsa applicazione del n. 4 dell’art. 132 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 111, comma 6 , Cost. e all’artt. 156, comma 2, cod. proc. civ., perché trattasi di motivazione recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
14.1. il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, che vanno considerati unitariamente in quanto intesi a sollecitare un ulteriore sindacato sulla motivazione, sono infondati, per le medesime ragioni già evidenziate in relazione al primo motivo con riferimento ai limiti che ormai siffatte doglianze incontrano nel giudizio in cassazione; 15. in definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, oltre alle spese prenotate a debito; 16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024