SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 1033 2025 – N. R.G. 00001075 2025 DEPOSITO MINUTA 17 12 2025 PUBBLICAZIONE 17 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
in funzione di AVV_NOTAIO del lavoro ed in persona del AVV_NOTAIO , applicato da remoto ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi del l’art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.L.
proposta da
(c.f.
), elettivamente domiciliata in Mestre,
C.F.
INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Venezia, INDIRIZZO, P.
resistente
,
Oggetto : Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2025 vedova di , esponeva di aver presentato domanda di pensione ai superstiti nel maggio 2019, segnalando la presenza di un coniuge divorziato, , e allegando tutta la documentazione relativa ai matrimoni e alle cause di separazione e divorzio. L’ aveva accolto la domanda e liquidato la pensione definitiva a decorrere dal giugno 2019, calcolando l’importo spettante alla ricorrente.
A distanza di oltre cinque anni, l’ aveva comunicato la rideterminazione della pensione in seguito alla sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva stabilito la
ripartizione della quota di reversibilità tra la ex coniuge divorziata e la vedova, attribuendo il 65% a e il 35% a Successivamente, l’ aveva notificato alla ricorrente il recupero dell’importo non dovuto relativo alla pensione di reversibilità SOCPDEL n. 09829825, pari a oltre € 45.209,04 lordi, e aveva iniziato a trattenere le somme dalla pensione mensile.
La ricorrente invocava il principio di irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte in presenza di buona fede del percipiente e della percezione protratta per un lungo periodo.
Richiama la normativa di riferimento (art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991), la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sostenendo di aver agito in assoluta buona fede, fornendo fin dall’inizio tutte le informazioni necessarie e che l’ avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione ben prima di liquidare la pensione in via definitiva.
Sottolineava che il provvedimento di recupero era stato emesso a distanza di anni, ledendo il legittimo affidamento della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, l’accertamento dell’insussistenza del diritto dell’ a richiedere la restituzione delle somme e la condanna dell’ente alla restituzione di quanto trattenuto.
L’ , costituendosi, evidenziava che non vi er a stato alcun errore nell’erogazione originaria della pensione, né alcun affidamento incolpevole meritevole di tutela, poiché le somme eran o state corrisposte all’avente diritto e d erano divenute indebite solo a seguito della sentenza costitutiva del Tribunale. Affermava che la situazione non rientrava nell’ipotesi di errore dell’ente previdenziale, ma in quella di pagamento indebito generato da una pronuncia giurisdizionale con efficacia ex tunc con conseguente applicazione del la disciplina dell’indebito oggettivo ripetibile ex art. 2033 c.c., e non la sanatoria prevista dall’art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 413/1991.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla quota di pensione di reversibilità del coniuge divorziato nasceva solo con la sentenza costitutiva, e l’ente previdenziale era l’unico soggetto tenuto al pagamento e al recupero delle somme indebitamente versate. Evidenziava che la ricorrente era consapevole della presenza di un coniuge divorziato potenzialmente titolare di quota e che era stata coinvolta nel giudizio volto alla determinazione della quota spettante.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025.
All’udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda proposta da volta a ottenere l’accertamento dell’irripetibilità delle somme richieste in restituzione dall’ a seguito della rideterminazione della pensione di reversibilità, non può essere accolta.
Dall’esame degli atti e della documentazione acquisita, risulta che la ricorrente ha percepito, a decorrere dal giugno 2019, la pensione di reversibilità in qualità di coniuge superstite del defunto , sulla base di un provvedimento definitivo d ell’ . Successivamente, a seguito della sentenza del Tribunale di Venezia del 24 gennaio 2024 , è stata riconosciuta la quota spettante all’ex coniuge divorziata , con conseguente rideterminazione della prestazione e richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente.
La ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 52 della Legge n. 88/1989 e dell’art. 13 della Legge n. 412/1991, che prevedono la regola dell’irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall’ente previdenziale, salvo il dolo del percipiente o l’ome ssa/incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del prov vedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato (a cui è parificata ‘quoad effectum’ la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misur a della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. (Cass. 10337/2023; Cass. 5984/2022).
Nel caso di specie, la normativa speciale sull’irripetibilità dell’indebito previdenziale non può trovare applicazione, poiché non viene in rilievo un errore dell’ nell’attribuzione o liquidazione della prestazione. La corresponsione delle somme alla ricorrente è avvenuta in forza di un provvedimento definitivo, ma la successiva rideterminazione è stata determinata da una sentenza giudiziale costitutiva che ha riconosciuto il diritto dell’ex coniuge divorziata a una quota della pensione di reversibilità. Non si tratta, dunque, di un errore dell’ente previdenziale, bensì di un pagamento indebito oggettivo, generato dall’intervento del AVV_NOTAIO, che impone la ripartizione delle quote tra gli aventi diritto con efficacia ex tunc .
La stessa Cassazione ha affermato che, in presenza di sentenza costitutiva che determina la quota spettante all’ex coniuge divorziato, l’ente previdenziale è tenuto a recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso, trattandosi di indebito og gettivo disciplinato dall’art. 2033 c.c. (Cass. 22259/2013). La ricorrente, inoltre, era consapevole della presenza di un altro avente diritto e ha fornito all’ tutte le informazioni necessarie, ma ciò non esclude la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, in quanto la situazione di affidamento legittimo non è meritevole di tutela in assenza di errore dell’ente.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente deve essere rigettata, con conseguente conferma del diritto dell’ a recuperare le somme indebitamente corrisposte, secondo la disciplina generale dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Le peculiarità della vicenda, la buona fede della ricorrente in sede amministrativa e la natura retroattiva degli effetti della pronuncia giudiziale giustificano giustifica la compensazione integrale delle spese.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO COGNOME