Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34937 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15931/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ENPAM ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 230/2019 depositata il 15/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 230/2019 pubblicata il 15/03/2019, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’E.N.P.ARAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto il riconoscimento -previa disapplicazione dell’art.28 comma 4 del regolamento Fondo previdenza generale (FPV) -del diritto alla percezione dei ratei di pensione di reversibilità del coniuge dal mese successivo al suo decesso invece che dal quinquennio precedente la domanda amministrativa.
Il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta dalla COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto legittima la disposizione in materia di prescrizione dettata dall’art.28 del regolamento FPV «in assenza di una riserva assoluta di legge in materia di prescrizione quinquennale non solo dei ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche dei ratei non ancora liquidi ed esigibili». Ha inoltre ritenuto che la disposizione regolamentare non incidesse sull’effettivo esercizio del diritto sostanziale e che non potesse prendersi a riferimento il diverso regime per le prestazioni erogate dall’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di regimi previdenziali autonomi e tra loro diversi. La corte territoriale ha infine regolato le spese di lite facendo applicazione del principio della soccombenza, «avuto riguardo alla ripetitività delle questioni affrontate e della assenza di istruttoria».
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre NOME COGNOME con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria. L’ E.N.P.A.M. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la erronea e falsa applicazione dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995, «dei principi anche giurisprudenziali formatisi sul d.lgs. 509/1994», nonché degli artt.2936 e 2946 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che in mancanza di una specifica disposizione di legge, come previsto in via generale dall’art.2946 cod. civ., doveva trovare applicazione la disciplina della prescrizione decennale.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.92 cod. proc. civ. e dell’art.13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002. Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto compensare le spese di lite, per l’assoluta novità della questione trattata.
Il primo motivo è infondato.
L’art.28 del regolamento FPV E.N.P.A.M., come riportato nella sentenza della corte territoriale e nel ricorso per cassazione, detta disposizioni in materia di «Decorrenza delle pensioni», ed al suo comma 4 prevede che: « La pensione a superstiti, di cui all’art. 9, comma 4, e all’art. 24 del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all’Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione calcolata ai sensi del precedente art. 24, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 26. ».
La chiara lettera della disposizione regolamentare, in uno con la sua rubrica, consente di ritenere che essa non detti affatto una disciplina in materia di prescrizione breve dei ratei di pensione spettante ai superstiti, ma introduca una ipotesi di decadenza convenzionale dal diritto alla pensione, nell’ambito della quale l’atto giuridico che impedisce il verificarsi dell’effetto estintivo è costituito dalla presentazione della domanda nel termine di cinque anni dal decesso.
La congiunzione «semprechè», nel suo significato proprio, prelude la introduzione di una proposizione condizionale, costituita dalla proposizione della domanda entro cinque anni dal decesso.
La condizionalità non è compatibile con l’istituto della prescrizione, in quanto la mancata proposizione della domanda non determina l’estinzione di un diritto già sorto (fenomeno proprio della prescrizione) ma l’impossibilità di esercitare il diritto, secondo lo schema tipico della decadenza.
Si può dunque concludere che l’art.28 del regolamento FPV introduce una causa di decadenza dal diritto alla pensione, laddove prevede una specifica modalità formale e temporale di esercizio del diritto, costituita dalla presentazione della domanda nel termine di cinque anni dal decesso al fine dell’esercizio.
Non viene dunque in rilievo la questione relativa alla riserva di legge stabilita dall’art.2946 cod. civ. per la prescrizione infradecennale, così come quella della mancanza di una disposizione in tal senso nella disposizione generale dettata dall’art.3 comma 12 legge n.335/1995.
Piuttosto, trattandosi di una decadenza convenzionale vengono in considerazione i limiti stabiliti in via generale dall’art.2965 cod. civ. Sul punto la corte territoriale ha ritenuto che l’art.28 comma 4 del regolamento FPV «sia stato determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si
riferisce», e dunque la previsione della decadenza nei limiti stabiliti dalla legge.
Nessuna censura su questo punto è stata sollevata dalla parte ricorrente, e per l’effetto il motivo deve essere rigettato .
Anche il secondo motivo è infondato. La corte territoriale ha regolato le spese di lite facendo corretta applicazione dell’art.92 cod. proc. civ., secondo il principio della soccombenza. L’inciso sulla «ripetitività delle questioni trattate» non vale ad inficiare la motivazione, in quanto la soccombenza da sé sola giustifica l’applicazione del regime previsto dall’art.92 comma primo cod. proc. civ., mentre è richiesto il positivo apprezzamento -e l’adeguata motivazione delle specifiche circostante previste dall’art.92 comma secondo cod. proc. civ. per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti per la novità della questione trattata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2024.