Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13343/2021 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
INDIRIZZO , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2367/2020 pubblicata in data 09/11/2020, n.r.g. 1185/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/03/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era dipendente di RAGIONE_SOCIALE con figura professionale di ‘collaboratore d’ufficio’, parametro 175.
Deduceva che in data 09/01/2014 la società aveva sottoscritto un accordo sindacale, con cui si era obbligata ad attivare una selezione finalizzata all’acquisizione della figura professionale di ‘macchinista’, previa acquisizione
OGGETTO:
procedura selettiva – corso di formazione – obbligo a carico del datore di lavoro inadempimento – causa di impossibilità sopravvenuta – onere della prova
temporanea di quella di ‘capo treno’. Aggiungeva che con disposizione gestionale n. 16/2014 la società aveva indetto la selezione per individuare n. 40 risorse per l’acquisizione della figura professionale di ‘capo treno’, pos. 1, par. 140, con successiva acquisizione della figura professionale di ‘macchinista’ par. 153, previo corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione ministeriale necessaria.
Precisava che all’esito della selezione, cui egli aveva partecipato, si era classificato all’ottavo posto fra i sedici idonei, ma la società non aveva effettuato il corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione, sicché egli era stato pregiudicato per aver perso la possibilità di conseguire il profilo professionale di ‘macchinista’ a causa dell’intervenuto superamento dei limiti di età. Deduceva di essere conseguentemente rimasto inquadrato nella figura di ‘capo treno’, inferiore per professiona lità e trattamento retributivo a quello in precedenza posseduto di ‘collaboratore d’ufficio’.
Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dell’inadempienza di RAGIONE_SOCIALE agli impegni assunti con l’accordo sindacale del 09/01/2014, la condanna della società a ricollocarlo nella funzione e nelle mansioni ricoperte prima della selezione, nonché a risarcirgli tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche sotto il profilo della perdita di chance .
2.- Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE eccepiva che il corso di formazione era condizionato all’ammodernamento delle infrastrutture delle linee Roma Viterbo e Roma Lido, cui avrebbero dovuto essere destinati i nuovi macchinisti, ammodernamento mancato per ragioni non ad essa imputabili. Deduceva che comunque le mansioni di ‘capo treno’ non erano inferiori a quelle di ‘collaboratore d’ufficio’ e che comunque il ricorrente percepiva un assegno ad personam proprio per tenere fermo il livello reddituale raggiunto in precedenza, sicché nessun danno aveva patito.
3.Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava l’inadempimento della società agli obblighi assunti con disposizione gestionale n. 16/2014, ordinava alla società ai sensi degli artt. 2058 e 2103 c.c. di riadibire il ricorrente alle mansioni di ‘collaboratore d’ufficio’, parametro 175, nel luogo e per l’orario di lavoro già svolti al momento della partecipazione alla procedura selettiva; infine rimetteva la causa in istruttoria per l’accertamento e la liquidazione del danno da perdita di chance .
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il termine massimo di sei mesi di permanenza nel profilo di ‘capo treno’, contestato dall’appellante, è invece espressamente previsto dal punto 1.2 dell’accordo sindacale del 09/01/2014 ed anche dalla disposizione gestionale n. 16/2014;
non rileva che il dipendente non avesse un diritto soggettivo a conseguire il profilo di ‘macchinista’, posto che il Tribunale ha riconosciuto il danno derivato non dal mancato conseguimento del predetto profilo, bensì dalla perdita della chance di conseguirlo;
quanto all’eccepita incolpevolezza dell’inadempimento, l’asserito mancato ammodernamento delle infrastrutture alle quali avrebbero dovuto essere adibiti i nuovi macchinisti è rimasta priva di documentazione probatoria di sostegno; inoltre la società appellante non indica a chi sarebbe imputabile tale mancato ammodernamento, né fornisce elementi da cui desumere che tale circostanza sia sopravvenuta rispetto all’indizione della selezione;
per la genericità dell’allegazione, tale circostanza neppure può essere posta ad oggetto di prova testimoniale;
l’accordo del 12/06/2014 che la società appellante invoca per dimostrare che quel mancato ammodernamento venne riconosciuto anche dalle organizzazioni sindacali -si riferisce in realtà ai trasferimenti di personale e non riguarda l’attuazione di quella procedura di selezione oggetto di causa; anzi, al punto 5.1 prevede espressamente che i ‘capi treno’ di entrambe le linee di cui all’accordo del 09/01/2014 avrebbero avuto accesso diretto al percorso di abilitazione a ‘macchinista’, il che conferma che la seconda fase della procedura di selezione, dedicata alla necessaria formazione, dovesse in ogni caso essere attuata;
l’inadempimento nei confronti del Palazzo deve dirsi ormai definitivo, poiché a lui è preclusa ogni possibilità di acquisire quel profilo di ‘macchinista’, atteso che è pacifico che l’esame per l’abilitazione è
riservato a coloro che non abbiano ancora compiuto 45 anni; il Palazzo, nato il 22/12/1972, ha compiuto 45 anni il 22/12/2017 e a tale data il corso formativo non era stato avviato; nella successiva procedura (dedotta dalla società a sostegno dell’eccepita cessazione della materia del contendere) l’esame si è tenuto solo il 22/02/2018, quando ormai al Palazzo era preclusa l’abilitazione per superamento del limite massimo di età;
sul piano della ricostruzione giuridica la motivazione del Tribunale va corretta, nel senso che il Palazzo, con la partecipazione alla procedura di selezione interna, ha accettato la modifica del profilo professionale preesistente; tuttavia la domanda è di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e tale risoluzione può essere pronunziata con riguardo all’accordo di mutamento del profilo professionale, con la conseguente caducazione retroattiva degli effetti ex art. 1458 c.c., sicché al Palazzo va res tituito il preesistente profilo di ‘collaboratore di ufficio’;
l’art. 1453 c.c. fa salvo il diritto al risarcimento del danno e la definitiva perdita della possibilità di conseguire il profilo di ‘macchinista’, sopra vista, giustifica la configurazione del danno, come esattamente ritenuto dal Tribunale.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- INDIRIZZO ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, 421 e 437 c.p.c., 1223, 1257, co. 1, c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che essa società non avesse provato il fatto del terzo relativo al mancato ammodernamento delle linee ferroviarie cui sarebbero stati destinati i nuovi ‘macchinisti’ e non avesse neppure indicato il soggetto responsabile, che invece è notoriamente la Regione Lazio, cui fa capo la titolarità delle linee ferroviarie. Lamenta comunque il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi necessari ai fini del predetto accertamento.
