Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13044-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1227/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 846/2017;
Oggetto previdenza
R.G.N.13044/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza del 22.10.2018 n. 1227 , la Corte d’appello di Lecce respingeva il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva accolto la domanda di NOME, volta a chiedere la retrodatazione della pensione di vecchiaia anticipata, ex d.lgs. n. 503 del 19 92, all’1.4.14, rispetto alla decorrenza riconosciuta in via amministrativa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a decorrere dall’1.3.15.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con l’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l. n. 78 del 2010 (sulla cui base è previsto lo ‘slittamento’ di un anno per l’accesso alla pensione) si applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503 del 1992). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza -ricavabile dalle disposizioni di cui al predetto d.lgs. n. 503 cit. -di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre NOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha riservato la decisione nel termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis.1. secondo comma c.p.c..
Considerato che
Con il ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 503 del 19 92, dell’art. 3 della legge n. 297 del 19 82, nonché dell’art. 16 della legge n. 233 del 19 90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. ‘finestre di accesso o mobili’, prevista dall’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l. n. 78 del 2010, anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80%, che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo ‘slittamento’ di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).
Il ricorso è fondato.
Questa Corte nel decidere controversie su fattispecie analoghe ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano
il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (v. Cass. n. 16591 del 2022, Cass. n. 37697 del 2021, Cass. n. 17278 del 2020, Cass. n. 2382 del 2020, Cass. n. 15964 del 2019, Cass. n. 32591 del 2018 e Cass. n. 29191 del 2018).
A tali principi va data continuità e, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che alla luce dei principi sopra esposti riesaminerà il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 13.6.2024