Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32121 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32121 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 21-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 436/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/11/2019 R.G.N. 290/2018;
Oggetto
Previdenza
R.G.N. 21/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 09/07/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 21.11.2019, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande proposte da NOME COGNOME COGNOME già notaio in Germania e adesso residente in Italia, volte rispettivamente all’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione della somma di € 21.198,00, corrispostagli da RAGIONE_SOCIALE tra il novembre 2015 e il maggio 2016, e all’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate sulla sua pensione in esecuzione di una procedura concorsuale individuale alla quale egli era stato assoggettato in Germania. I giudici territoriali, in particolare, hanno dato atto che sulla questione della giurisdizione del giudice italiano doveva reputarsi caduto il giudicato interno, non avendo Notarkasse A.d.ö.r. provveduto alla notifica dell’appello incidentale con cui aveva censurato la decisione resa sul punto dal giudice di prime cure; indi, venendo alla questione della legge applicabile, hanno ritenuto che essa dovesse identificarsi in quella tedesca, essendo il rapporto contributivo e quello previdenziale sorti in dipen denza dell’attività notarile svolta esclusivamente in Germania, e hanno escluso che in contrario potesse rilevare l’attuale residenza in Italia del pensionato; ad abundantiam , inoltre, i giudici territoriali hanno rilevato che i termini della questione non sarebbero mutati allorché si fosse ritenuta applicabile la legge italiana, dal momento che,
rivenendo la trattenuta sulla pensione da una procedura concorsuale pendente in Germania e della quale l’ente previdenziale tedesco si era limitato a prendere atto, senza esserne in alcun modo beneficiario, la vicenda relativa al rapporto contributivo e previdenziale svoltosi tra un notaio tedesco e la sua cassa di previdenza non sarebbe stata riconducibile ad alcun istituto civilistico di diritto interno.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura. Notarkasse A.d.ö.r. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 444 c.p.c., dell’art. 3, comma 2, l. n. 218/1995, degli artt. 43 e 47 del Regolamento CE n. 1346/2000, dell’art. 1182 comma 3° c.c. e degli artt. 26 -bis e 324 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto, pur dando atto della formazione del giudicato interno sulla questione della giurisdizione del giudice italiano, che la legittimità della ripetizione dell’indebito sulla sua pensione non postulasse la preventiva verifica della riconoscibilità in Italia della procedura d’insolvenza alla quale egli era stato assoggettato in Germania: a suo avviso, infatti, il senso del Regolamento CE n. 1346/2000 (come del successivo n. 848/2015) sarebbe precisamente quello di consentire la verifica della conformità all’ordine pubblico della procedura d’insolvenza straniera, tenendo conto del fatto che egli risiede in Italia e che in questo Paese è da identificarsi sia il luogo di adempimento dell’obbligazione pensionistica che quello dell’e spropriazione forzata del credito avente ad oggetto la pensione.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Regolamento UE n. 1215/2012, dell’art. 13 del Regolamento UE n. 593/2008 e degli artt. 43
e 47 del Regolamento CE n. 1346/2000 per avere la Corte territoriale ritenuto che non potesse più rimettersi in discussione la legittimità delle trattenute da operarsi sulla sua pensione in ragione del giudicato formatosi sul punto in Germania a seguito di sentenza del Bundesgerichtshof IX ZR 130/10.
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 14, l. n. 218/1995, dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 12 prel. c.c. e del § 814 BGB per non avere la Corte di merito comunque accertato quale fosse la legge tedesca applicabile alla questione di merito e, particolarmente, per non aver applicato il § 814 BGB, secondo il quale ‘ciò che è stato prestato per l’adempimento di una obbligazione non può essere ripetuto se l’adempiente era consapevole di non essere obbligato alla prestazione’.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, paragrafo 1, lett. d) , e dell’art. 11, paragrafi 1 e 3, del Regolamento CE n. 883/2004, per non averne la Corte territoriale ritenuto l’applicabilità nel caso di specie ancorché il diritto alla sua pensione di vecchiaia fosse maturato quando egli era già residente in Italia: a suo avviso, infatti, la circostanza che egli abbia esercitato la propria attività lavorativa in Germania non potrebbe ostare all’applicazione dell a legge italiana per ciò che concerne il limite di pignorabilità della pensione e la non assoggettabilità a fallimento delle persone fisiche, trattandosi di legislazione propria dello Stato membro dove egli ha trasferito la propria residenza.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito adeguatamente esaminato la circostanza dell’avvenuto suo trasferimento in Italia prima della maturazione del trattamento pensionistico, ciò che -a suo
avviso -implicherebbe l’impossibilità di assoggettare quest’ultimo alla massa fallimentare tedesca senza il previo riconoscimento della procedura d’insolvenza straniera.
Ciò posto, risulta definitivamente accertato, in punto di fatto, che l’odierno ricorrente, ‘già notaio in Germania e pensionato dal marzo 2002, residente in Italia pure dal marzo 2002, titolare di pensione erogata dalla Notarkasse quale Cassa di previdenza dei notai in Germania, subito nel periodo in questione una trattenuta sulla prestazione in godimento, per effetto di una procedura di insolvenza aperta a suo carico dal Tribunale fallimentare di Monaco di Baviera nel maggio 2001’ (così la sentenz a impugnata, pag. 4).
Tanto premesso, i motivi possono essere esaminati congiuntamente, tutti involgendo la questione della legge (italiana o straniera) applicabile in caso di richiesta di restituzione di somme percepite da un cittadino straniero residente in Italia e percettore di un reddito derivante da pensione estera sottoposto a trattenuta in virtù di una procedura concorsuale pendente nello Stato estero, e sono infondati.
È noto che la legge n. 218/1995, recante riforma della disciplina del diritto internazionale privato, assume come proprio fine la regolamentazione di fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento dal cui punto di vista dev’esse re giudicata una data vicenda e che, a cagione di tali elementi di estraneità, rivelano l’esistenza di uno o più collegamenti con ordinamenti stranieri; e non meno noto è che l’oggetto della disciplina propria del diritto internazionale privato consiste ne l determinare l’ambito della giurisdizione italiana, nell’individuare il diritto applicabile alla fattispecie che presenti elementi di estraneità rispetto all’ordinamento interno e nel regolare l’efficacia delle sentenze e degli altri atti degli ordinamenti stranieri (cfr. art. 1, l. n. 218/1995).
È però altrettanto noto che l’aggettivo ‘privato’, che figura nella denominazione anche legale della disciplina, si deve alla circostanza che il suo oggetto è costituito da fattispecie qualificabili per mezzo di istituti giuridici regolati dal codice civile e dalle norme ad esso complementari (capacità e diritti delle persone fisiche, artt. 20 ss.; persone giuridiche, art. 25; rapporti familiari, artt. 26 ss.; adozione, artt. 38 ss.; protezione degli incapaci e obblighi alimentari, artt. 42 ss.; successioni, artt. 46 ss.; diritti reali, artt. 51 ss.; donazioni, art. 56; obbligazioni contrattuali, art. 57; obbligazioni non contrattuali, ivi incluse quelle nascenti dalla legge come la gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa e il pagamento dell’i ndebito, artt. 58 ss.), restando escluso il trattamento delle fattispecie di natura pubblicistica, come appunto le obbligazioni pensionistiche: prova ne sia che l’art. 11, comma 2, del Regolamento CE 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione Europea, nel prevedere che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, ‘le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività la vorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività’, espressamente aggiunge, per quanto qui interessa, che tale principio ‘non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità’, così confermando che, per queste ul time, resta ferma la regola generale che individua la legislazione applicabile in quella propria dello Stato membro che è obbligato a corrispondere la prestazione previdenziale.
Si tratta di un principio che, diversamente da quanto assunto da parte ricorrente nel primo motivo di censura, non può soffrire eccezioni nemmeno allorché la giurisdizione del giudice italiano sia stata -come nella specie -affermata con efficacia di giudicato: e ciò per la troncante ragione che –
come si evince chiaramente dall’art. 11, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 883/2004, secondo il quale ‘le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro’ la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione resta sempre regolata soltanto dalla legge del luogo in cui essa è maturata, pur quando l’avente diritto abbia scelto di risiedere in uno Stato differente.
Né soccorre, in contrario, la previsione di cui all’art. 11, comma 3, lett. e) , del Regolamento CE n. 883/2004, sul quale parte ricorrente pretende di fondare gli assunti posti a fondamento delle censure di cui al quarto e quinto motivo: è infatti evidente che l’interpretazione che il ricorso propone dell’inciso secondo cui, ai fini della legislazione applicabile al rapporto previdenziale, sono soggette ‘alla legislazione dello Stato membro di residenza’ le persone che non esercitano attività lavorativa subordinata o autonoma, che non sono pubblici dipendenti, che non ricevono indennità di disoccupazione e che non sono richiamate alle armi o al servizio civile, implicherebbe l’assoggettamento alla legge italiana di un rapporto previdenziale interamente costituitosi all’estero, laddove la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare la norma in esame, ha avuto modo di chiarire che la sua applicazione presuppone pur sempre la regola di unicità della legislazione sociale sancita all’art. 11, paragra fo 1, del Regolamento n. 883/2004, e implica piuttosto che una persona fisica, che non sia più affiliata alla sicurezza sociale del proprio Stato membro di origine, dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, non appartenga più al sistema di sicurezza sociale del proprio Stato di origine bensì in quello dello Stato di residenza (cfr. CGUE, 5.3.2020, C135/19, punto 52): che è situazione affatto opposta a quella
per cui è causa, in cui invece l’appartenenza dell’odierno ricorrente al sistema di sicurezza sociale tedesco, dal quale riceve il trattamento pensionistico, non può seriamente essere messa in discussione.
Chiarito, pertanto, che non si verte nella presente vicenda né in alcuna delle ipotesi disciplinate dal diritto internazionale privato interno né in alcuna delle fattispecie tipizzate dalle norme di diritto dell’Unione nell’ottica di evitare che la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri sia disincentivata in ragione di effetti sfavorevoli sul piano della sicurezza sociale, affatto erronea si palesa l’invocazione delle norme che disciplinano il riconoscimento di sentenze e procedure d’insolve nza straniere: rimanendo il rapporto previdenziale per cui è causa interamente regolato dal diritto tedesco, le pronunce giurisdizionali rese dai giudici tedeschi vanno considerate alla stregua di particolari concretizzazioni di quell’ordinamento e dunque in quanto regole del caso concreto che partecipano della medesima natura dei comandi giuridici di quell’ordinamento, rispetto alle quali non può logicamente porsi alcun problema di riconoscimento d’efficacia del tipo di quello disciplinato dagli artt. 64 s s., l. n. 218/1995, o dai regolamenti di diritto dell’Unione invocati nel primo e nel secondo motivo di ricorso, che invece presuppongono, come detto, fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità, rispetto alle quali si propongono di dettare norme di conflitto. Di talché, avendo i giudici territoriali accertato che la legittimità delle trattenute sulla pensione dell’odierno ricorrente è stata acclarata nell’ordinamento tedesco in esito ad un giudizio definito con autorità di giudicato, nessun dubbio che tale giudicato debba considerarsi, analogamente al giudicato esterno di cui all’art. 2909 c.c., alla stregua di una regolamentazione del caso
concreto alla quale anche il giudice italiano non può che restare vincolato.
Resta semmai da aggiungere che affatto inammissibile è la censura ulteriormente svolta nel terzo motivo, concernente la mancata applicazione in specie del § 814 BGB, secondo il quale ‘ciò che è stato prestato per l’adempimento di una obbligazione non può e ssere ripetuto se l’adempiente era consapevole di non essere obbligato alla prestazione’: è sufficiente sul punto rilevare che il ricorso si presenta sul punto carente di specificità e autosufficienza, non riportando né il contenuto della richiesta di restituzione dalla quale, per ipotesi, si sarebbe dovuta evincere la consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE di non essere obbligata alla prestazione chiesta in restituzione, né il luogo processuale in cui tale richiesta sarebbe attualmente reperibile, in spregio delle previsioni di cui all’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. –
Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.200,00, di cui € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.7.2024.