Il motivo è infondato.
Con riguardo al fatto notorio, la titolarità regionale della linea ferroviaria è un dato ‘neutro’ in ordine all’individuazione del responsabile del ritardo nel suo ammodernamento, che ben potrebbe dipendere dalla società concessionaria del servizio ferroviario oppure dai soggetti giuridici appaltatori delle opere di ammodernamento o da altri soggetti (ad esempio finanziatori delle opere). Dunque il fatto notorio invocato non è idoneo a dare contezza delle ulteriori e diverse circostanze esattamente ritenute dalla Corte territoriale rilevanti ai fini dell’accertamento dell’eccepita incolpevolezza dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE per la mancata attivazione del corso formativo (necessario per il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento delle mansioni di ‘macchinista’). Anzi , la Corte territoriale ha ravvisato un elemento contrario all’eccezione di RAGIONE_SOCIALE proprio nel contenuto dell’accordo sindacale del 12/06/2014. Di quest’ultimo i giudici d’appello hanno evidenziato il punto 5.1, che prevede espressamen te che i ‘capi treno’ di entrambe le linee di cui all’accordo del 09/01/2014 avrebbero avuto accesso diretto al percorso di abilitazione a ‘macchinista’, trovando quindi conferma il fatto -dedotto dal dipendente come causa petendi della domanda risarcitoria da inadempimento -che la seconda fase della procedura di selezione, dedicata alla necessaria formazione, dovesse in ogni caso essere attuata.
Con riguardo alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, la censura è inammissibile, perché priva di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato se avesse sollecitato in primo grado il Tribunale a tale accertamento e se avesse riproposto la sua sollecitazione sotto forma di motivo di gravame alla Corte territoriale.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il Palazzo era stato ammesso al corso di formazione ‘molto prima che compisse i 45 anni’ e che era intervenuta la di lui rinuncia a proseguire quel corso, sicché si era spezzato il nesso causale fra il dedotto inadempimento aziendale e il danno da perdita di chance .
Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art.
348 ter, ult.co., c.p.c.).
Il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato se avesse sollevato tempestivamente questa eccezione, che, in quanto di merito e relativa ad un fatto impeditivo del diritto vantato dal Palazzo, avrebbe dovuto essere sollevata fin dalla memoria difensiva di primo grado, tempestivamente depositata ex art. 416 c.p.c. Ne deriva che risulta insufficiente la deduzione di aver dedotto quel fatto a pagina 13 dell’atto di appello (v. ricorso per cassazione, pp. 15-16).
Infine è parimenti inammissibile la censura dell’omesso esame delle numerose assenze accumulate dal Palazzo durante il corso di formazione, sicché il dipendente ‘ difficilmente avrebbe potuto superare l’esame ministeriale (avendo perso lezioni importanti per il conseguimento del successo) … ‘. Trattasi di apprezzamenti di fatto, come tali riservati al giudice di merito. Inoltre quelle assenze non integrano un fatto storico ‘decisivo’, posto che la stessa prospettazione della censura richiede una valutazione di probabilità ostativa di quelle assenze (‘ difficilmente avrebbe potuto superare l’esame ministeriale ‘) . Ciò per definizione esclude che, qualora quel fatto fosse stato esaminato, la decisione sarebbe stata certamente di segno opposto , come invece richiede il carattere di ‘decisività’ previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale confermato la condanna al risarcimento di un danno da perdita di chance senza alcuna prova dell’ an , necessaria invece per procedere poi ad una liquidazione equitativa.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con quel punto della motivazione, in cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che, con il superamento del limite massimo di età, la chance era definitivamente perduta, sicché non restava che procedere ad una valutazione equitativa del danno.
Il motivo è infine inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato il motivo di gravame, in cui aveva asseritamente prospettato la sua doglianza avverso la valutazione del Tribunale circa la probabilità di esito vittorioso della selezione da parte del Palazzo.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una concreta e consistente probabilità di successo da parte del Palazzo.
Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.).
Il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato il motivo di gravame, in cui aveva asseritamente prospettato la sua doglianza avverso la valutazione del Tribunale circa la probabilità di esito vittorioso della selezione da parte del Palazzo al 50%, in quanto collocatosi esattamente a metà della graduatoria.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data