Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13702 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23861-2018 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA COGNOMEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati
Oggetto
Pensione di reversibilità
R.G.N. 23861/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 651/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2018 R.G.N. 2865/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli ripartiva la pensione di reversibilità del defunto COGNOME NOME nella misura di 2/3 e 1/3 tra la coniuge divorziata COGNOME NOME e la coniuge al tempo del decesso NOME COGNOME.
Riteneva la Corte che la somma riconosciuta in sede di divorzio a COGNOME NOME fosse un assegno di natura assistenziale, sicché era integrato il presupposto normativo per il diritto ad una quota della pensione. Quanto ai criteri di riparto delle due quote, la Corte valorizzava il fatto che il precedente matrimonio era durato circa 28 anni, mentre il secondo matrimonio appena sei mesi, per quanto preceduto da un periodo di convivenza.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME per tre motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale senza svolgere attività difensiva. COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.115 c.p.c. La Corte non avrebbe considerato che in primo e secondo grado COGNOME NOME non aveva contestato che la convivenza tra l’odierna ricorrente e il defunto marito era durata circa venti anni prima della celebrazione del matrimonio.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce omessa pronuncia sulle istanze istruttorie dedotte per dimostrare la durata della convivenza prematrimoniale.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.5, co.6 l. n.898/70 per avere la Corte attribuito natura di assegno divorzile alla somma riconosciuta in sede di divorzio dall’ex coniuge a COGNOME NOME. Tale somma, pari a €300 semestrali, sarebbe troppo esigua per poter essere ritenuta assegno divorzile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo è inammissibile in quanto non riporta specificamente le difese svolte da COGNOME NOME in primo e secondo grado da cui si evincerebbe che ella aveva dato per pacifica la convivenza prematrimoniale tra l’odierna ricorrente e il defunto marito per 20 anni. Va aggiunto che la Corte non ha escluso la prova della convivenza prematrimoniale. Nella sentenza si legge che tra i due vi fu convivenza prematrimoniale, della quale però non furono provati i termini esatti. Che gli esatti termini fossero quelli di una durata ventennale, e che
tale durata fosse stata data per pacifica dalle parti, deve risultare dagli atti di causa dei gradi di merito, e il ricorso ex art.360 c.p.c., per essere specifico e autosufficiente, doveva contenere la dettagliata evidenza del contenuto delle difese dei gradi di merito da cui evincere la non contestazione riferita peculiarmente alla durata ventennale.
Il secondo motivo è inammissibile anch’esso per mancanza di specificità. Con esso ci si duole del mancato esame delle istanze istruttorie orali. Queste, tuttavia, non vengono riportate nel motivo, al fine di farne apprezzare la loro decisività in rapporto al tema oggetto di prova, ovvero una convivenza prematrimoniale tra l’odierna ricorrente e il defunto marito durata vent’anni.
L’omesso esame di un’istanza istruttoria rileva ai fini dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. solo se il fatto in essa dedotto e oggetto di prova sia decisivo, in quanto con un giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass.1875/06). La mancata indicazione specifica in ricorso dei capitoli di prova non considerati dalla Corte impedisce di verificarne la decisività e quindi di ritenere integrato il presupposto dell’art.360, co1., n.5 c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile.
Sebbene rubricato come violazione di legge, nella sostanza il motivo tende a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello. Questa ha esaminato l’accordo raggiunto di sede di divorzio, e ha concluso che: a) le parti avevano voluto fisare le condizioni economiche mantenendo quelle già
concordate in sede di separazione; b) la condizione economica della moglie divorzianda era caratterizzata dal debito concernente un canone di locazione; c) in ragione di tale condizione economica fu stabilito un assegno semestrale di €300; d) questo aveva finalità di supporto alle quotidiane necessità di sostentamento della ex moglie; e) non si spiegherebbe in altro modo la natura e lo scopo dell’esborso periodico.
A fronte di questo accertamento in fatto, il motivo si limita a rilevare che la somma di €300 al semestre sarebbe troppo modica per garantire un sostentamento. Trattasi di valutazione di merito e non giuridica che, in quanto tale, resta irrilevante. L’accertamento compiuto dalla Corte può essere denunciato in sede di legittimità solo nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero per omesso esame di un dato di fatto decisivo, e non in forza di diverse valutazioni della prova acquisita, ovvero l’accordo di divorzio.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti di COGNOME NOME, da distrarsi al procuratore anticipatario. Nulla sulle spese verso l’RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva
P.Q.M.
€ 3500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore anticipatario;