Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15314 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13976-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5953/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 3218/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Napoli ha accolto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME ( all’epoca rappresentata da NOME COGNOME esercente la responsabilità genitoriale) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva respinto il ricorso volto all’accertamento del diritto a percepire la pensione di reversibilità sulla pensione del nonno paterno, NOME COGNOME (deceduto il 30/3/2001) nel periodo successivo al decesso della nonna, NOME COGNOME (avvenuto il 17 dicembre 2013).
In particolare, l’istituto previdenziale, dopo il decesso della nonna, aveva sospeso il trattamento di reversibilità in ragione del fatto che la madre delle minori, NOME COGNOME al momento del decesso del suocero era titolare di un reddito da lavoro autonomo ed aveva dichiarato nel Modello Unico per l’anno 2001 che i figli erano a suo carico.
La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto delle richiedenti, confutando il diniego del primo giudice, per le seguenti ragioni: dalla dichiarazione dei redditi della loro madre risultava che per l’anno 2001 il reddito prodotto era pari a 0 (zero) , per essere i compensi derivanti dall’attività esercitata interamente compensati dalle spese sostenute; la dichiarazione di avere figli a carico non escludeva automaticamente il mantenimento a carico del nonno, ravvisabile in presenza di un contributo, anche non esclusivo e totale, concorrente in misura rilevante, decisiva e prevalente al sostentamento delle discendenti.
L ‘impugnata pronuncia ha riconosciuto il diritto alla percezione della pensione di reversibilità, sulla pensione di cui era titolare NOME COGNOME con decorrenza dall’1/1/2014 e fino al
compimento della maggiore età delle due richiedenti, non avendo le stesse allegato e provato la sussistenza dei requisiti ex lege per estendere oltre tale soglia temporale il diritto al beneficio invocato.
Avverso la sentenza NOME ed NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di censura, cui l’INPS interpone controricorso.
All’adunanza camerale del 13 marzo 2025 la causa è stata trattata e decisa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 , co.2, c.p.c. e dell’art. 183, co.4, c.p.c., per essere stato limitato il trattamento pensionistico di reversibilità al compimento del diciottesimo anno di età benché la domanda fosse stata proposta senza determinazione di durata e benché non fosse p revedibile, all’epoca, la prosecuzione negli studi e quindi il diritto a percepire la prestazione fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Secondo la prospettazione di parte, la mancata indicazione della questione della cessazione del diritto, rilevata d’ufficio , avrebbe privato le appellanti del potere di allegazione e prova di fatti decisivi.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 13 RD n. 636/39, come modificato dall’art. 22 L. n. 903/65, e dell’art. 38 DPR n. 818/57, come risultante a ll’esito della declaratoria di incostituzionalità operata dalla sentenza Corte Cost. n. 180/99. Si assume che una volta riconosciuto il diritto al trattamento di reversibilità non vi sarebbe alcun onere di dimostrare in giudizio il mantenimento dei requisiti pro-futuro ; graverebbe sull’ente previdenziale la prova della loro cessazione.
Nel controricorso l’INPS contesta quanto argomentato dal ricorrente, sul rilievo che la prospettazione di parte addebita all’organo giudicante un vizio di attività a fronte della mancata allegazione e prova delle circostanze di fatto a fondamento della pretesa; sarebbe stato, infatti, onere delle parti interessate allegare e provare la sussistenza dei requisiti di legge affinché il nipote maggiorenne fruisca della pensione di reversibilità a carico del proprio ascendente.
Il ricorso è infondato.
Il diritto alla reversibilità della pensione dell’ascendente è disciplinato dall’art. 13 r.d.l. 22 L.903/1965, come modificato dall’art. 2 L.218/52, a sua volta sostituito dall’art. 22 L.903/65 nonché integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.180/1999.
Sulla base del quadro normativo, il trattamento pensionistico di reversibilità è conservato per i figli (e, per quanto qui di interesse, per i nipoti a carico dell’ascendente) fino al compimento del diciottesimo anno di età; il limite di età per i figli a carico del genitore che non svolgano attività lavorativa è elevato a ventuno anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale- ma non oltre il ventiseiesimo anno di etàqualora frequentino l’Università .
Il requisito anagrafico rientra, quindi, tra le condizioni della prestazione, con modalità diverse a seconda che si tratti di figlio (o discendente) minorenne ovvero maggiorenne che non presti lavoro retribuito e sia impegnato in studi di scuola superiore professionale od universitari; se per il primo caso è sufficiente l’allegazione dell’età, per il secondo è rilevante la sussistenza delle ulteriori circostanze previste dal terzo comma del citato art. 13. Rientra, dunque, nella causa petendi l’a llegazione della sussistenza delle ragioni per le quali, superata la maggiore età,
il richiedente abbia diritto al mantenimento della prestazione di reversibilità.
Nel caso di specie, le ricorrenti avevano agito avverso la interruzione della prestazione di reversibilità. La questione controversa concerneva la sussistenza del requisito della vivenza a carico dell’ascendente. N ella sentenza impugnata si dà atto che le parti ricorrenti avevano esposto, fra le altre circostanze, che ‘per tutti i beneficiari veniva riconosciuta, come data di decorrenza, aprile 2001 e come data di cessazione del beneficio per le ricorrenti il mese successivo al compimento del 18° anno di età’. Le stesse parti ricorrenti indicano le domande formulate: diritto al mantenimento della pensione di reversibilità anche dopo la morte del coniuge del dante causa; accertamento della vivenza a carico del l’ ascendente; condanna dell’INPS al pagamento di ratei di pensione di reversibilità con decorrenza dalla sospensione e cioè dall’1/1/2014.
La decisione impugnata non è basata su questioni che il giudice ha rilevato d’ufficio ; si è limitata, piuttosto, a verificare, iuxta alligata et probata , la ricorrenza degli elementi per conservare un beneficio che era stato riconosciuto fino al diciottesimo anno di età.
Ne deriva la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso; era onere delle parti interessate allegare e provare le circostanze di fatto per la protrazione della pensione di reversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno. Tali ulteriori circostanze, a fondamento della domanda di prosecuzione della prestazione, non erano state introdotte in causa.
Al rigetto del ricorso seguono la condanna delle ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e le statuizioni sul contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali ed in € 200,00 esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta