Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2048 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2048 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20977-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1045/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 10179/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Indebito pensione estera cumulo
R.G.N. 20977/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/010/2025
CC
1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto in opposizione da COGNOME NOME avverso il provvedimento di accertamento di un indebito di complessivi euro 6.497,23 recuperato da RAGIONE_SOCIALE in trattenuta sui ratei pensionistici, ritenuti maggiorati a seguito di una pensione svizzera successivamente riconosciuta.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto ad un ricalcolo della pensione in godimento dal 1992, con slittamento in avanti della sua decorrenza, previa esclusione, mediante cancellazione del nominativo dall’elenco dei coltivatori diretti, del periodo contributivo per gli anni 1973-1974 coevo allo svolgimento di lavoro all’estero, di cui l’Istituto era giunto a conoscenza nel 2004 a seguito della domanda di pensione di vecchiaia svizzera inoltrata dal COGNOME al compimento del 65° anno di età, e della ricezione dalla Cassa Svizzera di Compensazione, in data 7/4/2004, della concessione della pensione estera (pari a Fr 42 CH, a decorrere dal luglio 2003) unitamente ad un estratto contributivo elvetico da cui risultava l’attività di lavoro dipendente, ivi svolta, per otto mesi nel 1973 e per nove mesi nel 1974.
La Corte territoriale, in risposta alle doglianze del pensionato che riferiva di aver pagato nel 1992, su esplicita richiesta di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, i predetti periodi contributivi rimasti scoperti e di aver inoltrato, nel 2004, la domanda di pensione svizzera, al fine di valutarne la convenienza economica ove erogata in regime di cumulo con quella italiana oppure in liquidazione separata, non più valutabile una volta intervenuto il ricalcolo in addebito operato dall’ente previdenziale , ha evidenziato la sopravvenuta carenza del requisito contributivo una volta disposta la cancellazione dagli elenchi agricoli nel periodo di
contemporanea copertura contributiva all’estero, la decorrenza della eccepita prescrizione soltanto dal 7/4/2004 ossia da quando RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva avuto conoscenza della sovrapposizione del periodo di lavoro e di contribuzione nei due diversi Stati, l’omessa dich iarazione, nella domanda di pensione del DATA_NASCITA, di non aver mai risieduto o lavorato all’estero, la inimputabilità all’ente dell’erronea indicazione del periodo di copertura contributiva ai fini pensionistici essendo l’omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione equiparabile al dolo, ai sensi del primo comma dell’art. 13 L. n. 412/91, e l’inadempiuto onere del contemporaneo svolgimento in Italia di un’attività lavorativa agricola nel periodo 1973-74 con carattere di abitualità e prevalenza come richiesto dall’art. 2 co.2 L. n.9/1963 per i coltivatori diretti.
In base a tutti questi elementi, ed in assenza di prova del diritto alla iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli per le annualità cancellate, la Corte di appello ha ritenuto la correttezza del ricalcolo e della riliquidazione pensionistica compiuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in regime di convenzione internazionale ed ha rigettato il gravame.
La parte privata propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, a cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del l’8 ottobre 2025 .
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, e la violazione del diritto del contribuente di scegliere la modalità di percezione della pensione e/o di rinuncia, non avendo considerato la Corte territoriale che il COGNOME nel DATA_NASCITA aveva provveduto, su invito
dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ad integrare la contribuzione mancante per i periodi 1973-74 parzialmente scoperti, che i due trattamenti pensionistici sono autonomi e separati e presuppongono determinati requisiti, e che il cumulo disposto dall’ente, a suo avviso in modo arbitrario ed illegittimo, era stato determinato dal comportamento dello stesso ente che non aveva comunicato né consentito all’interessato di esercitare i propri diritti e di scegliere tra cumulo e/o percezione separata o rinuncia alla prestazione estera.
Con il secondo motivo dedu ce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della L. n.9/1963, della L. n.412/91, dell’art. 2941 n.8 c.c., anche in riferimento a decadenza e prescrizione; sotto il primo profilo, ritiene che la normativa sul requisito di abitualità e prevalenza dell’attività di coltivatore diretto svolta per la ma ggior parte dell’anno non richiede di precisare il luogo dove sia esercitata l’attività lavorativa e che, se esercitata all’estero, la circostanza non è una condizione per l’erogazione della pensione italiana; sotto il secondo profilo ritiene il ricorrente di essere legittimato a chiedere la pensione italiana, per aver versato tutti i contributi previdenziali dovuti e non già per non aver taciuto la circostanza di avere versato contributi all’estero, circostanza che gli consentiva di richiedere la pensione estera per poi scegliere la modalità di erogazione o il cumulo, dovendosi comunque escludere il dolo per avere versato tutti i contributi per l’ero gazione del trattamento in Italia; assume, inoltre, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto procedere all’accertamento entro un anno dalla presentazione della domanda di pensione estera, e quindi entro il 2005, e non già nel 2007, allorquando era già decaduto. Pertanto, fino al 2003 nessun indebito poteva essere
imputato al pensionato. E sotto il terzo profilo, non ricorreva la sospensione del termine di prescrizione non versando il creditore in un’impossibilità di agire ma in una mera difficoltà di accertamento.
Nel controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE segnala di aver provveduto alla totalizzazione internazionale mediante cumulo di contributi versati nei due Stati e che, riconosciuto il pro-rata interno, ne era derivato un conguaglio di indebito. Eccepisce la mancanza di specificità del motivo sulla indicazione del fatto storico, trascurato dal collegio di appello, e del secondo motivo per essersi limitato, il ricorrente, a contestare l’intero impianto motivazionale. Assume, infine, che il dolo si ravvisava nella comunicazione del DATA_NASCITA di non aver mai lavorato od essere residente all’estero, acquisendo l’istituto la consapevolezza della sovrapposizione contributiva soltanto dopo la comunicazione proveniente dalla Cassa svizzera del 7/4/2004.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 – Dalla disamina del fatto storico e delle motivazioni riportate nella impugnata sentenza emerge che presupposto dell’operazione di ricalcolo , compiuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , è stato il disconoscimento di periodi contributivi versati in Italia afferenti la contemporanea copertura previdenziale in Svizzera, per otto mesi nell’anno 1973 e nove mesi nell’anno 1974, a cagione della preclusa valutazione del carattere di ‘prevalenza’ attribuibile alla prestazione di attività di coltivatore diretto svolta contemporaneamente in Italia, dal ricorrente, nel medesimo periodo in cui risultava iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli; ai sensi dell’art. 2 della L. n. 9/1963, in tema di disciplina della previdenza dei coltivatori diretti, il requisito della
abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e governo del bestiame si ritiene sussistente quando i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari dei fondi ‘si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attivit à’, ed al terzo comma è precisato che ‘
di dimostrare il fatto costitutivo presupposto del diritto alla iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, ossia l’esistenza di attività di coltivatore diretto secondo i canoni previsti ex lege e richiamati in giurisprudenza al fine di dare continuità contributiva senza la cesura dovuta dalla sovrapposizione dei periodi contributivi; e sul punto è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’ iscrizione di un la voratore nell’ elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la
natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (in tal senso, cfr. ex multis, Cass. sent. n. 12001/2018, e n. 2739/2016).
Su questa ratio decidendi non v’è censura del ricorrente che, invece, deduce il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, inerente alla determinazione del cumulo dei periodi contributivi in forza del comportamento dell’ente previdenziale, ‘senza comunicare al pensionato la nuova posizione contributivo/previdenziale e consentire al medesimo l’esercizio dei propri diritti e in specie di scegliere tra cumulo e/o percezione separata, o rinuncia alla prestazione estera perché inferiore alla prestazione italiana’.
4.1 – Il motivo non si confronta con il nucleo centrale della pronuncia, e neppure è coerente con l’ originaria domanda giudiziale. In primo luogo, l’impugnata sentenza ha valorizzato l’aspetto della impossibile contemporanea prestazione di attività agricola prevalente con l’iscrizione e prestazione lavorativa all’estero, ed ha confermato la legittimità della riliquidazione con nuova decorrenza (ossia con slittamento in avanti del momento in cui si era perfezionato il requisito contributivo e la maturazione del diritto della pensione italiana in godimento, differita dal 21/3/1992 all’1/8/1992); in tal modo non è esclusa, ma ipotizzata, la cumulabilità dei due trattamenti pensionistici che, da un lato, nel coerente sistema previdenziale (che ha trovato una compiuta disciplina con d.lgs. 42/2006 e che, in ambito internazionale, rimanda a norme regolamentari comunitarie e convenzionali – Reg. 1408/71-) implica una ammissibile totalizzazione di periodi non sovrapposti, dall’altro – in fatto – risponde ad una scelta già palesata, in negativo, dal
ricorrente allorquando nel 1992 aveva versato la contribuzione a copertura del periodo mancante (1972-1973), ottenendo la liquidazione della prestazione pensionistica nazionale di anzianità a decorrere dal marzo 1992.
4.3 – Trattandosi però di una consapevole scelta di avvalersi della copertura e continuità contributiva in Italia nell’arco del medesimo periodo in cui il ricorrente aveva lavorato all’estero, con incompatibile sovrapposizione dei periodi contributivi, il ricorrente aveva a sé lasciato aperta la soluzione alternativa della liquidazione separata del diritto maturato all’estero. Tale ultima soluzione è risultata di fatto conclamata con la richiesta di pensione di vecchiaia svizzera presentata nel 2004, una volta superato il 65esimo anno di età ed in costanza di godimento del trattamento già in carico RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 1992.
Il motivo di omesso esame, inoltre, non è specifico perché non è supportato dalla riproduzione della domanda di pensione di vecchiaia svizzera, idonea ad illustrare l’oggetto specifico della richiesta formulata ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel 2004, e se in essa fosse stata fatta riserva di valutare la convenienza economica tra cumulo e liquidazione separata. Né risulta che l’originario ricorso volgesse a conseguire una verifica della ricorrenza dei requisiti per una richiesta di totalizzazione internazionale del trattamento pensionistico, avendo invece il ricorrente agito per accertare la illegittimità della pretesa restitutoria da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di importi erogati in eccedenza una volta detratti i periodi contributivi per le mensilità volontariamente coperte per gli anni 1973-1974 e per conseguire l’integrazione dell’importo pensionistico ridotto. La doglianza che il comportamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia pretermesso la valutazione di convenienza economica dell’eventuale percezione di pensione estera in modo separato o in cumulo con
quella italiana resta meramente astratta ed ipotetica, non essendo precisato dove, quando e come il ricorrente ne abbia fatto esplicita richiesta né avendo allegato quale possa essere stato il pregiudizio economico nel non aver potuto scegliere per la liquidazione separata o in cumulo dei due trattamenti.
5.1 – Viene in evidenza, dunque, non già un omesso esame in sede giudiziale della invocata possibilità di scelta in ragione di personali ed inespresse questioni valutative della convenienza economica dell’una o altra soluzione, ma la mancanza di una richiesta specifica della modalità di trattamento su cui, in linea teorica, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto adottare un provvedimento contrario a norme di legge, e di cui il ricorrente ipoteticamente avrebbe potuto subire un pregiudizio.
5.2 La Corte d’appello ha invece considerato gli effetti della sovrapposizione dei periodi contributivi per ritenere corretto l’operato dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’aver avanzato pretesa restitutoria all’esito di una logica sequenza di: disconoscimento periodo contributivo, differimento di cinque mesi della maturazione dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici nel 1992, condotta silente del COGNOME fino al 2004 sulla prestazione lavorativa estera, correttezza del calcolo differenziale tra percepito e spettante.
V iene meno anche il carattere di decisività dell’asserito omesso esame poiché nell’economia di giudizio svolta nei gradi di merito, in un ambito di pronuncia connotata dalla cd. doppia conforme, il riflesso sulla ipotetica convenienza economica tra cumulo e liquidazione separata si colloca in secondo piano rispetto alla pretesa restitutoria della ricalcolata pensione nazionale, che non si fonda su un diniego di totalizzazione o su
un ricalcolo delle prestazioni in cumulo, tant’è che nulla si dice sull’esito della pensione svizzera, ma solo sulla esclusa sovrapposizione di periodi contributivi presso le due casse previdenziali. E valga, non da ultimo, la considerazione che, non trattandosi di un giudizio impugnatorio sulla legittimità del provvedimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma di verifica della fondatezza o meno di un indebito pensionistico emerso previo ricalcolo del periodo contributivo utile, la nuova decorrenza ed importo della pensione nazionale per effetto del disconoscimento del periodo contributivo sovrapposto non è di ostacolo alla totalizzazione, fermo restando che l’oggetto della originaria domanda non era l’accertamento del diritto al cumulo, ma l’accertamento negativo del diritto alla pretesa restitutoria sulla quale è ineliminabile la verifica dell’indebito. Insomma, il ricalcolo non era la conseguenza del rigetto di una istanza di totalizzazione ma di una cancellazione di un limitato periodo contributivo sovrapposto ad attività lavorativa estera.
6.1 -Così tenuti distinti i due profili di accertamento amministrativo e di valutazione giudiziale nel merito, va rimarcato che i periodi di contribuzione all’estero avrebbero dovuto essere posti a fondamento di una specifica domanda amministrativa di pensione di anzianità in regime di totalizzazione internazionale, e non potevano essere assunti a presupposto costitutivo del diverso diritto a conseguire l’originaria pensione di anzianità nazionale, la cui integrazione esigeva la sussistenza di requisiti contributivi minimi relativi all’attività lavorativa svolta in Italia. La contribuzione versata all’estero, in cumulo con quella versata in Italia, avrebbe dovuto essere posta a fondamento di una specifica domanda amministrativa di pensione di anzianità in regime di
“totalizzazione” internazionale, ma non poteva essere invocata al fine di ottenere il riconoscimento del diverso diritto a pensione di anzianità nazionale, fondato su distinti presupposti costitutivi.
7. In un caso analogo, è stato rilevato che « Dei contributi accreditati e giacenti presso istituzioni previdenziali straniere, si sarebbe potuto tenere conto, ai fini della liquidazione della pensione in pro rata internazionale solo ove l’interessato avesse proposto specifica domanda in tal senso; e della mancata considerazione di tale contribuzione il pensionato avrebbe potuto dolersi in giudizio solo se una simile domanda amministrativa fosse stata indebitamente rigettata. Nella presente controversia, invece, non si discute dell’indebito rigetto di una domanda amministrativa di “totalizzazione” o di “riliquidazione”, ma della legittimità o meno della revoca di una pensione di anzianità nazionale; rispetto a tale specifico diritto, la cui integrazione esigeva la sussistenza di requisiti contributivi minimi relativi all’attività lavorativa svolta in Italia, la riscontrata carenza contributiva non può essere sanata dalla contribuzione versata all’estero, che costituisce invece il presupposto del diverso istituto della “totalizzazione” » (cfr. Cass. ord. 4547/2022). Ed ancora, « La “totalizzazione”, invece, non presuppone, anzi esclude, il materiale trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro, poiché si traduce nel cumulo meramente virtuale, sulla base di una fictio iuris, di tutte le contribuzioni versate in favore dello stesso lavoratore, ai fini del diritto e della misura della pensione, mentre le contribuzioni versate restano presso ciascun ente o gestione, il quale assume il carico, in base al criterio del pro rata, soltanto di una quota di pensione, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata dal lavoratore presso la gestione
medesima ». Resta quindi centrale il tema della ripetizione per ricalcolo pensionistico derivante dalla cancellazione di periodi contributivi in Italia e la mancanza di prova a carico del ricorrente della sussistenza dei presupposti per ripristinarne la copertura contributiva.
