Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2988 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2988 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18829-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 2378/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 384/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto da NOME avverso la sentenza di primo grado che, in tema di ripetizione del trattamento pensionistico di
Oggetto
Cumulo reversibilità art.1 co.41 tabella F L.335/1995
Spese 152 disp. att. cpc
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud 24/10/2025
CC
reversibilità per superamento del limite reddituale previsto dall’Allegato F dell’art. 1 comma 41 della L.335/95, aveva parzialmente accolto il ricorso dichiarando la irripetibilità delle somme richieste da RAGIONE_SOCIALE per euro 2.918,14 relative al ricalcolo della pensione dal gennaio 2011 all’aprile 2016, e la legittimità della decurtazione del trattamento pensionistico, per l’anno 2012, nel limite del 25%, anziché del 50% come originariamente disposto dall’ente previdenziale, in ragione dei redditi non comunicati per l’anno 2011.
La Corte territoriale ha sostenuto che non fosse stata affrontata, in primo grado, la questione relativa alla modalità di sommatoria dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, e con quali redditi, avendo l’appellante lamentato che, contrariamente a circolari RAGIONE_SOCIALE, siano stati conteggiati tutti i redditi del pensionato senza distinzione e avendo dubitato che le somme erogate dal RAGIONE_SOCIALE, per la loro natura di trattamento integrativo della pensione di reversibilità, fossero computabili ai fini del cumulo di cui all’allegato F; l’appellante, da l canto suo, aveva ritenuto di non dover comunicare a RAGIONE_SOCIALE redditi che non avevano subìto alcuna variazione rispetto all’anno precedente (2011) ed il cui importo era noto all’Ente previdenziale; entrambe le argomentazioni, nuove e tardivamente poste, sono state respinte con dichiarazione di inammissibilità. Egualmente la Corte territoriale ha respinto il secondo motivo di appello con il quale la ricorrente aveva lamentato che la ripetizione d ‘ indebito era stata richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE senza procedere alla preventiva sospensione del trattamento e successiva eventuale revoca, come previsto dall’art. 35 commi 8 e 10 -bis del d.l. n.207/08, normativa peraltro non applicabile, a suo avviso, al caso di specie non trattandosi di prestazione collegata al reddito ma di
prestazione ridotta in caso di possesso di reddito superiore al limite indicato in tabella F. Sul punto, la Corte di merito ha rilevato che, al di là del non evidente interesse ad una pronuncia sulla correttezza dell’iter procedimentale seguito dall’RAGIONE_SOCIALE , stante l’oggetto dell’accertamento giudiziale riferito all’indebito per il superamento del limite reddituale per la cumulabilità dei redditi limitatamente all’anno 2012, ridimensionato in primo grado alla decurtazione del 25%, resta ferma l’indebita percezione di somme a titolo previdenziale, nel senso che dal mancato rispetto della procedura di sospensione non discende la illegittimità della costituzione di indebito.
La Corte d’appello ha quindi respinto il gravame e condannato la parte appellante al pagamento delle spese processuali, non riconoscendo efficacia applicativa della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. a giudizi diversi da quelli promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali e assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio.
Propone ricorso in cassazione COGNOME NOME affidandosi a due motivi, illustrati da memorie depositate in prossimità di udienza; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente deduce , in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., dell’art. 1 co. 41 L.335/95 Tabella F , e delle circolari applicative RAGIONE_SOCIALE , per avere la Corte d’appello erroneamente pronunciato l’ inammissibilità, sia in fatto che in diritto: sotto il primo profilo, perché l’ oggetto del ricorso era
volto a contestare l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva decurta to del 50% la pensione di reversibilità invocando l’applicazione della legge n.122/2010 (modificativa dell’art. 35 co.8 e 10 -bis del d.l. n.202/2008) come modalità sanzionatoria per l’omessa trasmissione del mod. RED, mentre nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva sostenuto che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto documentare e dichiarare il reddito diverso da pensione eventualmente percepito dalla pensionata e, sulla base di esso, individuare la percentuale di riduzione prevista in tab. F; e sotto il secondo profilo perché, nel contrastare la parte residua di condanna del primo grado (definita con decurtazione del 25% della pensione di reversibilità), l’appellante aveva dovuto argomentare, ex art. 342-434 c.p.c., fornendo indicazioni utili a sostegno, fra le quali aveva menzionato circolari RAGIONE_SOCIALE (n.38/1996 e n.185/2015) che escludono di considerare, ai fini della cumulabilità, l’importo della pensione ai superstiti su cui operare la riduzione.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art . 152 disp. att. cpc, per non avere la Corte d’appello applicato l’esonero dal pagamento delle spese laddove la parte appellante aveva inteso preservare l’integrità del trattamento di reversibilità illegittimamente decurtato da RAGIONE_SOCIALE, ed essendo quindi la domanda direttamente attinente alla prestazione previdenziale in presenza di un legame diretto tra l’azione e la prestazione previdenziale.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La ricorrente invoca un error in judicando facendo leva sulla lamentata violazione di norme processuali che disciplinano il contenuto e la modalità di deposito del ricorso in appello (artt. 342 e 434 c.p.c), che tuttavia non interessano il thema
decidendum della pronuncia impugnata, nella quale la Corte aveva dichiarato la tardività e la novità della questione su modalità e oggetto dei redditi di pensione cumulabili. Si osserva che nel caso in esame manca la specificità del motivo, non avendo la ricorrente indicato il punto preciso dell’atto difensivo di primo grado in cui siano stati censurati – e per quali ragioni il cumulo compiuto ex art. 1 co.41 all.F, le modalità di calcolo, i redditi inclusi (invero, il passaggio riportato a pag. 11 del ricorso cassazione sembra riferirsi all’onere probatorio a carico di RAGIONE_SOCIALE per individuare il reddito da pensione eventualmente percepito dalla beneficiaria e causativo della riduzione).
