Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13629/2021 R.G. proposto
da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-controricorrente –
Oggetto:
Contratti
bancari
–
Garanzia
–
Pegno – Irregolare
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 12/11/2025 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 1830/2021 depositata il 10/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1830/2021, pubblicata in data 10 marzo 2021, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11949/2012, depositata in data 9 giugno 2012.
NOME COGNOME aveva convenuto innanzi al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (poi BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA), chiedendo in principalità di accertare la nullità o invalidità o inefficacia del pegno costituito con originario atto del 28 gennaio 2002 su titoli rappresentati da azioni quotate su mercati regolamentati ed altri valori mobiliari -e che rappresentava essere stato successivamente oggetto di ben quindici successivi atti a cavallo tra il 1992 ed il 1997, con i quali il vincolo era stato di volta trasferito su altri titoli della medesima natura – evidenziando che il pegno era stato costituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE e che, nel febbraio 2007, la banca aveva proceduto all ‘escussione della garanzia per un passivo del conto corrente intestato alla suddetta RAGIONE_SOCIALE pari ed € 1.422.543,05 realizzando l’importo di € 879.466,40.
L’odierna ricorrente aveva dedotto molteplici profili di invalidità del pegno nonché la nullità delle pattuizioni del conto corrente intestato alla debitrice principale in relazione a: commissioni di massimo
scoperto; spese non pattuite; capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Costituitasi RAGIONE_SOCIALE contestando l’avversa domanda, il Tribunale di Roma all’esito di un’istruttoria che aveva visto l’espletamento di CTU contabile, e nel corso della quale era stata emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c. ingiungendo alla RAGIONE_SOCIALE la corresponsione in favore dell’odierna ricorrente dell’importo di € 516.837,81 – aveva revocato la suddetta ordinanza e condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’odierna ricorrente della somma di € 441.711,51 oltre accessori.
Il Tribunale, in particolare, aveva affermato la legittimità dell’escussione del pegno da parte della RAGIONE_SOCIALE, qualificando la garanzia come pegno irregolare ed escludendone la nullità per indeterminatezza ma, rilevata la nullità di alcune delle clausole di cui al conto corrente garantito, aveva rideterminato il saldo passivo di quest’ultimo da € 1.422.543,05 ad € 457.221.65, individuando, in tal modo, la somma cui l’odierna ricorrente aveva diritto nella differenza tra il valore di realizzo del pegno (€ 879. 466,40) ed il saldo passivo del conto corrente garantito (€ 457.221.65)
La Corte d’appello di Roma, nel disattendere il gravame di NOME COGNOME, ha, in sintesi, affermato che:
-alla luce della disciplina contenuta nell’atto costitutivo, il pegno concesso dall’odierna ricorrente doveva essere qualificato come pegno irregolare;
-infondate erano le deduzioni in ordine alla indeterminatezza della garanzia, risultando pienamente individuati i titoli costituiti in pegno e risultando anzi generico il motivo di appello concernente la non corrispondenza dei titoli realizzati con quelli assoggettati a vincolo pignoratizio;
-l’escussione della garanzia da parte della banca era da ritenersi lecita, non avendo l’odierna ricorrente neppure mosso concrete contestazioni circa una difformità del ricavato di tale vendita al reale valore del compendio;
-quanto alle contestazioni della ricorrente circa l’effettivo ammontare del saldo passivo del conto garantito, risultava irrilevante l’esame della sentenza n. 1126/2014 del Tribunale di Roma -della quale era stata attestata a verbale la produzione ma che non si rinveniva negli atti di causa -trattandosi di statuizione assunta tra soggetti diversi;
-era da escludersi altresì la violazione dell’art. 1194, secondo comma, c.c. -per avere la banca imputato le rimesse in acconto prima agli interessi che al capitale -dovendosi rilevare che la rimessa in accredito era avvenuta all’atto della chiusura del conto, ovvero in presenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, al di là del mero riferimento contabile della sua collocazione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre NOME COGNOME.
Resiste con controricorso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sette motivi, dei quali si riporta la sintesi offerta dalla stessa ricorrente.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘ Violazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 della Legge 19 giugno
1986, n. 289 “Disposizioni relative all’amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la RAGIONE_SOCIALE” e degli artt. 2784, 2785 e 2786 del codice civile (…) per aver il giudice di merito ritenuto, in contrasto con la lettera della legge, con la funzione della scritturazione in caso di titoli dematerializzati (anche in senso debole) e con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il pegno su titoli immessi in un sistema di gestione accentrata concesso dalla Sig.ra COGNOME fosse un valido ed efficace pegno irregolare e conseguentemente che l’escussione fosse legittima. ‘ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 della L. 289/1986, 83-octies del D.lgs. 58/1998 e 34 del D.lgs. 213/1998, nonché degli artt. 1851, 1997, 2784, 2785, 2786, 2797 del codice civile (…) per aver ritenuto il giudice di merito ritenuto che il valido ed efficace pegno irregolare concesso dalla Sig.ra COGNOME si estendesse anche a titoli azionari di proprietà di quest’ultima esistenti in portafoglio al 22.2-5.3 del 2007 in difetto tuttavia di sottoscrizione e/o consegna dei titoli azionari stessi, tutti in gestione accentrata RAGIONE_SOCIALE, e considerando che l’ultimo atto di variazione era stato sottoscritto dalla proprietaria dei titoli azionari il 19.08.1997 ‘ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243, cod. civ. nonché artt. 112 e 35 c.p.c. (…) per non avere il giudice di merito, qualora ritenuto il pegno irregolare valido ed efficace, anche su quei titoli azionari in proprietà e nel portafoglio della Sig.ra COGNOME, dopo il 19.08.1997 e fino alla data dell’escussione in data 22.2-5.3 del 2007 e considerato il saldo debitore del conto corrente garantito con detti titoli, provveduto a compensare i rispettivi crediti della RAGIONE_SOCIALE convenuta (in restituzione dell’importo concesso all’appellante con
ordinanza ex art. 186 bis c.p.c) e della Sig.ra COGNOME (in restituzione dell’eccedenza escussa dopo l’accertamento del saldo rettificato del conto garantito). ‘ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1325, 1346, 1418, 1419, 1423, 2784, 2786 e 2787 del codice civile (…) perché il giudice di merito non ha dichiarato la nullità del pegno per indeterminatezza e per la presenza della clausola omnibus ‘ .
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (…) per non avere il giudice di merito ordinato la produzione, ricerca, ricostruzione del contenuto della sentenza n. 1126/2014 resa tra la RAGIONE_SOCIALE e il debitore garantito e relativa all’accertamento del saldo del rapporto fondamentale c/c 12174/B prodotta all’udienza del 18.11.2016 con certificato di passaggio in giudicato, come da verbale e difese della controparte e poi non rinvenuta in fascicolo in sede di decisione da parte del giudice di merito.’ .
1.6. Con il sesto motivo -formulato in via subordinata rispetto al quinto – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ. e art. 170 c.p.c. (…) con riferimento alla ritenuta irrilevanza della sentenza n. 1126/2014 tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di Siena s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 16.01.2014, emessa il 6.12.2013 dalla 9° sezione civile dott. Cricenti la quale conteneva con efficacia di giudicato l’accertamento del saldo del rapporto fondamentale di c/c n. 12174B intrattenuto dal debitore garantito con la RAGIONE_SOCIALE ‘ .
1.7. Con il settimo motivo -formulato in via subordinata rispetto al quinto ed al sesto – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1194 e 2033
codice civile (…) per avere il giudice di merito ritenuto che la sentenza di primo grado contenesse un accertamento del saldo del rapporto fondamentale disposto senza applicazione dell’art. 1194 comma 2 cod. civ. quando invece detto saldo è stato calcolato proprio facendo applicazione illegittima del detto art. 1194 comma 2 cod. civ. ‘ .
2. Il primo motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, si deve osservare che -come anche eccepito dalla controricorrente – il profilo dedotto nel motivo di ricorso non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’at to o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione, non potendosi invero ritenere adeguata indicazione il fugace e generico cenno operato nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione del giudizio (pag. 6).
Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass.
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).
In secondo luogo, va rilevata la carenza di specificità ex art. 366 c.p.c. delle allegazioni contenute nel mezzo, limitandosi il ricorso ad affermare apoditticamente che i titoli concessi in pegno erano assoggettati alla gestione accentrata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza in alcun modo specificare -se non per categorie generali – la concreta tipologia di titoli concessa in pegno, in tal modo precludendo la verifica della concreta riconducibilità alla gestione accentrata dei titoli concretamente costituiti in pegno.
3. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile.
Il motivo, infatti, pur deducendo la violazione di una nutrita serie di previsioni di legge, si sostanzia nel concreto in una censura dell’interpretazione che la Corte territoriale ha ritenuto di dare dell’atto costitutivo di pegno, in modo da pervenire alla conclusione della sua validità.
Ed allora, ferma la preliminare osservazione per cui il motivo non viene a dedurre specificamente la violazione delle regole in tema di ermeneutica contrattuale, si deve comunque richiamare il principio per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta
nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
Emerge, in tal modo, una ulteriore carenza di specificità del motivo, il quale avrebbe dovuto procedere alla riproduzione -e soprattutto analisi -del le clausole essenziali dell’atto costitutivo di pegno , confrontandosi con il procedimento interpretativo e di qualificazione seguito dalla decisione impugnata, il cui ragionamento non viene invece adeguatamente censurato.
4. Il terzo motivo è, ancora, inammissibile.
Il motivo, invero, sconta una inadeguata osservanza dell’art. 366 c.p.c.: se è vero, infatti, che il ricorso viene a puntualizzare con sufficiente specificità la formulazione di uno specifico motivo di appello -in ordine al quale si assume che la decisione impugnata non si sia pronunciata – è parimenti vero che il vaglio nel merito del motivo risulta precluso da una insufficiente riproduzione dello specifico contenuto della decisione di prime cure.
Risulta in tal modo preclusa radicalmente la possibilità di stabilire se nella stessa decisione del Tribunale fosse stata disposta la reciproca compensazione delle poste e, a maggior ragione, il criterio con cui era stata determinata la somma oggetto della statuizione finale della stessa sentenza di prime cure – la quale avrebbe dovuto tenere conto dell’effetto restitutorio che derivava dalla revoca dell’ordinanza ex art.
186-ter c.p.c. , cui l’odierna controricorrente aveva dato spontanea esecuzione -non specificando il motivo di ricorso neppure se, nel giudizio di prime cure, il profilo della reciproca neutralizzazione delle poste di dare e avere sia stato oggetto di contestazione o se lo stesso, in quanto non controverso, non abbia piuttosto dato origine ad un errore di fatto ex art. 395 c.p.c.
La carenza sin qui evidenziata non solo vale a precludere l’esame diretto degli atti -nell’esercizio di un potere -dovere della Corte che tuttavia presuppone in ogni caso l’ammissibilità del motivo di ricorso (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012) -ma palesa anche la non pertinenza delle ulteriori deduzioni contenute nel mezzo in ordine alla erroneità della revoca dell’ordinanza x art. 186ter c.p.c. disposta dal giudice di prime cure, venendo in rilievo nella presente sede di legittimità esclusivamente gli eventuali vizi della decisione di appello.
5. Il quarto motivo deve essere anch’esso dichiarato inammissibile .
Lo stesso, invero, dietro la formale deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si traduce in un inammissibile sindacato del merito della decisione , ed in particolare dell’argomentato giudizio in fatto espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sufficiente determinatezza della garanzia, non senza ulteriormente osservare che la già evidenziata frammentarietà nella ricostruzione dell’atto costitutivo di pegno rende ancora una volta il motivo pr ivo di adeguata specificità.
6. il quinto motivo risulta ancora una volta inammissibile.
L’inammissibilità deriva dalla constatazione del fatto che il motivo non si confronta concretamente con la ratio della decisione impugnata.
La Corte territoriale, infatti, ben lungi dall’omettere l’esame del fatto che la ricorrente assume essere decisivo -e cioè l’esistenza ed il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma n. 1126/2014 -ha direttamente preso in considerazione il profilo, affermandone tuttavia esplicitamente la irrilevanza, sulla scorta della considerazione per cui la sentenza in questione risultava assunta fra parti non interamente coincidenti con quelle del presente giudizio.
È quindi evidente che la deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5), c.p.c., prima ancora che infondata, risulta radicalmente inammissibile, in quanto omette di criticare direttamente il fondamento effettivo della decisione adottata sullo specifico profilo dalla decisione impugnata.
7. Il sesto motivo è invece infondato.
Al di là di una evidente non corrispondenza tra la rubrica del motivo ed il suo contenuto concreto -che si sostanzia nel dedurre non un inadeguato governo degli artt. 87 disp. att. c.p.c. e 170 c.p.c., bensì un vizio di motivazione apparente -a rilevare in concreto è la infondatezza delle deduzioni svolte dalla ricorrente, dal momento che la decisione della Corte capitolina non può dirsi apparente bensì basata su un profilo -la non piena coincidenza tra le parti dei due giudizi -che esclude il carattere meramente figurativo dell ‘ iter argomentativo, il quale, ulteriormente, non può ritenersi vulnerato -come invece opina la ricorrente -dalla considerazione per cui ‘la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di Siena s.p.a. ha esercitato il diritto di difesa in entrambi i giudizi’ , atteso che un simile profilo risulta palesemente inadeguato per sostenere la tesi di una efficacia riflessa di un giudicato la cui violazione -ipotizzandone per inconcessum la sussistenza -non risulta neppure ritualmente dedotta con il richiam o all’art. 2909 c.c.
Il settimo ed ultimo motivo è, nuovamente, inammissibile.
Anche in questo caso, infatti, si deve constatare che le deduzioni della ricorrente non censurano adeguatamente la ratio decidendi della decisione impugnata, ratio costituita dall’affermazione per cui l’applicazione dell’art. 1194 c. c. era stata concretamente effettuata all’atto della chiusura del conto, non avendo quindi la Corte d’appello in alcun modo affermato l’applicabilità dell’art. 1194 c.c. durante il corso del rapporto.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME