Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22903 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20278-2020 proposto da
D.M. COGNOME rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME, presso lo studio dei quali, in ROMA, INDIRIZZO, elegge domicilio
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, INDIRIZZO con
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 133 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 31 gennaio 2020 (R.G.N. 3976/2016).
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Numero registro generale 20278/2020
Numero sezionale 2020/2024
Numero di raccolta generale 22903/2024
Iiline 1MB/2024
2o Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consi g &ha aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Il dottor COGNOME NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza n. 133 del 2020, pronunciata dalla Corte d’appello di Roma e depositata il 31 gennaio 2020.
1.1.- La Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda volta a ottenere la pensione d’inabilità.
A fondamento della decisione, i giudici del gravame hanno evidenziato che «L’impossibilità di prosecuzione della funzione nota rile a causa di una patologia specifica non può quindi prescindere dall’esercizio in atto delle funzioni mentre, come ritenuto dal primo giudice, l’appellante non ha più esercitato la professione fin dal 1993 si trovava in stato di inabilitazione all’esercizio delle funzioni nota e non ha più ripreso l’attività di notaio fino alla domanda dispensa dalle funzioni per rinuncia» (pagina 7 della pronuncia d’a ppello).
2.- La Cassa nazionale del nota nato resiste con controricorso.
3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consigli in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.
4.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
5.- Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, hanno depositato memoria illustrativa.
6.- All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1 secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
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1.- Il presente giudizio trae origine dalla seguente vicenda di fatto, che occorre ripercorrere nei suoi tratti salienti, al fine d’inquadrare tema del decidere e le censure proposte.
1.1.- Il dottor COGNOME D.NOME COGNOME iscritto alla Cassa notarile dal 7 luglio 1974, ha esercitato la professione di notaio fino al 9 dicembr 1993, allorché è stato temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma, in ségui a una ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 4 dicembre 1993.
Benché la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2007, abbia dichiarato di non doversi procedere per prescrizione per i reati che avevano dato origine alla sospensione temporanea e alla condanna in primo grado con sentenza del 22 dicembre 2005, il notaio non ha più esercitato la professione nota rile nel periodo successivo a 4 dicembre 1993, in quanto assoggettato ad altri procedimenti penali e inabilitato dapprima con ordinanza del 3 febbraio 1994 del Tribunale di Roma, quarta sezione penale, quindi con ordinanza del 14 novembre 1994, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale.
Tali procedimenti hanno avuto il loro epilogo in una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Roma, il 22 febbraio 2002, divenuta irrevocabile, a decorrere dal 13 maggio 2003, e accompagnata dall’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
1.2.- Il 23 aprile 2013, il professionista ha presentato istanza per il riconoscimento del trattamento pensionistico d’inabilità, in bas all’art. 10, comma 1, lettera b) , del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato, e ha allegato, a supporto dell’istanza, una gravissima malattia alle corde vocali.
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La domanda è stata respinta dal Comitato esecutivo della Cassa il 10 ottobre 2013.
Il diniego della pensione è stato confermato tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello sul presupposto dell’insussistenza di un requisito imprescindibile: l’esercizio attuale della funzione nota rile.
Il tema del decidere è circoscritto, in questa sede di legittimità, riconoscimento della pensione d’inabilità (cfr., in tal senso, precisazioni svolte alla pagina 2 del ricorso per cassazione in ordin all’oggetto del giudizio e alla sintesi dei motivi di ricorso).
Nel presente giudizio non si controverte, dunque, della pensione di anzianità e dell’indennità di cessazione, che hanno formato oggetto dei giudizi di merito.
2.- Così delimitati i profili che permangono controversi, occorre procedere allo scrutinio dell’odierno ricorso.
Contro la pronuncia della Corte d’appello di Roma, il ricorrente formula due doglianze.
2.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione eio falsa applicazione degli ar 1362 e seguenti cod. civ. e dell’art. 44 della legge 16 febbraio 1913, 89, in relazione all’art. 10, comma 1, del Regolamento per l’attività d previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel subordinare la concessione della pensione d’inabilità, nel regime previdenziale dei notai, requisito dell’insorgenza dell’inabilità durante l’esercizio delle funzio e nell’escludere la praticabilità dell’unica interpretazione conforme a Costituzione delle previsioni regolamentari, che induce a superare tale requisito.
2.2.- Con la seconda critica, in via gradata, il ricorrente formula eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, del cit Regolamento e degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del
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decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per violazione cfg?ii 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.
Ove non fosse praticabile una interpretazione adeguatrice, si dimostrerebbe rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle previsioni richiamate.
3.- I motivi, per la connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente e devono essere, nel loro complesso, disattesi.
4.- Per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1994, Cassa del notariato, in quanto inclusa nell’elenco A allegato al decret legislativo, è stata trasformata in ente con personalità giuridica diritto privato.
Per quel che concerne i regolamenti delle Casse privatizzate, questa Corte, ai fini del sindacato sull’interpretazione, ne ha negat l’equiparabilità alle fonti normative secondarie e ne ha affermato il valore squisitamente negoziale (da ultimo, Cass., sez. lav., 13 febbrai 2024, n. 3968, punto 4 delle Ragioni della decisione, con riferimento al Regolamento RAGIONE_SOCIALE).
Ne consegue che il sindacato, in sede di legittimità, è circoscrit alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass., sez. lav 2 dicembre 2020, n. 27541, per i regolamenti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense).
5.- Nel caso di specie, nessuna violazione dei canoni in parola si può ravvisare nel percorso argomentativo dei giudici d’appello, peraltro convergente con quello del Tribunale.
5.1.- L’art. 10, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà dispone che al notaio spetti la pension nell’ipotesi di cessazione dall’esercizio delle funzioni «per inabil assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni».
La Corte d’appello di Roma muove dal rilievo che tale previsione abbia un tenore letterale «inequivoco» e che l’evento tutelato s
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configuri come «l’impossibilità per il notaio di proseguire nell’esercizi delle funzioni notarili in conseguenza della insorgenza di una patologia che comporti una inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di tali funzioni» (pagina 7 della pronuncia impugnata).
In questa prospettiva, requisito indefettibile è l’esercizio in a delle funzioni.
5.2.- La Corte territoriale esclude in fatto il ricorrere di ta requisito e disattende le argomentazioni del professionista, incentrate sulla circostanza che, solo con decreto dirigenziale del 16 dicembre 2016, sia sopravvenuta la cessazione dall’esercizio delle funzion nota rili.
A tale riguardo, i giudici d’appello soggiungono che il 9 dicembre 1993 il Consiglio nota rile ha provveduto al ritiro del sigillo e alla nomi di un altro notaio e che questo attesta per tabulas l’impossibilità di esercizio delle funzioni.
L’esercizio effettivo delle funzioni non si può desumere dall’iscrizione del professionista nell’elenco dell’anno 2014 dei not iscritti presso il Collegio notarile di appartenenza e neppur dall’erogazione dell’assegno d’integrazione degli onorari o dal successivo provvedimento di dispensa del 10 gennaio 2017, correlato al dato eminentemente formale dell’iscrizione.
Ad avviso della Corte d’appello di Roma, è ininfluente anche la conservazione dei documenti presso lo studio, in quanto tale adempimento è prescritto dalla legge notarile proprio in conseguenza del divieto di esercizio della professione.
Quanto alle incombenze meramente formali della vidimazione quadrimestrale del repertorio degli atti tra vivi e dell’ispezione ordinari biennale da parte dell’Archivio notarile, non denotano alcun esercizio effettivo delle funzioni. Quel che rileva è che nessun atto, frattempo, sia stato stipulato.
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Irrilevante, infine, è il pagamento del contributo di maternità, richiesto una tantum per mero errore.
6.- L’interpretazione delineata dalla Corte d’appello di Roma è aderente al dato testuale, che costituisce canone ermeneutico di cruciale importanza.
La pensione d’inabilità è corrisposta al notaio che cessi dall’esercizi delle funzioni e tale richiamo non può che corrispondere a un esercizio attuale ed effettivo, cui non si frappongano ragioni ostative di caratter disciplinare.
Il regolamento si premura di specificare che il notaio cessa dall’esercizio delle funzioni «per inabilità assoluta e permanente proseguire nell’esercizio delle funzioni».
La previsione postula così un nesso inscindibile tra l’inabilità l’impossibilità di proseguire nell’esercizio delle funzioni.
Anche da questo punto di vista, la lettera del regolamento presuppone un esercizio in corso o comunque giuridicamente possibile, che sia compromesso dalla successiva inabilità.
Secondo il significato proprio delle parole, la prosecuzione evoca un’attività che si sta svolgendo, o che si ha titolo a svolgere, e proprio la sopravvenuta inabilità impedisce di portare a compimento.
Nel caso di specie, in cui al professionista da tempo risalente è sta interdetto l’esercizio della professione, non è dato scorgere alcun incidenza dell’inabilità sopravvenuta sulla cessazione dell’attivit correlata a procedimenti penali e alle loro implicazioni disciplinari.
L’interpretazione, che ha condotto al rigetto della domanda, non solo è suffragata dalla lettera, ma anche dalla finalità di tutela che regime della previdenza di categoria specificamente persegue.
La lettura alternativa, che la parte ricorrente mostra di perorare, non soltanto pretermette il riferimento a un’attività in corso, ma svilisc l’ulteriore, non meno basilare, presupposto della correlazione
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eziologica tra l’inabilità e l’impedimento alla prosecuzione di u D ri h àt tiVigone che dev’essere pur sempre astrattamente possibile.
A tale considerazione si affianca l’ulteriore rilievo che, nel sindaca dell’interpretazione delle previsioni regolamentari devoluto a questa Corte, non è indispensabile che l’interpretazione prescelta sia l’unica astrattamente possibile, ma soltanto che si atteggi come una delle interpretazioni plausibili (ordinanza n. 3968 del 2024, cit., punto 5 del Ragioni della decisione).
L’interpretazione, che i giudici del gravame scelgono di recepire in armonia con l’opzione ermeneutica già condivisa dal Tribunale, poggia su un dato testuale univoco e sulla disamina esaustiva delle finalit immanenti al regime previdenziale di cui si discute.
7.- Né l’esegesi della sentenza impugnata tralascia la necessità di un’interpretazione conforme a Costituzione.
Anche con riguardo agli atti normativi, l’interpretazione adeguatrice dev’essere pur sempre compatibile con il dettato testuale. Essa, nel perimetro delle scelte che il testo dischiude all’interprete, predil quella che salvaguarda l’armonia con i principi costituzionali, senza travalicare i confini semantici delle parole in cui il precetto si esprim
L’univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo d’interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 44 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto).
8.- Tale considerazione introduce allo scrutinio della seconda censura, che sollecita, in via gradata, il sindacato di costituzional sulla disciplina applicabile.
Nel caso di specie, un siffatto sindacato non può essere utilmente esperito, per le convincenti ragioni illustrate dalla par controricorrente anche nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
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La Carta fondamentale (art. 134 Cost.) garantisce il Vl ad ifiYicEnone 19’98/2024 costituzionalità per le sole leggi e per i soli atti aventi forza di (Corte costituzionale, ordinanza n. 254 del 2016, in tema di regolamenti della Cassa forense).
Il vuinus che denuncia il ricorrente non risiede tanto nelle previsioni, del tutto neutre, del d.lgs. n. 509 del 1994, quanto ne concreta declinazione che la Cassa del notariato, nella sua autonomia, ha ritenuto di conferire alla tutela previdenziale degl’iscrit nell’interpretazione che ha poi trovato l’avallo delle sentenze di prim e di secondo grado.
Come ha evidenziato la parte controricorrente, i dubbi d’illegittimità costituzionale adombrati nel ricorso si appuntano, in definitiva, sull disciplina regolamentare e, quanto alle disposizioni del d.lgs. n. 509 de 1994, non sono suffragati da argomentazioni risolutive.
Generica, difatti, si rivela la prospettazione, enunciata nel memoria illustrativa (pagine 6 e seguenti), sull’incostituzionalità del previsioni che hanno autorizzato le Casse privatizzate all’adozione di regolamenti. Incostituzionalità che, da quest’angolo visuale, discenderebbe da una sorta di “lacuna”, che neppure si indica in quale modo il giudice delle leggi dovrebbe colmare, o da vizi intrinseci che ricorso non illustra in modo esauriente.
9.- Le censure, che tendono, per un verso, a confutare l’interpretazione delle previsioni regolamentari e, per altro verso, sollecitare un vaglio di costituzionalità, non possono essere accolte, n termini in cui sono state formulate.
Né si può giungere a diverse conclusioni, anche a volere ricondurre le doglianze nell’alveo di una richiesta di più penetrante verifica del conformità a Costituzione.
Non si può ritenere che le previsioni del regolamento, nell’interpretazione che i giudici d’appello hanno ritenuto più persuasiva alla stregua del dato letterale e della rado, confligga no con
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i principi sanciti dagli artt. 32 e 38 Cost., inscindibilmente conWéastIPb on l’idea del contemperamento e con l’ineludibile necessità di un margine di apprezzamento discrezionale.
Non si ravvisa alcun contrasto con il principio di ragionevolezza nell’interpretazione che accorda una speciale tutela per il professionista nella sola ipotesi in cui siano proprio l’inabilità e il deteriorarsi condizioni di salute a precludere l’esercizio della professione e dunque a costringere il notaio a interromperla.
L’assetto prefigurato dal regolamento presenta caratteri di particolare favore, in quanto prescinde da requisiti stringenti d anzianità contributiva, come ha rimarcato la sentenza d’appello (pagina 7)
Nella plausibile interpretazione che i giudici del merito hanno indicato, a questi tratti di spiccata specialità fa riscontro il vinco necessaria interrelazione tra la sopraggiunta inabilità e la forzat interruzione di un’attività produttiva di reddito.
Ne discende un bilanciamento tutt’altro che irragionevole, che individua secondo criteri non incongrui le situazioni meritevoli di più incisiva protezione e tiene anche nel debito conto le peculiarità dell vicenda in esame.
L’inabilità, invero, s’inquadra in una protratta interruzione dell’attività, che non scaturisce da un impedimento transitorio, tale da non elidere in futuro la possibilità di svolgerla, ma da una grave lesion di fondamentali doveri deontologici, posti a presidio della «fiducia ch la collettività ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzio attribuite al notaio» (Corte costituzionale, sentenza n. 234 del 2015 punto 3 del Considerato in diritto).
Nel ricostruire il sistema nel suo complesso, l’interpretazione contestata dal ricorrente afferma la forza cogente delle esigenze di tutela quando sia proprio l’accentuarsi della vulnerabilità del
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professionista a incidere sulla prosecuzione di un’attività che, in qu frangente, al notaio sia ancora giuridicamente consentita.
Un ruolo primario compete, dunque, alla rilevanza eziologica dell’inabilità rispetto alla cessazione di un’attività, che non dev’ess inibita per altra causa.
Il criterio selettivo enucleato dall’interprete attua così un punto equilibrio non arbitrario tra la necessità di tutelare gl’iscritti, condizioni di particolare bisogno cui l’imprevedibile corso della vita espone, e l’imperativo di garantire la sostenibilità del sistema del Casse privatizzate, anche mediante un’opera di accorto discernimento delle situazioni che meritano speciale protezione.
Per le considerazioni esposte, l’interpretazione della sentenza impugnata non genera il sospetto di violazione dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente e non conduce a considerare tamquam non essent le previsioni regolamentari, in virtù della primazia assiologica della Costituzione.
Anche da questo punto di vista, l’interpretazione del regolamento supera il vaglio di non implausibilità, che è rimesso a questa Corte anche alla stregua dei principi presidiati dalla Carta fondamentale.
10.- Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.
11.- Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
12.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stes impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
13.- Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altr dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti de
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parte, che ha instaurato una controversia avente ad ohaddSicad riconoscimento della pensione d’inabilità, legata all’accertamento di dati inerenti alla salute.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificat della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decre legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 24 aprile 2024.