Anche il secondo motivo di ricorso, articolato in plurimi rilievi di errores in judicando , è infondato.
Sul primo rilievo va osservato che appare del tutto nuovo l’argomento, previo richiamo in sentenza alla normativa ex lege n. 9/1963 sul carattere di abitualità e prevalenza dell’attività di coltivatore diretto, della non necessaria precisazione del luogo in cui sia esercitata l’attività lavorativa ai fini della erogazione della pensione italiana. Da un lato, il ricorrente non deduce un eventuale omesso esame di richiesta istruttoria a tal fine orientata per ritenere, a censura della impugnata sentenza, di non aver adempiuto all’onere probatorio su di sé gravante circa la dimostrazione della prevalenza quale criterio idoneo a contrastare l’avvenuta cancellazione dell’iscrizione dall’elenco dei lavoratori agricoli. Peraltro, ove pure, in via indiretta, la parte volesse ritenere di avere svolto analoga attività in territorio estero, la circostanza si porrebbe in contrasto con l’effetto che ne deriverebbe, ossia la duplice iscrizione contributiva per lo stesso periodo in due fondi previdenziali appartenenti a due diversi Stati per la stessa attività. Ed invece, l’aver aderito volontariamente nel 1992, in occasione della richiesta di pensione di anzianità alla copertura contributiva nello stesso periodo in cui aveva contemporaneamente svolto attività lavorativa in Svizzera dimostrerebbe, per il carattere figurativo della contribuzione, che attività di coltivatore diretto non sia stata svolta in Italia, anche in ragione dell’arco
temporale di riferimento (superiore alla metà delle giornate lavorative annuali sia per il 1973 che per il 1974); diversamente opinando, verrebbe violato il disposto dell’art. 2 comma 3 della L. 9/63 laddove si definisce ‘
presentato domanda di pensione di vecchiaia svizzera, nel novembre 2003 e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto il 7/4/2004 dalla Cassa Svizzera di compensazione il provvedimento di concessione della pensione estera attestante il periodo di contribuzione e la prestazione spettante; no n prima di questa data l’istituto poteva avviare la verifica. Ma è stato anche affermato da questa Corte (sent. n. 953/2012) che ‘ L’obbligo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l’anno successivo, dell’eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo ‘, mentre nel caso in esame non risulta che il titolare di pensione abbia comunicato il proprio dato reddituale, provenendo l’informazione da altra autorità amministrativa straniera. Ed ancora, è stato anche affermato (sent. n. 13918/2021) che ‘ in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l’art. 13, comma 2, della L. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l’anno successivo, si
interpreta nel senso che entro tale termine l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell’importo ritenuto indebito -“id est”: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già provvedere all’effettivo recupero dell’importo stesso ‘. Nel caso in esame il ricorrente lamenta di aver appreso dell’operato dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la notifica di addebito, affermando di aver ricevuto contestuale comunicazione ‘nel 2007 sia (del)la concessione della pensione estera sia (del) l’addebito di Euro 6.487,23 da dover restituire’.
10.2 -Ed ancora, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma dell’art. 13 , co.2, L. n.412/91 non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un’attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale, come rilevato in Cass. n. 18615/2021, «fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. 23. II significato dell’avverbio annualmente è plurimo e fondante dell’intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l’anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. 24. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all’art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l’attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica
annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l’incedere accertativo. 25. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l’ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall’anno in cui l’ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. 26. D’altra parte, proseguendo nell’esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l’anno successivo, ove l’aggiunta «successivo» risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. 27. Pertanto l’art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.» Le argomentazioni richiamate nel precedente giurisprudenziale sono aderenti al caso di specie, in cui la mancanza di indicazioni cronologiche sulle comunicazioni reddituali ha reso inoperativa la decorrenza del termine annuale di recupero.
11. Sotto il profilo del dolo, poi, il ricorrente ha inteso superare il rilievo sulla omessa dichiarazione di aver lavorato all’estero al momento della presentazione della domanda di pensione italiana, facendo leva sulla circostanza di aver corrisposto tutti i contributi dovuti per l’erogazione della pensione italiana. Invero, il comportamento del richiedente confligge con la realtà effettuale il cui accertamento in fatto, compiuto in sentenza, non
è censurabile in sede di legittimità, e neppure era stato contestato dall’istante, come riportato nella ricostruzione storica computa dal giudice di appello, ove si afferma che ‘il ricorrente aveva invece dichiarato di non aver mai risieduto o lavorato all ‘estero’. Il comportamento, poi, non è silente e neppure meramente omissivo, bensì commissivo, risultando, da una verifica documentale del fascicolo, che sul modulo di domanda di pensione di anzianità del 21/3/1992, al quesito se il richiedente avesse lavo rato o risieduto all’estero era stata sbarrata la casella recante il ‘no’; il che ha inibito qualsiasi verifica sull’esistenza di eventuali contribuzioni versate all’estero e sulla incompatibile sovrapposizione di periodi contributivi in contemporanea, escludendo l’imputabilità ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di alcuna inerzia accertativa fino alla comunicazione della Cassa Svizzera, nel 2004.
11.1 – Questa Corte ha già affermato che la decadenza non decorre in costanza di dolo (sulla qualificazione del comportamento omissivo del ricorrente ‘tale da escludere, alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, l’operatività dell’obbligo gravante sull’Istituto ai sensi dell’art. 13 L. n. 412/1991 ‘, si veda ord. n. 29432/18), comportamento che, nel caso di specie, si traduce nel consapevole occultamento di una circostanza rilevante sulla integrità e continuità contributiva ai fini della pensione di anzianità. Risulta altresì consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall’ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi) e, in linea con quanto
sostenuto in ord. n. 21878/2022, va anche rimarcato che ‘nell’indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell’obbligazione di durata che non è noto all’ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018); sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l’obbligo legale di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018)’.
12. Si aggiunga, inoltre, che la ripetibilità della prestazione indebitamente erogata in eccesso trova giustificazione nel venir meno di una delle quattro condizioni a cui è subordinata, per costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (per tutte, cfr. ord. n. 5984/2022) l’irripetibilità dell’indebito previdenziale: ‘ a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente
competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c.’. Nel caso di specie, per quanto innanzi osservato, è esclusa la ricorrenza delle ultime due condizioni.
Quanto, infine, alla prescrizione, l’assenza di un errore imputabile all’istituto consente di ritenere sospesa (a mente dell’art. 2941 comma 1, n.8 c.c.) la decorrenza del termine decennale di prescrizione del credito restitutorio finché il dolo non sia stato scoperto, circostanza avveratasi soltanto alla data di comunicazione della pensione svizzera, del 7/4/2004: trattasi di un accertamento di fatto compiutamente svolto in sentenza di appello, basato sulla corretta applicazione della norma di legge di cui il ricorrente lamenta, invece, la violazione. Va anche precisato che è parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio, come riferisce Cass. ord. n. 7074/2021, ‘ non impone di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014; da ultimo Cass. n. 5423 del 2020)’.
Alcuna doglianza del ricorrente merita accoglimento. Il ricorso è, dunque, complessivamente infondato.
Seguono, per soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, e la determinazione sul doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di rito, ed euro 200,00 per esborsi. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del l’ 8 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME