Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35706 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35706 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
Oggetto
Pensione complementare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE. Ex Funzionari
R.G.N. 18984/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18984-2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti elettivamente
domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1199/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 11/11/2015 R.G.N. 2488/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare a carico del RAGIONE_SOCIALE nella misura dell’85% in luogo dell’82% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati;
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando sul gravame del RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibile l’appello , a norma dell’articolo 348 bis cod.proc.civ. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. nr. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto: sulla questione controversa la Corte territoriale si era già
espressa ed aveva giudicato corretta la motivazione del Tribunale, fondata sulla applicazione RAGIONE_SOCIALE «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento (Quadri di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario; il termine di prescrizione per la riliquidazione del trattamento, inoltre, doveva considerare ciascuna scadenza periodica;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, successivamente illustrati con memoria, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso. Nelle more, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con accettazione, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per intervenuta conciliazione RAGIONE_SOCIALE lite;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE:
preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio tra il RAGIONE_SOCIALE e i controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per intervenuta rinuncia; avendo, peraltro, i controricorrenti accettato la rinuncia, non si provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 , comma 4, cod.proc.civ.;
in relazione alle restanti posizioni, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371
cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18 , comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991, il settimo capoverso RAGIONE_SOCIALE premessa del CCNL ACRI del 1995, l’art. 3, commi 2, 11 e 13, dell’Accordo Quadro del 1998, l’art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999, l’art. 1, comma 1, CIA 2003;
con il secondo motivo, il RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., relativamente all’interpretazione dell’art. 18, commi 1 e 4, dello Statuto del 2011 in rapporto all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996;
in estrema sintesi, il RAGIONE_SOCIALE ritiene che l’interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al RAGIONE_SOCIALE già aventi qualifica di funzionario ai sensi RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù RAGIONE_SOCIALE tabella di equiparazione sancita dall’art. 11 del CCNL 1999 e dall’art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l’aliquota dell’82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di
funzionario;
i motivi, in quanto connessi, vanno congiuntamente esaminati e sono infondati;
è pacifico, per come riportato nel provvedimento impugnato, che i controricorrenti, ex funzionari, al momento del pensionamento, rivestissero la qualifica di Quadri Direttivi di quarto livello del CCNL Credito;
ciò posto, la fattispecie all’attenzione del Collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate da questa Corte (Cass. nr. 3309 del 2018; Cass. nn. 20030, 23286 del 2019) ;
si è osservato che «il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE è inequivocabile nella parte in cui
prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’ARAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE saranno integrate dal RAGIONE_SOCIALE fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»;
13. i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei RAGIONE_SOCIALE al fatto che gli « ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva la qualifica di Quadro Direttivo di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico;
14. per il RAGIONE_SOCIALE, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione RAGIONE_SOCIALE percentuale dell’85% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista, dall’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario;
15. la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché « l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito»;
16. l’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto dei primi due motivi;
17. con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934,2946 e 2948 cod.civ., assumendo, in relazione a specifiche posizioni, l’intervenuta prescrizione del diritto alla riliquidazione;
18. il RAGIONE_SOCIALE assume la prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico complementare che deduce essere di natura retributiva (e non previdenziale) e, come tale, disponibile e prescrittibile. La tesi, in sostanza, vorrebbe che la «rideterminazione» RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pensione sia soggetta al decennio, nel senso che, se non richiesta nei dieci anni successivi alla maturazione RAGIONE_SOCIALE pensione, non sarebbe più discutibile e, quindi, non sarebbero neppure rideterminabili i ratei ricadenti nel decennio a ritroso dalla domanda;
19. in altre parole, non si applicherebbe, con riferimento al trattamento pensionistico integrativo, il principio generale che riguarda la materia pensionistica in base al quale la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei di pensione maturati mentre non è riferibile al «diritto a pensione» di per sé imprescrittibile;
20. il motivo è infondato;
21. questa Corte, anche nel solco di Cass., sez.un., nr. 6928 del 2018, ha affermato la natura «previdenziale» del trattamento pensionistico integrativo (v. Cass. nr. 18477 del 2023) posto a carico dei Fondi Complementari;
22. coerentemente, anche in relazione alla fattispecie di causa, la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei e non è riferibile al «diritto a pensione» (da intendersi quale diritto « all’esatta misura RAGIONE_SOCIALE pensione ») invece non prescrittibile;
23. a tale riguardo, la Corte ha già chiarito che l’interpretazione che limita ai ratei l’applicazione dei
termini di prescrizione e decadenza, anche nel caso di riliquidazioni, è l’unica in linea con gli insegnamenti, in materia, RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (Cass. nr. 123 del 2022, con richiamo, tra le altre, di Corte Cost. nr. 71 del 2010; Corte Cost. nr. 345 del 1999; Corte Cost. n. 203 del 1985). Anche in relazione a tale profilo è, dunque, corretta la decisione adottata dai giudici del merito;
24. in conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati, il ricorso va, per il resto, respinto con le spese, in parte qua , liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Rigetta il ricorso del RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli altri controricorrenti e lo condanna alla rifusione, in favore di questi ultimi, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28