3.1 – Ad illustrazione del perimetro normativo nel cui ambito versa la questione sollevata, va evidenziato che resta inequivoco il tenore letterale della disposizione in esame: l’art. 1 comma 41 L.335/1995 prevede espressamente che ‘g li importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario ‘ , nei limiti di cui all’allegata tabella F, ‘relativa ai cumuli’, in cui si prevede che in caso di redditi superiori a 3, 4, o 5 volte il trattamento minimo annuo del RAGIONE_SOCIALE pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità varia rispettivamente in misura del 75-60-50% del trattamento di reversibilità: più alto è il reddito più decresce la reversibilità cumulabile. La disciplina si muove nell’ambito di una ratio solidaristica nell’imposizione di un sacrificio economico ai beneficiari di trattamenti pensionistici ai superstiti che siano titolari di redditi superiori a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo: in tal caso il trattamento di reversibilità è cumulabile solo in una misura percentuale, per fasce o scaglioni in percentuale decrescente, realizzandosi una riduzione della spesa pensionistica nei confronti di soggetti che, potendo contare su guadagni più elevati, non destinano gli importi del
trattamento di reversibilità al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita e, dunque, versano in una situazione di solidità economica che giustificherebbe l’imposizione di un temporaneo ridotto sacrificio.
3.2 – Altro è, invece, il quantum della prestazione pensionistica, disciplinato dal successivo periodo del medesimo comma 41: il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Sul punto la Corte Costituzionale con sent. n. 16/2022 ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi; trattasi di affermazione che corrobora la possibile decurtazione pensionistica del trattamento in cumulo.
Sotto altro aspetto, sul tema della discussa ammissibilità del cumulo, è superfluo rammentare che le circolari RAGIONE_SOCIALE non costituiscono fonte normativa e quindi la loro inosservanza non si traduce in violazione di legge; ad ogni modo, la ricorrente non illustra le ragioni per le quali il fondo pensione del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non debba essere computato nel novero dei redditi percepiti.
4.1 – Riguardo alla natura giuridica della prestazione integrativa erogata dal RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale aveva già replicato sulla novità della questione devoluta in appello. Si consideri soltanto che stante la natura
privatistica del RAGIONE_SOCIALE, qualificato come fondazione ed assoggettato alle disposizioni codicistiche (Cass. n.20764/2018), e la sua fonte regolamentare quale espressione di autonomia negoziale delle parti (Cass.n.8275/2020), le prestazioni erogate dal fondo sono comunque tassate ai sensi del l’art. 49 co.2 lett. a) d.P.R. n.917/86, e vanno definite come reddito ai fini dell’art.1, co.41 L. n.335/95; esse, dunque, concorrono con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall’RAGIONE_SOCIALE e sono cumulabili a qu esto secondo quanto previsto nella Tabel la F cui rinvia l’art.1, co.41 L . n.335/95, con disciplina dei limiti al cumulo incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/20 22 (l’argomento è stato trattato in altre ipotesi di prestazioni a carattere integrativo fondate su un titolo non avente fonte legislativa, in Cass. n.15453/2024, e in tema di Cassa Geometri Cass. n.10384/2025, laddove è stato precisato che il combinato disposto dell’art. 52 L. n.88/1989 sull’indebito pensionistico e dell’art. 13 L. n.412/1991 sulle modalità di recupero riguarda solo le pensioni dell’AGO, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché le pensioni delle gestioni obbligatorie sostitutive o comunque integrative della stessa …’ e non può essere invocato per indebiti maturati su trattamenti pensionistici integrativi istituiti e disciplinati dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, poiché la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel ritenere che il tenore letterale può essere riferito alle sole forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative dell’AGO, come tali regolate da specifiche norme di legge (Cass. n. 4448/2017, n. 2506/2017) ‘).
In ultimo, la doglianza, come articolata complessivamente con il primo motivo, non si confronta con la pronuncia che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello tacciando la
domanda di inammissibile novità e tardività: non risulta che la ricorrente abbia censurato di aver sollevato la questione in primo grado e che erroneamente dal giudice di secondo grado sia stata ritenuta nuova in appello.
6. Il secondo motivo è invece fondato.
6.1 Il beneficio dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. si applica laddove oggetto del giudizio non sia soltanto l’accertamento dell’illegittimità della pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE, ma anche l’accertamento del diritto del prestatore a trattenere una quota del beneficio, e quindi l’accertamento del diritto alla prestazione previdenziale. Questa Corte ne ha affermato il principio in un caso di ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione (Cass. ord. n.23920/2023) ed in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, escludendo il diritto all’esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass. sent. n.16676/2020).
6.3 – Entro i suddetti limiti può essere accolto il ricorso cassando la sentenza nella parte in cui, ritenuto non applicabile il regime esentativo pur in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, ha statuito per la condanna alle spese della parte privata appellante in favore di RAGIONE_SOCIALE nella misura di euro 915,00. Non residuando ulteriori accertamenti di fatto, la causa sul
punto può essere decisa nel merito nel senso indicato in dispositivo.
Riguardo al regime delle spese del presente grado di giudizio, si dispone la condanna di RAGIONE_SOCIALE, soccombente sul motivo accolto, al pagamento delle spese commisurate al valore di causa determinato sulla sola statuizione cassata, entro i limiti tariffari del primo scaglione, come disciplinato dai parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa in parte qua l’impugnata sentenza con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese liquidate dalla Corte d’appello.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 400,00, oltre accessori di rito, con distrazione al difensore antistatario del ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE, 24 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME