Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17773-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocat a NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4257 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 18 gennaio 2022 (R.G.N. 1718/2019).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/11/2024
giurisdizione Pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ .
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 4257 del 2021, depositata il 18 gennaio 2022, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con esclusivo riguardo all’eccezione di decadenza, dichiarando l’estinzione del diritto del signor NOME COGNOME, lavoratore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, titolare di pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal settembre 2010, alle differenze maturate sui ratei precedenti di oltre tre anni rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
I giudici d’appello hanno confermato, nel resto, la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a riliquidare la ‘quota A’, con decorrenza dal primo settembre 2010, sulla base di tutti i contributi giornalieri versati e/o accreditati dal 23 settembre 1969 al 31 dicembre 1992 e a riliquidare la ‘quota B’ RAGIONE_SOCIALEa pensione, corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal primo gennaio 1993, sulla base RAGIONE_SOCIALEa retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile sancito dall’ art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
La Corte territoriale ha argomentato che, per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, non è più operativo il massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 : il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha profondamento innovato il metodo di calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, superando il predetto massimale.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-Resiste con controricorso il signor NOME COGNOME.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
5. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e lamenta che la sentenza d’appello, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non abbia tenuto conto del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
1.1. -Il motivo è ammissibile.
1.1.1. -Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato il controricorrente, imputando all’RAGIONE_SOCIALE di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti. Ad avviso del controricorrente, tali affermazioni sarebbero di per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 22 e 23 del controricorso).
1.1.2. -Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d ‘ appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma sull ‘ unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). L ‘ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l ‘ attribuzione del trattamento previdenziale senza
l ‘ applicazione del limite retributivo e, in ragione RAGIONE_SOCIALEe specifiche censure formulate dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato ).
1.2. -Il motivo è fondato.
1.2.1. -Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione spettante ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l ‘ applicazione, anche alla ‘ quota B ‘ , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
1.2.2. -Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ quota B ‘ RAGIONE_SOCIALEa pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dal l’art. 1, comma 10, del decreto legi slativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Si deve ritenere , in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo
costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all ‘ entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa generalità dei RAGIONE_SOCIALE assicurati presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
1.2.3. -A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897), questa Corte è giunta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEa sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).
Nell’odierno giudizio, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’RAGIONE_SOCIALE richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
1.2.4. -La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nel l’affermare che la ‘quota B’ non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
-Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo d’appello, inerente alle contestazioni sul quantum debeatur .
2.1. -La critica è fondata.
2.2. -In ossequio ai requisiti di specificità prescritti dal codice di rito, il ricorrente ha puntualmente riprodotto le censure proposte in appello sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto in relazione alla ‘quota A’ e alla ‘quota B’ RAGIONE_SOCIALEa pensione (pagi na 27 del ricorso per cassazione), quota, quest’ultima, che dovrà peraltro essere
complessivamente rideterminata in virtù RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo.
2.3. -I giudici del gravame hanno esaminato ed accolto la prima doglianza in ordine alla decadenza (pagine 4, 5, 6 e 7), hanno quindi dichiarato assorbita l’eccezione di prescrizione quinquennale (pagina 7, punto 3.2.) e hanno rigettato, infine, le critiche inerenti alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’ (pagine 7 e seguenti).
Per contro, s ulle contestazioni, ritualmente formulate nell’atto di gravame e correlate a un autonomo profilo controverso, concernente anche la ‘quota A’, la Corte d’appello non ha svolto alcuna disamina nella motivazione e non ha reso alcuna pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa risposta fornita alle altre censure, che involgono temi distinti, non si possono evincere in modo inequivocabile statuizioni implicite di rigetto, nei termini che la parte controricorrente prospetta (pagina 37 del controricorso).
2.4. -Come ha rilevato l’RAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa, è la stessa parte controricorrente a concordare sul fatto che le questioni non siano state in alcun modo vagliate nella pronuncia d’appello.
Come emerge dalla motivazione, la Corte territoriale, pur confermando ‘nel resto’ la sentenza di primo grado, non ha dato conto di tali contestazioni e non è intervenuta a dirimere, a tale riguardo, le contrapposte prospettazioni RAGIONE_SOCIALEe parti.
Su questa lacuna si appunta il motivo di ricorso formulato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, esaminato nella sua essenza e nel complesso RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che lo corredano, e si rivela, per le ragioni esposte, fondato.
-Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe contestazioni formulate dal ricorrente e provvedendo alla
determinazione RAGIONE_SOCIALEa ‘quota B’, in conformità ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciarsi sulle spese RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.