Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17968 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17968 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 191/2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa domiciliata in Roma, presso il Dott. NOME COGNOME, in INDIRIZZO
dall’Avv. NOME COGNOME e -ricorrente –
contro
Azienda USL Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce n. 547/2023, pubblicata il 20 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2018, NOME COGNOME ha impugnato gli atti che hanno condotto al conferimento a NOME COGNOME dell’incarico di Direttore della struttura complessa Area
Gestione del Patrimonio della ASL di Lecce, lamentando che non vi fosse stata una corretta valutazione comparativa dei curriculi degli ammessi alla selezione.
La ricorrente ha chiesto che:
fosse accertato il suo diritto al conferimento dell’incarico apicale di direttore della struttura complessa in questione e fosse ordinato detto conferimento;
fosse dichiarata la nullità o fosse disposta la disapplicazione della delibera di nomina e degli atti presupposti;
fosse accertato il suo diritto a ottenere gli emolumenti perduti e il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio con la P.A., con sentenza n. 2574/2020, ha rigettato la domanda.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio con la P.A., con sentenza n. 547/2023, ha respinto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La PRAGIONE_SOCIALE. si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi generali in materia di procedure di selezione.
Prospetta che l’operato della Commissione tecnica si sarebbe caratterizzato per la propria illegittimità in quanto il giudizio da essa emessa nulla avrebbe detto in ordine alle modalità di valutazione seguite.
La censura è inammissibile.
La corte territoriale ha già accertato l’invalidità dell’operato della P.A. e ha provveduto a compiere il giudizio probabilistico necessario per stabilire se sussistesse l’obbligo di risarcimento del danno in favore della ricorrente.
In quest’ottica, la lavoratrice non può contestare la ragione di nullità della procedura rilevata dal giudice di merito, ma solo censurare il suo giudizio successivo, attinente al risarcimento.
D’altronde, i titoli della ricorrente sono stati valutati dal giudice di merito, che li ha posti in comparazione con quelli, ritenuti significativi, del vincitore della procedura selettiva.
In ogni caso, si evidenzia che la Corte d’appello di Lecce ha esaminato il verbale della Commissione di esperti e ha escluso che questa avesse formulato una graduatoria dei candidati.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato la situazione di manifesto conflitto esistente fra lei e il Presidente della Commissione, che ne avrebbe giustificato l’astensione, dovuta al fatto che ella aveva presentato opposizione in relazione alla sua scheda di valutazione relativa all’anno 2016 proprio nei confronti del medesimo Presidente. Il motivo -al di là della sua genericità, in assenza di una qualsivoglia precisazione circa la norma che impedirebbe a chi ha fatto le schede di valutazione della performance di partecipare poi alle commissioni deputate a individuare la rosa di candidati per la nomina di direttore di struttura complessa – si presenta inammissibile per le ragioni che hanno condotto ad analogo esito del primo motivo.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 in quanto non sarebbe condivisibile la conclusione cui sarebbe pervenuta la corte territoriale la quale, a fronte di una procedura nulla, avrebbe omesso la relativa dichiarazione e avrebbe preso in considerazione i titoli di merito valorizzati in tale procedura.
In particolare, i titoli del vincitore sarebbero stati recessivi rispetto ai suoi.
La censura è inammissibile.
In primo luogo, si osserva che la corte territoriale non poteva dichiarare nullo l’atto conclusivo della procedura, atteso che il presente giudizio concerne solo il risarcimento del danno, ma esclusivamente accertarne l’invalidità in via incidentale, cosa che ha fatto.
Quanto ai titoli presi in esame, la ricorrente non considera che la Corte d’appello di Lecce ha compiuto, sulla base degli atti di causa, un giudizio probabilistico finalizzato a verificare la sussistenza o meno del suo diritto al risarcimento del danno. Ciò ha fatto seguendo la giurisprudenza di questa
Suprema Corte, per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un’adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all’esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l’attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell’incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l’esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro (Cass., Sez. L, n. 6485 del 9 marzo 2021).
Il giudice del merito, quindi, non poteva non valutare i titoli effettivamente presi in considerazione.
Quanto alla critica del giudizio probabilistico compiuto dalla Corte d’appello di Lecce, si evidenzia che viene in rilievo un accertamento di merito che, in quanto tale, nei limiti in cui sia motivato (come nella specie), non può essere contestato nella presente sede di legittimità. Peraltro, la ricorrente non tiene conto che, affinché l’esistenza del danno per perdita di chance sia dimostrata, occorre che la possibilità del verificarsi dell’evento sperato sia significativamente elevata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21