Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35696 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35696 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
Oggetto
Pensione complementare RAGIONE_SOCIALE. Ex Funzionari
R.G.N. 29008/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 29008-2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
avverso la sentenza n. 669/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2017 R.G.N. 553/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame del RAGIONE_SOCIALE ( di seguito anche RAGIONE_SOCIALE) avverso la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare a carico del RAGIONE_SOCIALE nella misura dell’85% in luogo dell’82% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati;
a fondamento del decisum, per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale osservava come andasse applicata la «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento (Quadri di III o di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso. Nelle more, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato atto di rinuncia,
con accettazione, nei confronti di COGNOME NOME e NOME COGNOME, per intervenuta conciliazione RAGIONE_SOCIALE lite;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE:
preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio tra il RAGIONE_SOCIALE e i controricorrenti di COGNOME NOME e NOME COGNOME per intervenuta rinuncia; avendo, peraltro, i controricorrenti accettato la rinuncia, non si provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod.proc.civ.;
in relazione alla restante posizione, con l’unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18 , comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991, il settimo capoverso RAGIONE_SOCIALE premessa del CCNL ACRI del 1995, l’art. 3, commi 2, 11 e 13, dell’Accordo Quadro del 1998, l’art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999, l’art. 1, comma 1, CIA 2003;
in estrema sintesi, il RAGIONE_SOCIALE ritiene che l’interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al RAGIONE_SOCIALE già aventi qualifica di funzionario ai sensi RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù RAGIONE_SOCIALE tabella di equiparazione sancita dall’art. 11 del CCNL 1999 e dall’art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l’aliquota dell’82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario;
il motivo è infondato;
è pacifico, per come riportato nel provvedimento impugnato, che i controricorrenti, ex funzionari, al momento del pensionamento, rivestissero la qualifica di Quadri Direttivi di terzo o quarto livello del CCNL Credito;
ciò posto, la fattispecie all’attenzione del Collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate da questa Corte (Cass. nr. 3309 del 2018; Cass. nn. 20030, 23286 del 2019);
si è osservato che «il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’ARAGIONE_SOCIALE saranno integrate dal RAGIONE_SOCIALE fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»;
10. in particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei RAGIONE_SOCIALE al fatto che gli « ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva la qualifica di Quadro Direttivo di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico;
per il RAGIONE_SOCIALE, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione RAGIONE_SOCIALE percentuale dell’85% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista, dall’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario;
la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano RAGIONE_SOCIALE individuazione
RAGIONE_SOCIALE percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito»;
l’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del ricorso;
in conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei due pensionati sopra indicati, il ricorso va, in relazione al terzo controricorrente, respinto con le spese, in parte qua , liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il RAGIONE_SOCIALE per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i controricorrenti COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Rigetta il ricorso del RAGIONE_SOCIALE per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME. Condanna il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione al controricorrente COGNOME delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.