Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30721-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 405/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 539/2018;
Oggetto
Pensione di vecchiaia in deroga, età anagrafica
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.5.2019, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire la pensione di vecchiaia ex art. 2, d.lgs. n. 503/1992, in deroga all’innalzamento dell’età anagrafica prevista per il conseguimento della pensione dall’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), e ha condannato l’assicurata alla rifusione delle spese del grado; che avverso tale pronuncia NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, dell’art. 2, d.lgs. n. 503/1992, e degli artt. 12 e 15 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che ella, ancorché in possesso del requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 2, cit., non avesse comunque titolo per la prestazione, in considerazione dell’avvenuto innalzamento dell’età pensionabile;
che, con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto in suo danno la condanna alla rifusione delle spese del grado, ancorché in atti fosse presente la dichiarazione utile all’esonero dalle medesime di cui alla norma cit.;
che, con riguardo al primo motivo, i giudici territoriali hanno ritenuto che l’art. 2, d.lgs. n. 503/1992, che per quanto qui rileva -ha introdotto al comma 3, lett. a) , una deroga all’innalzamento a venti anni del requisito contributivo utile al pensionamento di vecchiaia, prevedendo che continuino a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione precedenti nei confronti di coloro che li abbiano maturati al 31.12.1992, non consentirebbe all’odierna ricorrente di accedere al trattamento pensionistico, difettando comunque il possesso del requisito anagrafico di cui all’art. 1, d.lgs. n. 503/1992, per come da ultimo modificato dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit.;
che, ad avviso di parte ricorrente, la deroga di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) , cit., avrebbe piuttosto lo scopo di continuare a garantire l’accesso alla pensione di vecchiaia a coloro che abbiano maturato entro il 31.12.1992 il requisito contributivo e assicurativo precedente, per modo che deriverebbe ‘il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia per una lavoratrice che abbia conseguito il requisito contributivo relativo al precedente regime (15 anni di versamenti) entro il 1° gennaio 1993 e, al contempo, abbia maturato il nuovo requisito anagrafico (compimento del 60mo anno di età)’ (così espressamente pag. 5 del ricorso per cassazione);
che trattasi di assunto infondato, emergendo con chiarezza dall’art. 1, d.lgs. n. 503/1992, che l’unica deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stata disposta esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti
dall’incremento della speranza di vita (Cass. n. 31001 del 2019 e succ. conf.);
che, pertanto, salva l’applicazione del più favorevole regime assicurativo e contributivo precedente ai lavoratori che l’abbiano conseguito entro il 31DATA_NASCITA, il requisito anagrafico per l’accesso al trattamento di vecchiaia resta quello indicato, tempo per tempo, dalle leggi che espressamente lo disciplinano, vale a dire -per ciò che riguarda il caso di specie -dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit.;
che il primo motivo di censura va pertanto rigettato;
che il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle doglianze; che parte ricorrente ha debitamente riportato in ricorso di aver reso, sia in occasione delle conclusioni rassegnate in primo grado che in sede di gravame, l’apposita dichiarazione utile all’esonero delle spese processuali, trascrivendola in parte qua alle pagg. 9-10 del ricorso e ritualmente allegandola sub doc. 4 del fascicolo di cassazione;
che, prevedendo l’art. 152 att. c.p.c. che, in tal caso, la parte soccombente ‘non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari’, a meno che non ricorra il caso di cui all’art. 96, comma 1°, c.p.c., la sentenza impugnata, in mancanza di qualsiasi accertamento circa la manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, va senz’altro cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3° c.p.c. nella parte in cui ha disposto la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite del grado di appello, trattandosi di pronuncia emessa in una situazione di carenza di potere giurisdizionale affatto analoga a quella del giudice che abbia liquidato le spese in favore della parte rimasta contumace (per la necessità, in tale
ultimo caso, di cassare senza rinvio la pronuncia sulle spese v.
da ult. Cass. n. 13253 del 2024);
che le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese del grado di appello e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.9.2024.