Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20106/2023 R.G. di
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché, quali eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché di
NOME COGNOME – quale erede di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- per la cassazione della sentenza n. 905/2023 del la CORTE d’APPELLO di BARI, pubblicata il giorno 8 giugno 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato:
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME vennero rinviati a giudizio per rispondere dei reati continuati di falso in atto pubblico (artt. 81, 110, 479 e 476 cod. pen.) e turbativa di gara (artt. 81, 110 e 353, secondo comma, cod. pen.) in relazione a condotte che avrebbero tenuto quali componenti della commissione giudicatrice del concorso di progettazione per la redazione del progetto preliminare della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia.
All ‘ esito del giudizio abbreviato, in cui si erano costituiti parti civili la Regione Puglia e NOME COGNOME il quale aveva partecipato al concorso senza vincere e, a seguito di ricorso avanti al giudice amministrativo, era collocato al secondo posto della graduatoria riformulata dalla sentenza 24 novembre 2004 n.5411, del TAR Puglia, passata in giudicato-, il Tribunale di Bari assolse gli imputati per insussistenza del fatto, pronuncia confermata poi dalla Corte d ‘a ppello di Bari.
Con sentenza n. 6240/2013 la Corte di cassazione annullò la sentenza di secondo grado per essere i reati estinti per prescrizione e, disposto l ‘ annullamento anche agli effetti civili, rinviò la causa al giudice d ‘ appello civile per le pretese della parte civile COGNOME
Ai sensi degli artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c. il COGNOME riassunse il giudizio ai fini civili, chiedendo la condanna degli ex imputati a risarcirgli danni patrimoniali e non patrimoniali; questi si costituirono resistendo.
La Corte d ‘a ppello di Bari, con sentenza n.451/2018, accolse parzialmente le domande del COGNOME, condannando in solido NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a risarcirlo per euro 2.935.424 oltre agli interessi.
In particolare, la corte territoriale affermò che il COGNOME aveva subito la perdita di chance in relazione al primo posto e che, a seguito della comparazione tra il suo progetto (per cui si era classificato al secondo posto nella graduatoria riformulata dal giudice amministrativo, previa esclusione di due dei dodici originari concorrenti) e il progetto del vincitore RAGIONE_SOCIALE, quello del COGNOME aveva probabilità di vittoria nel concorso nella percentuale dell ‘ 80%. Il danno da lui subito era quantificabile, nell ‘ intero, in euro 2.560.000, somma del premio e del compenso previsti, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del bando di gara per il primo classificato, detratti euro 40.000 – rimborso spese forfettario -, ed euro 600.000 – ulteriore importo forfettario corrispondente alle spese che il COGNOME avrebbe presumibilmente sostenuto per l ‘ attività di progettazione definitiva, esecutiva e di direzione dei lavori -, ciò da risarcire appunto nella misura dell’80% e da rivalutare all ‘ attualità; il tutto oltre ad euro 400.000 -somma
determinata in via equitativa -quale danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
Proposero ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propose ricorso successivo, oggettivamente incidentale NOME COGNOME resistettero con controricorso gli intimati; intervenne NOME COGNOME in qualità di erede universale di NOME COGNOME, deceduto nelle more.
Questa Suprema Corte, con ordinanza 6 novembre 2020 n. 24949, rigettato il primo motivo del ricorso principale, accolse il secondo rilevando che, una volta individuato l’evento di danno , non nel « diritto al conseguimento del primo posto nel concorso », bensì nella « perdita della chance di poter conseguire il primo posto », in ordine alla valutazione della consistenza della chance (ovvero in relazione all’accertamento del grado di probabilità del raggiungimento del risultato sperato), la sentenza impugnata era incorsa in un evidente vizio motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto dopo avere riconosciuta preclusa la possibilità di compiere proprie valutazioni tecniche sui progetti – come tali, di esclusiva competenza della commissione giudicatrice -, aveva contraddittoriamente proceduto al confronto del progetto del COGNOME con quello dello Studio COGNOME, reputando la maggiore corrispondenza del primo alle ‘ linee guida ‘ richiamate nel bando di gara per tre specifici profili tecnici (gli spazi destinati ai consiglieri regionali, la scelta dei materiali e i costi di manutenzione dell ‘ opera), e formulando, in base a tale comparazione, il giudizio circa l’elevata probabilità – 80% – del COGNOME di vincere la gara, ma, in tal modo, indebitamente accedendo all’esame e alla valutazione degli atti del concorso e così svolgendo, in
contrasto con la sua stessa esatta premessa, un’ attività di natura tecnico-valutativa spettante unicamente alla commissione giudicatrice. Ritenuti quindi assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale del COGNOME, il giudice di legittimità cassò e rinviò alla Corte d’ appello di Bari, affermando che al giudice civile, mentre, per un verso, non era precluso di « tener conto, ai fini dell ‘ apprezzamento della consistenza della chance perduta, della conformità del progetto del Cutolo alle indicazioni del bando di gara e alle linee guida », per altro verso gli era inibita « la possibilità di compiere un confronto diretto fra progetti sul piano tecnico, giacché lo stesso involge apprezzamenti riservati unicamente alla commissione giudicatrice ».
4. Riassunto il giudizio dal COGNOME e costituitesi le controparti resistendo, c on sentenza 8 giugno 2023 n. 905 la Corte d’ appello di Bari ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME (coniuge ed erede di NOME COGNOME) a risarcire il COGNOME nella misura di euro 893.937,41, oltre interessi; ha altresì condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME (eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME, deceduto nelle more) a risarcirlo nella stessa somma, in solido con gli altri condannati, ma in proporzione alle rispettive quote ereditarie, osservato il beneficio d’ inventario; ha pure condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME (legatari in conto di legittima di NOME COGNOME) a risarcire il COGNOME nel medesimo importo nei limiti del proprio legato e di quanto il creditore fosse rimasto insoddisfatto ex art.495 c.c.
La Corte d’ appello, rilevato che era rimasto sub judice solo il dannoconseguenza di natura patrimoniale, ha dichiarato doversi compiere, seguendo le indicazioni del giudice di legittimità, una nuova valutazione della consistenza della chance , ovvero un rinnovato accertamento del
grado di probabilità di raggiungimento del risultato sperato di conseguire il primo posto nella gara, tenendo presenti i dieci progetti ammissibili (esclusi, dunque, i due che il giudice amministrativo aveva espunto dalla graduatoria), e non soltanto il progetto dello Studio COGNOME. La corte territoriale ha poi riconosciuto che la possibilità, ammessa dalla Suprema Corte, di « considerare, ai fini dell ‘ apprezzamento della chance perduta, la conformità del progetto di COGNOME alle indicazioni del bando di gara e alle linee guida », a fronte tuttavia dell’ « impossibilità di confrontare sul piano tecnico tale progetto con gli altri senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla commissione giudicatrice », imponeva di « porre sullo stesso piano tutti i progetti ammessi », così dovendosi determinare nella percentuale del 10% le chances di successo del progetto del COGNOME. Quindi, considerate invariate le basi di calcolo del danno emergente – euro 160.000 – e del lucro cessante euro 2.400.000 -, il danno patrimoniale complessivo al momento dell’ illecito ammontava in euro 256.000 cui dovevano aggiungersi, oltre al danno non patrimoniale di euro 400.000, gli interessi sulla somma rivalutata sino al momento della sentenza cassata (la sentenza n.451/2018), pervenendo così al totale di euro 893.937,41, oltre agli ulteriori interessi dalla pubblicazione al saldo.
5. Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso in base a cinque motivi. Si sono difesi, con distinti controricorsi, proponendo altresì ricorsi incidentali, sorretti, rispettivamente, da cinque e da quattro motivi, da un lato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – la prima quale erede, i secondi quali legatari, di NOME COGNOME -, e dall’altro NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME gli ultimi due quali eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME Ad entrambi i
ricorsi incidentali il COGNOME si è difeso con controricorso. Le parti hanno anche depositato memoria.
Considerato:
6. Il ricorso principale proposto da NOME COGNOME
6.1.1 Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c . Il giudice di rinvio non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno costituito dalla sentenza del TAR Puglia n. 5411/2004, che aveva escluso dalla graduatoria formata in seguito alla gara turbata i progetti delle imprese classificatesi al secondo e al terzo posto, riformulando la graduatoria medesima e collocando il progetto COGNOME, originariamente classificatosi quarto, al secondo posto.
6.1.2 Il motivo è manifestamente infondato, dovendosi ribadire il principio per cui l ‘ individuazione dei limiti – soggettivi e oggettivi – del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l ‘ identificazione degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, della domanda personae , petitum e causa petendi -, onde può dirsi che su un ‘ azione si è formato il giudicato soltanto se coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già in passato esercitata (v. da ultimo, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, ord. 6/5/2025 n. 11887, Cass. sez. 3, ord. 14/12/2024 n. 32545, Cass. sez. 1, ord. 3/7/2024 n.18232, Cass. sez. 1, ord. 7/6/2021 n.15817).
Nella fattispecie, non vi è coincidenza né di personae né di petitum né di causa petendi tra il ricorso al TAR, avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento della Regione di approvazione degli atti e della graduatoria del concorso di progettazione per la nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia, e la domanda civile di risarcimento del
danno derivante dalla perdita della chance di conseguire il primo posto nella detta graduatoria da parte del COGNOME.
L’ impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa , tra l’altro , era stata rivolta dal COGNOME contro la Regione Puglia e la Commissione giudicatrice in persona del Presidente pro tempore (oltre che nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara) e non nei confronti delle persone fisiche convenute in sede civile e già imputate nel processo penale, ovvero NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il motivo va dunque rigettato.
6.2.1 Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Nella sentenza impugnata ricorrerebbe un contrasto irriducibile, concretante vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, tra l’ affermazione che il COGNOME aveva una chance di vittoria del concorso « ben rilevante, e di certo maggiore del 10 %» (contenuta a pag.9 della pronuncia) e l’attribuzione di una percentuale di successo (pari, appunto, al 10%) identica a quella degli altri nove concorrenti rimasti in graduatoria all’esito della sua riformulazione da parte del giudice amministrativo.
6.2.2 Il motivo è infondato.
La struttura della motivazione della sentenza impugnata si articola in un rilievo ricognitivo iniziale, diretto ad evidenziare l’avvenuta formazione del giudicato in ordine alla sussistenza dell’illecito e alla perdita di chance (oltre che in relazione ad una parte del danno conseguenza di natura non patrimoniale), e in una serie di argomentazioni successive, dirette a valutare la consistenza della
chance medesima – ovvero a rinnovare l’ accertamento del grado di probabilità di conseguimento del risultato sperato, alla luce delle indicazioni fornite dalla pronuncia rescindente di legittimità -.
Deve escludersi l’irriducibile contrasto motivazionale denunciato, dal momento che l’ affermazione contenuta a pag.9 della sentenza, richiamando il punto 12 della motivazione a pag.7 della sentenza medesima, evoca la precedente premessa ricognitiva del giudicato sulla sussistenza della chance quale occasione perduta di conseguire, con buona probabilità e non con mera possibilità , il primo posto nella gara, mentre il successivo giudizio limitativo della consistenza della chance nella circoscritta misura del 10% trova fondamento nella necessità di conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, la quale aveva statuito che il giudice del rinvio avrebbe potuto bensì valutare la rispondenza del progetto alle linee guida e al bando di gara, ma non avrebbe invece potuto procedere ad un confronto tecnico tra i diversi progetti, poiché in tal modo avrebbe sconfinato in una attività tecnico-valutativa di competenza esclusiva della commissione giudicatrice.
È quindi evidente che nessun contrasto logico sussiste tra le due parti della motivazione della sentenza, ed è altrettanto evidente, più in generale, che tale motivazione non presenta nessuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c. e alla conseguente ben circoscritta valorizzazione dell’art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (S.U. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054 e S.U. 3/11/2016 n.22232; tra gli arresti più recenti v. Cass. sez. 1, ord. 3/3/2022 n.
7090, S.U. ord. 29/5/2024 n. 14995 e Cass. sez. 1, ord. 28/1/2025 n.1986).
Il motivo va pertanto rigettato.
6.3.1 Il terzo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso.
Il giudice di rinvio avrebbe omesso di considerare i « fatti emersi dal procedimento penale » a carico dei commissari della gara, id est i fatti storici debitamente accertati nel corso delle indagini penali, le cui risultanze erano state acquisite al fascicolo del processo penale celebrato con rito abbreviato nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; e tale considerazione avrebbe « condotto ad una ben maggiore consistenza e quantificazione della chance perduta ».
6.3.2 Il motivo è infondato.
Le risultanze del giudizio penale sono state debitamente valutate, secondo il proprio libero apprezzamento, dal giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. già nella sentenza n. 451/2018, la quale, sulla base di esse, ha accertato la sussistenza dell’illecito civile, del danno -evento (perdita di chance ) e del danno-conseguenza di carattere non patrimoniale.
Tali statuizioni non sono state toccate dalla parziale cassazione operata da questa Suprema Corte con l’ordinanza n. 24949/2020, venendo così a insorgere il giudicato. Pertanto la corte territoriale si è debitamente limitata a correggere, in conformità al principio fissato appunto dalla Corte di cassazione -e nell’ambito di un giudizio a struttura ‘chiusa’, come quello di rinvio -, i criteri posti a fondamento del giudizio di liquidazione del danno patrimoniale, cioè l’esigenza di rinnovare la
valutazione della consistenza della chance o, in altri termini, di rivalutare il grado di probabilità di conseguimento del risultato sperato. Il terzo motivo del ricorso principale va quindi rigettato.
6.4.1 Nel quarto motivo si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., « la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per vizio di motivazione apparente », nonché, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo e discusso.
Vengono addotte due censure.
6.4.1.1 La prima di esse lamenta motivazione apparente in ordine all’individuazione della base di calcolo del danno patrimoniale ( ovvero gli importi di euro 160.000 per il danno emergente e di euro 2.400.000 per il lucro cessante), sul presupposto che tali importi sarebbero già stati posti a fondamento della liquidazione operata dalla sentenza n. 451/2018, la quale poi sarebbe stata (parzialmente) annullata con rinvio dall ‘ ordinanza n. 24949/2020 della Corte di cassazione « anche con riferimento al profilo qui in argomento » (pag.41 del ricorso); profilo che sarebbe stato oggetto del primo motivo del precedente ricorso per cassazione proposto dal COGNOME e dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dalla controparte, con conseguente necessità di riesame dinanzi al giudice della fase rescissoria.
6.4.1.2 La seconda censura investe la scelta di fondare il calcolo del lucro cessante sul costo di produzione del progetto primo classificato, così indebitamente parametrando il risarcimento ad un’opera eseguita in difformità del bando di concorso.
6.4.2 Tutto il motivo è infondato.
Va ribadito che, in seguito alla riformulazione del primo comma, n. 5 dell’art.360 c.p.c. disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134, per un verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, come appena evidenziato a proposito del secondo motivo; per altro verso, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi l’omesso esame deve essere un fatto storico principale ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o un fatto secondario (cioè un fatto addotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo -id est generante, se considerato, un esito diverso dell’accertamento del merito – e oggetto di controversia tra le parti (S.U. 7/4/2014 n. 8053, cit. ; Cass. sez.1, 8/9/2016 n. 17761; Cass. sez.2, ord. 29/10/2018 n. 27415; Cass. sez. 2, ord. 20/6/2024 n.17005; Cass. sez.2, ord. 6/2/2025 n.2961).
Ciò posto, deve evidentemente escludersi la sussistenza del vizio di motivazione apparente quanto all’individuazione della base di calcolo delle conseguenze dannose della perdita di chance sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, perché la sentenza n.451/2018 non era stata cassata sotto questo profilo ma esclusivamente sotto il profilo dei criteri di accertamento della consistenza della chance .
Meramente ad abundantiam , pertanto, si osserva che la sentenza ogg etto dell’odierna impugnazione , in contrasto con quel che il ricorrente asserisce, ha comunque riesaminato expressis verbis la questione della base di calcolo, pervenendo alla medesima conclusione della sentenza del 2018, avuto riguardo alle previsioni contenute negli artt. 9 e 10 del bando di gara in relazione , rispettivamente, all’entità del premio previsto per il primo classificato e al compenso presuntivo stabilito per il vincitore (v. pag.8 della sentenza impugnata). Del pari
evidente è l’insussistenza del vizio di omesso esame, non essendo stata omessa la considerazione di alcun fatto storico discusso e decisivo. Il motivo va dunque rigettato.
6.5.1 Con il quinto motivo viene nuovamente denunciata, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n.4 c.p.c. «la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione».
Viene censurata la statuizione che indebitamente avrebbe circoscritto la debenza della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo risarcitorio sino alla data di pubblicazione della sentenza n.451/2018, oggetto della parziale cassazione operata da questa Suprema Corte con l’ordinanza n. 24949/2020, anziché estenderla sino alla data della pubblicazione – 8 giugno 2023 – della sentenza n.905/2023, qui impugnata.
6.5.2 Il motivo -che va riqualificato come censura di violazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1223 e 1224 c.c. -risulta fondato.
6.5.2.1 Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell ‘ illecito sino al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in moneta attuale; al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed eventualmente coincidente con quello legale (cfr. S.U. 17/2/1995 n. 1712).
Il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi -il quale trova fondamento non nell ‘ operatività di una regola di cumulo automatico tra
rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad esempio, nei crediti di lavoro: art. 429, ultimo comma, c.p.c.), bensì nelle cospiranti esigenze di tener conto della natura ‘valoristica’ del debito risarcitorio e di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non aver potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli e di non averla potuta dunque impiegare in maniera remunerativa -sussiste sino al momento della liquidazione giudiziale.
Al momento della pubblicazione della sentenza, infatti, l ‘ obbligazione si converte in debito di valuta, cosicché non è più dovuta la rivalutazione monetaria, e trova comunque applicazione l ‘ art. 1224, primo comma, c.c., a norma del quale sulla somma, ormai definitivamente liquidata e non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori sino al momento dell ‘ effettivo pagamento.
6.5.2.2 Tanto premesso in generale, nel caso de quo , poiché la liquidazione giudiziale del danno – con conseguente conversione dell’obbligazione risarcitoria da debito di valore a debito di valuta – si è compiuta l’8 giugno 2023 con la pubblicazione della sentenza n. 905/2023, la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere al Cutolo il diritto alla corresponsione della rivalutazione monetaria sino a tale data, mentre è erronea in iure la statuizione diretta a riconoscere il detto diritto solo sino alla data di pubblicazione della sentenza n. 451/2018. Il quinto motivo del ricorso principale deve perciò essere accolto.
7. Il ricorso incidentale COGNOME/COGNOME/COGNOME
7.1.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME –
la prima quale erede, gli altri quali legatari di NOME COGNOME viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c .
Il giudice di rinvio, violando detta norma, avrebbe rilevato la formazione del giudicato interno sulla sussistenza del danno morale e sulla sua entità, benchè NOME COGNOME avesse impugnato « nella sua interezza » la sentenza n. 451/2018 della Corte d’appello di Bari e la Corte di cassazione avesse, con l’ ordinanza n. 24949/2020, cassato « nella sua interezza » (pag.31 del ricorso) tale sentenza.
7.1.2 Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione , con l’ordinanza n. 24949/2020, lungi dal cassare ‘ nella sua interezza ‘ la sentenza n.451/2018 della Corte d’appello di Bari, aveva espressamente rigettato il primo motivo del ricorso principale proposto da COGNOME COGNOME, COGNOME e COGNOME, relativo alla responsabilità per l’illecito penale, ritenendo che la Corte d’appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., avesse debitamente provveduto all’autonoma rivalutazione degli elementi emersi in sede penale, così pervenendo all ‘ affermazione della sussistenza degli illeciti sulla base del motivato accertamento che gli ex imputati, quali membri della commissione giudicatrice, diversamente da quanto falsamente attestato, anziché effettuare il previsto ‘confronto a coppie’, avevano predeterminato il progetto vincitore formando solo in seguito la graduatoria e così compiendo le contestate condotte di falso ideologico e di turbativa di gara.
Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha reputato insorto il giudicato sulla sussistenza del fatto illecito, del danno evento (perdita di chance ) e del danno-conseguenza di natura non patrimoniale, la cui liquidazione non era stata incisa dalla pronuncia di questa Suprema
Corte, che aveva limitato le censure alle modalità di valutazione della consistenza della chance ; valutazione effettuata mediante lo svolgimento di un’attività tecnico -valutativa di esame degli atti del concorso e di confronto tra i progetti riservata alla commissione giudicatrice e dunque preclusa al giudice civile.
Il motivo va pertanto rigettato.
7.2.1 Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per mancanza di motivazione .
Si censura la sentenza impugnata per la quantificazione del danno in euro 2.560.000 – importo sul quale è stata poi calcolata la chance perduta -, fondata non sulle prove addotte dal COGNOME, di cui sarebbe stata anzi rigettata la domanda « come formulata », bensì sulla « scienza personale del Giudice di rinvio », il quale, « senza motivare il suo ragionamento », avrebbe fatto « riferimento alla precedente sentenza n. 451/2018 della Corte d’appello di Bari, cassata con ordinanza della Suprema Corte n. 24949/20 » (pag.40 del ricorso).
7.2.2 Il motivo è infondato.
Constatato che la base di calcolo è stata determinata in base alle emergenze del giudizio in ordine al premio e al compenso stabiliti dal bando di gara per il primo classificato (euro 200.000) e per il vincitore (euro 3.000.000), previa detrazione, rispettivamente, della somma avuta dal COGNOME a titolo di rimborso forfettario (euro 40.000) e delle spese che egli avrebbe presumibilmente sostenuto per la progettazione definitiva, nonché per l’esecuzione e la direzione dei lavori (euro 600.000), va evidentemente escluso che il danno sia stato liquidato sulla base della scienza privata del giudice.
Del tutto erroneo è, poi, l’assunto secondo il quale la sentenza n.451/2018 sarebbe stata cassata anche nella parte in cui aveva provveduto alla determinazione della base di calcolo del danno patrimoniale, dal momento che -come si è detto -la Corte di cassazione aveva annullato unicamente la statuizione relativa ai criteri di accertamento della consistenza della chance .
7.3.1 Il terzo motivo, invocando l’ art. 360, comma primo, n 5, c.p.c., denuncia violazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 9 e 10 del bando di gara, nonchè omesso esame di un fatto decisivo.
I COGNOME/COGNOME lamentano erronea interpretazione del bando di gara, asseritamente soggetto alle norme interpretative applicabili ai contratti, osservand o che, mentre ai sensi dell’art. 9 del bando al primo classificato sarebbe stato corrisposto un premio di euro 200.000, invece, ai sensi del successivo art.10, il conferimento allo stesso primo classificato dell’incarico professionale per la progettazione definitiva nonché per la fase esecutiva e di direzione lavori, non sarebbe stato automatico, rimanendo al contrario subordinato alla valutazione discrezionale della Regione Puglia. Pertanto non sarebbe stato certo che il COGNOME, quand’anche si fosse classificato al primo posto, avrebbe ricevuto l’incarico e, con esso, il compenso previsto dallo stesso art. 10, presuntivamente ammontante ad euro 3.000.000, e comunque da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali.
7.3.2 Il motivo è palesemente inammissibile, prospettando una valutazione alternativa dell’accertamento fattuale in ordine al contenuto del bando.
7.4.1 Con il quarto motivo viene denunciata « mancanza di motivazione ».
Si censura il calcolo della rivalutazione monetaria operato dal giudice del merito, sull’assunto che « da una indagine sul come calcolare la rivalutazione è risultato che la somma di € 578.580,65 rivalutata al 13.3.2018 è pari ad € 717.439,94 e non come indicato in sentenza ad € 893.937,41; mentre rivalutata all’8.6.2023 è pari ad € 836.627,55, pur sempre superiore ( recte : inferiore; n.d.r.) a quella indicata in sentenza ».
7.4.2 Il motivo è inammissibile.
La doglianza è infatti generica e assertiva, in quanto, al di là del formale riferimento al vizio motivazionale contenuto in rubrica, nella sostanza si limita ad una apodittica denuncia dell’asserito errore nel calcolo della svalutazione monetaria senza indicare le ragioni che ne sarebbero alla base, ovvero l’ error iuris (per esempio, applicazione di un erroneo o non aggiornato indice di rivalutazione; indebita applicazione degli interessi sulla somma come definitivamente rivalutata anziché sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate, ecc.) in cui sarebbe incorso il giudice del merito.
A ciò si aggiunga, ad abundantiam , che, ove con questo motivo fosse stata denunciata non la violazione consistente nella indebita o erronea applica zione dell’indice di rivalutazione , bensì una mera svista o errore di calcolo, tale errore avrebbe dovuto essere emendato con la procedura di correzione degli errori materiali, non integrando un error iuris in iudicando , né il prospettato vizio motivazionale.
7.5.1 Il quinto motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., v iolazione dell’art. 91 c.p.c.
I ricorrenti lamentano che il giudice di rinvio li avrebbe condannati al pagamento delle spese per la fase di cassazione ( liquidate nell’importo di euro 8.875), pur avendone il giudice di legittimità accolto il ricorso
e annullato la sentenza n. 451/2018; inoltre, li avrebbe condannati al pagamento delle spese del secondo giudizio di rinvio (liquidate nell’importo di euro 23.160), sebbene questo giudizio fosse esitato nel sostanziale accoglimento delle loro tesi e nel sostanziale rigetto delle pretese avversarie.
Sostengono quindi, da un lato, che la parte vittoriosa non può mai essere condannata alle spese del giudizio che ha accolto le sue ragioni, come sarebbe accaduto nel giudizio di cassazione definito con l’ordinanza n. 24949/2020 , e, dall’altro , che nel secondo giudizio di rinvio si erano integrate tutte le condizioni perché venisse disposta la compensazione delle spese di lite.
7.5.2 In virtù del c.d. principio espansivo di cui all ‘ art. 336 c.p.c., la cassazione parziale ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l ‘ annullamento da parte del giudice di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all ‘ esito finale della lite, potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte (da ultimo, si vedano Cass. sez. 3, ord. 28/2/2025 n. 5314 e Cass. sez. 3, ord. 11/11/2024 n. 29056).
Nella fattispecie in esame, non è dubbio che gli attuali ricorrenti incidentali siano risultati, almeno in parte, soccombenti all’esito della lite, sicché non è sindacabile la statuizione della Corte d’appello che, sulla base di ciò, li ha condannati alle spese dei vari gradi e fasi del giudizio, compreso quello di legittimità.
D’altr onde, non sussiste il diritto della parte (pur parzialmente) soccombente, alla compensazione delle spese, dato che una siffatta statuizione trova fondamento in un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, pur se adottata senza considerare l ‘ eventualità di una compensazione, non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (S.U. 15/7/2005 n. 14989; Cass. sez. 3, 31/3/2006 n. 7607; Cass. sez. 3, 26/4/2019 n. 11329).
Il motivo, pertanto, va rigettato.
8. Il ricorso incidentale Mezzina/COGNOME
8.1.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (gli ultimi due quali eredi di NOME COGNOME) viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3c .p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
La corte territoriale avrebbe violat o l’art. 2909 c.c. ravvisando giudicato interno sulla sussistenza del danno morale e sulla sua entità, benché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avessero impugnato « nella sua interezza » la sentenza n. 451/2018 della corte stessa e il giudice di legittimità avesse, con l’ordinanza n. 24949/2020 , cassato « nella sua interezza » la medesima sentenza.
8.1.2 Il motivo merita rigetto.
Vanno integralmente richiamate, al riguardo, le ragioni poste a fondamento dell’omologa statuizione di rigetto del primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’erede e dai legatari di NOME
Monesteroli, con il quale sono state veicolate doglianze perfettamente sovrapponibili a quelle prospettate con il motivo in esame.
8.2.1 Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Si censura la sentenza impugnata per avere determinato il danno in euro 2.560.000 (importo sul quale è stata poi calcolata la chance perduta), e non in base alle prove presentate dall’ attore – di cui sarebbe stata anzi rigettata la domanda « come formulata » – bensì in virtù della « scienza personale del Giudice di rinvio », il quale, « senza motivare il suo ragionamento », avrebbe fatto « riferimento alla precedente sentenza n. 451/2018 della Corte d’appello di Bari, che tuttavia era stata cassata con ordinanza della Suprema Corte n. 24949/20 » (pag.35 del ricorso).
8.2.2 Il motivo è infondato.
Vanno integralmente richiamate, al riguardo, le ragioni poste a fondamento dell’omologa statuizione di infondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’erede e dai legatari di NOME COGNOME con il quale sono state veicolate doglianze perfettamente sovrapponibili a quelle del motivo in esame.
8.3.1 Con il terzo motivo si denuncia « mancanza di motivazione ».
Viene censurato il calcolo della rivalutazione monetaria operato dal giudice del merito, sull’assunto che « da una indagine sul come calcolare la rivalutazione è risultato che la somma di € 578.580,65 rivalutata al 13.3.2018 è pari ad € 717.439,94 e non come indicato in sentenza ad € 893.937,41; mentre rivalutata all’8.6.2023 è pari ad € 836.627,55, pur sempre superiore ( recte : inferiore; n.d.r.) a quella indicata in sentenza » (pag.38 del ricorso).
8.3.2 Il motivo è inammissibile.
Si rimanda alle ragioni poste a fondamento dell’omologa statuizione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso incidentale proposto dall’erede e dai legatari di NOME COGNOME
8.4.1 Il quarto motivo lamenta , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 c.p.c.
I ricorrenti censurano che il giudice di rinvio li ha condannati al pagamento delle spese per la fase di cassazione per quanto il giudice di legittimità avesse accolto il loro ricorso e annullato la sentenza di appello n. 451/2018; inoltre, li ha condannati al pagamento delle spese del secondo giudizio di rinvio, sebbene questo giudizio fosse esitato nel sostanziale accoglimento delle loro tesi e nel sostanziale rigetto delle richieste avversarie.
Sostengono quindi, da un lato, che la parte vittoriosa non può mai essere condannata alle spese del giudizio che ha accolto le sue ragioni, come sarebbe accaduto nel giudizio di cassazione definito con l’ordinanza n. 24949/2020 , e dall’altro che, nel secondo giudizio di rinvio vi erano tutte le condizioni perché venisse disposta la compensazione delle spese processuali.
8.4.2 Il motivo è infondato per le medesime ragioni poste a fondamento dell’omologa statuizione di rigetto del quinto motivo del ricorso incidentale proposto dall’erede e dai legatari di NOME COGNOME con il quale sono state veicolate doglianze perfettamente sovrapponibili a quelle del motivo in esame.
9. La statuizione conclusiva
9.1 Deve concludersi che merita accoglimento il quinto motivo del ricorso principale proposto da NOME COGNOME rigettati gli altri motivi. Vanno invece rigettati i ricorsi incidentali.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto.
9.2 Poiché, ictu oculi , non sono necessari ulteriori accertamenti in termini di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), dichiarando che sulla somma capitale dovuta a NOME COGNOME a titolo risarcitorio, come liquidata dalla Corte d’appello di Bari, spetta la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento dell’ illecito al momento della pubblicazione della sentenza n. 905/2023, id est sino all ‘ 8 giugno 2023, momento a partire dal quale -convertitasi l’obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta -sono dovuti i soli interessi ex art. 1224 c.c., nella misura legale, sino al saldo. 9.3 Si confermano le statuizioni sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, mentre quelle del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
A norma dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali perché entrambe le parti ricorrenti incidentali versino , al competente ufficio di merito, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ai sensi del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M
Accoglie il quinto motivo del ricorso principale, rigettandone gli altri motivi e rigettando i ricorsi incidentali, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, statuisce che sulla somma capitale dovuta a NOME COGNOME come liquidata in detta
sentenza, spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre agli interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate, dalla data dell’ illecito alla data di pubblicazione della sentenza impugnata , ovvero l’ 8 giugno 2023, data da cui spettano soltanto gli interessi nella misura legale a norma dell’art. 1224 c.c. sino al saldo effettivo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali perché le parti ricorrenti incidentali versino l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione