Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20923/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LANCIANO CHIETI VASTO, domiciliazione RAGIONE_SOCIALE telematica EMAIL, RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con ulteriore dom iciliazione telematica EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
NOME.M. RAGIONE_SOCIALE
I.C. RAGIONE_SOCIALE E.D. RAGIONE_SOCIALE E.I.
domiciliazione telematica
Oscuramento disposto d’ufficio
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME. ca la ndrella ©pecordineavvocatilaquila .it
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Numero di raccolta generale 21415/ . 2024
ch la radel buono©ordin ea EMAIL, rappresentati Cela pdifeRione dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
30/07/2024
Numero registra generale 20923/2021
sezionale Numero RAGIONE_SOCIALE 1793/2024
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 740/2021 depositata il 17/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 740 del 2021 della Corte di appello di L’Aquila, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-I RAGIONE_SOCIALE C.N. RAGIONE_SOCIALE i, giorno il 30 marzo 2006, aveva eseguito un controllo mammografico presso il Servizio di Radiologia del Presidio RAGIONE_SOCIALE Renzetti di RAGIONE_SOCIALE, dipendente dalla deducente, e il conseguente referto, redatto dal dottore NOME COGNOME, aveva escluso alterazioni a focolaio neoplastico;
l’esame mammografico del 17 maggio 2007 aveva invece evidenziato RAGIONE_SOCIALE un’opacità RAGIONE_SOCIALE pseudonodulare RAGIONE_SOCIALE con m icroca Icificazioni, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE successivo RAGIONE_SOCIALE completamento ecografico aveva confermato l’iniziale diagnosi e la
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
Numero di raccoltignerale 21415,2024 presenza RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE linfoadenopatie RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE cavo RAGIONE_SOCIALE asce ilata pubblicazione 30/07/2024 omolaterale;
ulteriori accertamenti senologici e bioptici avevano confermato la natura maligna delle suddette evidenze;
il 30 maggio 2007 la signora era stata sottoposta, a Pavia, a quadrantectomia della mammella destra e dissezione linfonodale, e il referto istologico del tessuto avev confermato l’esistenza del carcinoma duttale infiltrante della mammella, le metastasi di carcinoma linfonodali di vari livelli, da I a III;
dopo terapie radio e chemio e un periodo di regressione triennale, la patologia era ricomparsa nel 2010, caratterizzata da metastasi epatiche ed ossee, con susseguente terapia antiblastica;
nel 2013 erano apparse lesioni nell’emisfero cerebrale di destra, con successive cure palliative domiciliari;
il marito, le due figlie e la nipote minorenne della signora, rispettiva mente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.M. RAGIONE_SOCIALE I.C.
anche quest’ultima RAGIONE_SOCIALE insieme RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE E.D.
quale esercente la potestà genitoria le sulla minore E.I.
I, NOME avevano convenuto COGNOME la COGNOME deducente COGNOME per il risarcimento dei danni indicati come causati dal ritardo diagnostico colposo;
il Tribunale, all’esito di consulenza medico-legale officiosa, aveva accolto la domanda, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello solo in punto di onere delle spese della medesima c.t.u. imputato agli originari convenuti in solido, osservando in particolare che:
il giudice di primo grado aveva correttamente affermato il pregiudizio da perdita di chance, innanzando sino al 55% la percentuale proposta dal consulente d’ufficio nella misura del 30%, tenuto conto dell’età della paziente, nata
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale
1793,2024
rodi Tréol;mgrale 21415’2024
nel 1954, e del descritto ritardo nell’esecuzi6unm gala p2licaione 30/07/2024 previa conferma della sussistenza del nesso causale tra errore medico, accertato anche in sede penale, e possibilità di sopravvivenza perdute, liquidando, quindi, il danno morale da diminuzione della durata e peggiore qualità della vita, e il correlato danno da perdita anticipata del rapporto parentale, con riduzione equitativa dei valori tabellari c.d. milanesi rispetto a quelli relativi al differente perdita della vita stessa, escludendo, in specie, il danno da perdita di chance ipotizzabile iure hereditatis poiché la domanda era stata formulata, sotto tale profilo, solo come perdita della possibilità di giovarsi della presenza in vita della congiunta;
in modo parimenti corretto il Tribunale aveva escluso, perché non provato e comunque non integrante una conseguenza immediata risarcibile, il ristoro del danno biologico, non configurabile ad avviso del medesimo consulente d’ufficio, nonché catastrofale e tanatologico;
resistono con controricorso
RAGIONE_SOCIALE
NOME.M. RAGIONE_SOCIALE
I.C.
RAGIONE_SOCIALE quest’ultima insieme a NOME.
anche quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
RAGIONE_SOCIALE
E.I.
i controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentale basato su motivo unico;
è rimasto intimato NOME COGNOME;
rilevato che
con il primo motivo di ricorso principale si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello dapprima accertando il danno da perdita delle chance di sopravvivenza, peraltro determinate apoditticamente in misura maggiore rispetto a quelle ricostruite dal consulente medico d’ufficio, e poi liquidando, con quantificazione oltremodo sproporzionata, il danno morale e da
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
R e r umero di raccolta ta ilatà pubb icazione 30/07/2024 anticipata della vita della congiunta; perdita del rapporto parentale con riferirne nto esplic ito al la per i nerale 21415,2024
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 132, n. 4, cod. proc. civ., po la Corte di appello avrebbe errato mancando del tutto di motivare, se non per generici richiami alla decisione di prime cure ma comunque in modo sterile e apparente, l’affermazione della misura delle chances perdute rispetto alle conclusioni peritali d’ufficio, condivise dai consulenti di parte fino alla comparsa nel fascicolo processuale di una relazione peritale integrativa di parte attorea della quale la deducente aveva avuto notizia solo con la sentenza, non potendosi neppure ritenere corretto l’assunto per cui il mancato accertamento dell’effettiva contaminazione dei linfonodi ascellari, nel momento della prestazione medica del dottore COGNOME, non avrebbe potuto andare a danno della vittima, posto che l’onere di provare il nesso causale, nella cornice dell responsabilità extracontrattuale tanto quanto contrattuale, rimaneva in capo agli attori;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e fals applicazione degli artt. 112, 153, secondo comma, 294, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull’esplicitata istanza di rinnessione in termini per l produzione della documentazione del procedimento penale svolto, in cui, in particolare, lo stesso perito d’ufficio aveva quantificato 10% il danno da perdita di chance;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato per un verso compensando le spese di lite, per altro verso ponendo a carico della deducente RAGIONE_SOCIALE quelle della consulenza medica d’ufficio;
con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poic
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
21415.2024
la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso arisri2ishisliaticr ata p u pronunci a rsi RAGIONE_SOCIALE 30,07,2024 sulla domanda, esplicitamente formulata, per il risarcimento dei danni da perdita di chance anche in via ereditaria, in quanto previamente acquisiti in capo alla vittima;
NOMECOGNOMENOME
considerato che
preliminarmente dev’essere RAGIONE_SOCIALE rima rcato che RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE ricorso incidentale tardivo è ammissibile a mente dell’arresto di questa Corte, a Sezioni Unite, 28/03/2024, n. 8486, essendo qualificabile, l’interesse alla sua proposizione, quale sorto in relazione al proposizione del ricorso principale;
i primi due motivi di ricorso principale, e il motivo di ricors incidentale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;
di recente questa Corte (Cass., 19/09/2023, n. 26851, che qui si riprende, seguita tra le altre da Cass., 27/12/2023, 35998) ha chiarito che:
in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da “perdita anticipata della vita” trasmissibile Iute successionis, non essendo RAGIONE_SOCIALE predicabile, RAGIONE_SOCIALE nell’attuale RAGIONE_SOCIALE sistema RAGIONE_SOCIALE della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere, risarcendolo, di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto jure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto;
ii) in linea generale, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
gendrle 21415/2024
dell’errore COGNOME medico), COGNOME l’incertezza COGNOME eventis N ità ° raKa Data pubblicazione 30/07/2024 quest’ultima costituisce il fondamento logico prim’ancora che giuridico, è stata smentita da quell’evento; ne consegue l’inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da “perdita anticipata della vita” e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specific circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell’eziologica certezza della sua riconducibilità all’errore medico, che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo;
più in particolare:
a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del “più probabile che non”, proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile, come detto, per la vittima ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n 15350), conseguente all’omissione colposa dell’agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L’evento di danno è rappresentato, pertanto, in tal caso, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dall perdita anticipata della vita – perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia;
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l’evento di danno, l’incertezza sull’eventuale ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
Pumero di raccolta generale 21415,2024
potuto godere – qualora, anche COGNOME in via di RAGIONE_SOCIALE o t Data( n p ub i blira cy i on e 30,07,2024 sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza messa a sua volta in relazione causale con l’errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in v di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l’evento di danno);
c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della chance di una possibile, ulteriore sopravvivenza (“bene”, va ancora ripetuto, morfologicamente COGNOME diverso COGNOME da COGNOME quello COGNOME della COGNOME vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principi di causalità generale e d regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto all “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica, ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medicoanamnestici – in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l’esistenza di un’incerta – ma seria concreta e apprezzabile possibilità di vivere per un lasso temporale più lungo; in questo contesto:
RAGIONE_SOCIALE
1) se COGNOME la COGNOME vittima COGNOME è COGNOME già COGNOME deceduta a COGNOME Tal : 2 r p n ualiica C i ll ion e 30,07,2024 dell’introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell’attuale sistema della responsabilità civile, l risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte d’un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d’un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita; l’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno; é possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito; in conclusione, nell’ipotesi di un paziente che, al momento dell’introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell’an e nel quantum), come danno biologico differenziale Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 2
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
Nur ro di raccolta surrale 21415,202
RAGIONE_SOCIALE
(peggiore qualità della vita effettivam ente v ssu, i Dalla pubblicdone 30/07/2024 considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell’anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall’altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell’an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza; in nessun caso sarà risarcibile jure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso;
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
ero di rapcoltapperale 21415,2024 Num
se la vittima è ancora vivente al momento della liquidazione del danno, i danni liquidabili non divergono, morfologicamente, da quelle indicate sub 1) se non per il fatto che non saranno gli eredi, ma il paziente stesso, ancora in vita, a invocarne il risarcimento, salvo Il diverso profilo del danno morale: a) se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell’errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo); b) se invece è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l’errore medico anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita) e il danno morale da futura morte anticipata, in questo caso sicuramente predicabile (essendo il paziente ancora in
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
vita) a far data dalla RAGIONE_SOCIALE acquisizione dei i] di ra COGNOME taunerale 21415,2024 ia reiativa Data pubblicazione 30,07,2024 consapevolezza;
se la vittima vivente al momento dell’introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno: a) se è certo che l’errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell’ipotesi di cui sopra, sub 1.a): il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico (differenziale), e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi; b) se è incerto che l’errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”;
ribaditi tali principi, nella fattispecie in esame la Cor territoriale:
ha sovrapposto e così confuso il danno da perdita di chance a quello di anticipata perdita della vita, affermando l’accertamento del primo e parametrandolo in funzione del secondo (pagg. 7-8, della sentenza gravata, quanto alla prima affermazione, e pag. 9, quanto alla seconda conclusione, in punto di danno morale e danno da lesione del rapporto parentale);
ha negato del tutto apoditticamente (pag. 12 della decisione) che fosse stato richiesto iure successionis il risarcimento del danno da perdita di chance invece richiesto, in linea subordinata (come dimostrato col ricorso
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
NLImero di rac.co[V.genrale 21415,2024 c incidentale, 16ma pagina, nel rispetto dei reauism L’ala pubblicazione 30/07/2024 ammissibilità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), ciò incorrendo in violazione del vincolo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per inesatta rilevazione del contenuto della domanda (Cass., 6/11/2023, n. 30770, Cass., 10/06/2020, n. 11103);
e così:
è stato negato il riscontro di un danno biologico differenziale (pag. 12 della sentenza di merito) affermando al contempo, con irresolubile contraddizione ovvero senza alcuna decifrabilità motivazionale, la sussistenza di una peggiore qualità della vita (pag. 9), in tesi coincidente;
è stata affermata la spettanza del danno morale, rapportandolo, dunque, al minor vissuto oltre che al peggior vissuto, laddove, posta la distinzione tra danno da perdita anticipata della vita e danno – come in questo caso, si ripete, affermato dalla Corte territoriale in premessa – da perdita di chance, avrebbe potuto e dovuto rapportarsi RAGIONE_SOCIALE solo RAGIONE_SOCIALE all’acquisizione, RAGIONE_SOCIALE verificata, RAGIONE_SOCIALE della consapevolezza degli esiti infausti;
è stata parimenti affermata la risarcibilità, evidentemente iure proprio, del danno per la perdita del rapporto parentale, ma rapportandolo alla certa perdita di una quota di vita (pag. 9, ultimo capoverso), invece che a quella della chance di maggiore sopravvivenza del congiunto affermata, come detto, in premessa generale;
ne consegue che, posti gli evidenziati errori in diritto e violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in cui è incor decisione di seconde cure, il giudice del rinvio dovrà:
liquidare il danno, accertato quale perdita di chance, verificando e spiegando, in termini razionalmente decifra bili, la componente biologica differenziale da
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 1793,2024
di RAGIONE_SOCIALE g r cloita geierale 21415,2024
peggiore qualità della vita, e la componeni nlero e r nData puTblica9ione 30,07,2024 lucida consapevolezza acquisita degli esiti, entrambe assegnabili per via ereditaria;
liquidare il danno da perdita della chance di un più ampio rapporto parentale, assegnabile iure proprio;
dev’essere aggiunto che risulta parimenti totalmente immotivata, se non con una vuota formula autoreferente relazionata a “età e ritardo diagnostico”, la statuizione di perdita del 55% di chances in luogo della misura del 30% risultante dall’istruttoria tecnica peritale;
al contempo, quanto all’affermata impossibilità di verificare l’effettiva contaminazione linfonodale al momento del referto erroneo, essa di per sé non può incidere sull’accertamento della sussistenza eziologica del danno da perdita di chance se non con una rivalutazione istruttoria estranea alla presente sede di legittimità;
il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile;
infatti, a prescindere dalla configurabilità di un vizio d omessa pronuncia riferito non a statuizioni giurisdizionali sulle domande conclusivamente formulate dalla parte per l’ottenimento di beni della vita, bensì a una richiesta istruttoria, e premess gradatamente, che il giudice di merito non deve dar singolo conto di tutte le componenti istruttorie anche in termini d’implicito rigetto delle relative istanze e prospettazioni a fronte delle evidenz processuali giudicate sufficienti alla decisione (cfr., solo esempio, Cass., 29/12/2020, n. 29730), non è dato comprendere l’assunta incidenza del materiale probatorio oggetto della richiesta di rimessione in termini, al contempo neppure dettagliata in relazione al suo prospettato fondamento, in specie non essendo riportato né meglio spiegato in quali termini il medesimo consulente d’ufficio, incaricato anche in sede penale, abbia concluso per una percentuale del 10% di chance perduta, con
RAGIONE_SOCIALE
Numero sezionale 1793/2024
conseguente inammissibilità per difetto di specificità .anche ai sens Numero di raccolta generale 21415/ . 2024 dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/20 1 a i i…..411C114 °ne 30/07/2024 34469);
il quarto motivo di ricorso principale è logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio;
va disposto che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 20 in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti odi controricorrenti e della loro dante causa;
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale, inammissibile il ter motivo di ricorso principale, assorbito il quarto, cassa in relazion alle censure accolte la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Oscuramento dei dati come in motivazione. Così deciso in Roma, il 10/05/2024.