Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1263 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 33186-2018 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrenti -contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in Conegliano (TV), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso la sentenza n. 226/2018 della Corte di appello di Palermo, depositata in data 1.2.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso datato 29.3.2007, depositato presso il Tribunale di Termini Imerese, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo che: i) era creditrice della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE della somma pari ad euro 196.301,59, quale saldo debitore del conto speciale anticipo fatture; ii) la detta esposizione debitoria era assistita sia da pegno di titoli costituito da NOME COGNOME e NOME COGNOME, sia dalla fideiussione dagli stessi prestata; iii) con nota datata 13.1.2005 aveva revocato i fidi concessi; iv) tutti i coobbligati erano rimasti inadempienti; v) con provvedimento del 2.8.2002 e successivo de creto del 8.10.2002, resi nell’ambito di un procedimento di prevenzione promosso in danno di COGNOME NOME, il Tribunale di Palermo aveva disposto il sequestro del capitale sociale e dell’intero compendio patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE e di tutti ben i riferibili a NOME COGNOME e NOME COGNOME, ivi compresi i rapporti bancari dagli stessi intrattenuti con BNL, nonché il dossier titoli contenente i titoli costituiti in pegno; vi) il Tribunale, con decreto del 3.3.2006, aveva disposto la confisca di tutti i predetti beni.
2.Il Tribunale, con decreto n. 140/2007 del 14.6.2007, in accoglimento del proposto ricorso, ingiungeva a NOME COGNOME e NOME COGNOME il pagamento della somma di euro 196.301,59 di cui euro 170.815,07 in linea capitale ed euro 25.486,52 per interessi.
3. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 22.9.2007 NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo che: a) il decreto ingiuntivo era stato emesso in difetto de i presupposti di cui all’art. 50 d.lgs. n. 385/1993, considerato che il documento scritto prodotto dalla banca non possedeva la forma e la sostanza di estratto conto, difettando la sottoscrizione del dirigente e la dichiarazione di verità e di liquidità del credito; b) i titoli dagli stessi opponenti dati in pegno a garanzia del rimborso degli anticipi erano costituiti da obbligazioni emesse dalla stessa banca che, avendoli venduti ai fideiussori, aveva agito in conflitto di interessi; c) la gestione del conto anticipi, nello stabilire la girocontazione degli interessi debitori su conto corrente, avrebbe comportato l’applicazione di interessi usurai.
4. Il Tribunale, decidendo la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, con la sentenza datata 1.8.2011, condannava gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di BNL, della somma di euro 187.246,85, oltre interessi. 5.Proposto appello da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la predetta sentenza del Tribunale di Termini Imerese, la Corte di appello di Palermo, ha rigettato il gravame, confermando le statuizioni di condanna emesse in primo grado.
Gli appellanti hanno fondato l ‘ impugnazione sulle seguenti argomentazioni: 1) la BNL, con nota del 15.3.2004, aveva comunicato alla BI.RAGIONE_SOCIALE di aver dato corso al giroconto di euro 15.041,67 e che, a seguito dell ‘ operazione, l’esposizione del conto anticipazioni si sarebbe ridott a ad euro 170.000,00, con riferimento a cinque fatture (134/2001 Trenitalia di euro 12.400; 29/2002 Trenitalia di euro 14.000; 48/2002 reg. Sicilia LL.PP. di euro 107.800; 55/2002 Trenitalia di euro 16.500; 84/2002 Terna di euro 18.900); 2) successivamente all’esecuzione del sequestro disposto dal Tribunale-Sez. Misure prevenzione, la BNL aveva incassato i corrispettivi relativi a tali ultime fatture sulle quali aveva effettuato le predette anticipazioni; 3) avevano appreso tali informazioni dopo l’esito del giudizio di opposizione in quanto, per effetto della misura di prevenzione, non avevano avuto più accesso agli atti e alla documentazione riguardante la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; 4) il pegno dei titoli doveva considerarsi pegno irregolare con funzione solutoria,
con la conseguenza che con la stipulazione del relativo atto la BNL era divenuta proprietaria dei titoli; 5) i titoli dati in pegno non potevano essere colpiti dal provvedimento di sequestro e dalla successiva confisca ed il comportamento silente tenuto dalla banca doveva essere considerato come acquiescenza ai predetti provvedimenti ablativi; 6) le conseguenze di tale comportamento dovevano ricadere sulla banca, con la necessità che il credito di quest’ultima doveva essere ridotto in misura pari all’importo dei titoli e dunque di euro 103.291,13.
La corte di appello ha ritenuto che la specificità dei motivi ex artt. 342 e 343 cod. proc. civ. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridiche delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; che il gravame proposto dagli appellanti non obbediva a tali principi, posto che l’eccezione di estinzione del debito non risultava fondata su una specifica critica della decisione impugnata, nonostante che le fatture sopra indicate, per come dedotto dagli appellanti, fossero state girocontate nell’ambito del rapporto bancario oggetto della domanda di primo grado, senza che tuttavia gli appellanti avessero proposto allegazioni specifiche e dedotto prove sul punto qui in esame; che il ctu aveva ricostruito, sulla base della documentazione in atti, la situazione contabile dei rapporti di dare/avere tra le parti, relativa alla fideiussione prestata in relazione al conto anticipi sopra descritto; che la parte appellante, pur avendo dichiarato di aver appurato la predetta circostanza estintiva del debito, non aveva prodotto alcuna documentazione utile allo scopo di dimostrare la fondatezza proprio dell ‘ eccezione di estinzione del debito; che tutti i rapporti bancari intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE erano stati sottoposti a sequestro preventivo, come si evince dai verbali datati 8.8.2002 e 16.10.2002, versati in atti, con la conseguenza che eventuali pagamenti eseguiti dai terzi debitori sarebbero rimasti nella disponibilità dell’amministrazione giudiziaria; che identiche considerazioni dovevano essere svolte in relazione all ‘ ulteriore pretesa degli appellanti di riduzione di quanto dovuto alla banca, in relazione al dedotto pegno irregolare che,
peraltro, costituiva domanda nuova, in quanto formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
6. La sentenza, pubblicata il 1.2.2018, è stata impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1851 cod. civ. e vizio di omesso esame di un ‘eccezione rilevabile d’ufficio. Si evidenzia che con l’atto di appello essi ricorrenti avevano lamentato che il Tribunale aveva errato nell’accogliere solo parzialmente l’opposizione, condannandoli al pagamento di euro 187.246,85 in ragione dell’intervenut o incasso delle sopra ricordate fatture e che il pagamento dell’eventuale saldo debitorio del conto anticipi era stato garantito da pegno su titoli e dalla fideiussione prestata da entrambi i coniugi. Ricordano ancora i ricorrenti che la Corte territoriale aveva disatteso i sopra riferiti rilievi impugnatori, rilevando, quanto al primo profilo, che la censura difettasse del requisito di specificità e, quanto al resto, che l’eccezione di estinzione del debito, in dipendenza dell’incasso delle somme di cui al la sopra ricordate fatture, fosse sfornita di prova e comunque non costituisse una critica alla sentenza impugnata. Si censura come gravemente erronea in diritto l’affermazione secondo cui l’estinzione integrale e parziale del debito e, in relazione a questa seconda ipotesi, la conseguente richiesta di RAGIONE_SOCIALE del residuo dovuto dal debitore, configurasse una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. Il pagamento -aggiungono i ricorrenti -integra un ‘ eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti e, nel caso in esame, la costituzione del pegno risultava dalla documentazione prodotta, dovendosi altresì ritenere che la questione circa la qualificazione giuridica del pegno, ossia se si trattasse di pegno regolare ovvero di pegno irregolare costituiva un argomento difensivo, comunque rimesso all’attività interpretativa del giudice, e ciò a maggior
ragione nel caso di specie ove la qualificazione del pegno in un senso ovvero nell’altro risultava addirittura decisiva in relazione all’accertamento dell ‘ estinzione o meno del debito garantito posto che la natura irregolare del pegno avrebbe determinato il trasferimento immediato della proprietà dei titoli alla banca, con l ‘ ulteriore conseguenza che il provvedimento di confisca non avrebbe dovuto avere effetto nei confronti dell’istituto di credito. Osservano ancora i ricorrenti che il credito azionato dalla banca con il provvedimento monitorio si sarebbe estinto interamente ovvero parzialmente per compensazione con il controvalore dei titoli costituiti in pegno, dovendosi riconoscere a quest’ultimo la funzione di estinzione anticipata del credito garantito, risolutivamente condizionata a ll’inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore ovvero dovendosi ritenere che si fosse prodotto automaticamente l’effetto estintivo immediato del debito al verificarsi dell’inadempimento.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione l’atto costitutivo del pegno ai fini della qualificazione giuridica di esso e ai fini dell’accertamento dell’estinzione dell’obbligazione garantita. Osservano i ric orrenti che, stante il contenuto delle clausole contenute nell’atto di costituzione del pegno, i debitori avrebbero conferito alla banca un potere di disporre – senza limiti e senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 2797 cod. civ. – dei titoli costituiti in pegno, ai fini del soddisfacimento del credito garantito.
Preliminarmente il Collegio ritiene che sia ammissibile il controricorso, per intervento, ex art. 111, 3 comma, c.p.c. depositato da RAGIONE_SOCIALE, per far valere i crediti ad essa ceduti da BNL, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1990 n. 130 (Legge sulla cartolarizzazione dei crediti). 3.1. Invero, sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. 3.2. In un primo momento si è sostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l’ammissibilità dell’intervento volontario del
terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (Cass. Sez. U, 9753/1994, 1245/2004), tuttavia «nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso» (Cass. 10598/2005). 3.3. Tale orientamento è stato poi superato, consolidandosi nel tempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» -in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo -«ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988). 3.4. In seno a questo nuovo orientamento si è però venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del dir itto di difesa (Cass. 18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., «nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass. 5987/2021 in motivazione).
3.5. Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento (cfr. da ultimo anche: Sez. 1 – , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022), ribadendo anche in
questo contesto decisorio il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (v. anche: Cass. 25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorso della RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei crediti di una banca).
Ebbene, nel caso di specie non si è registrata la costituzione nel presente giudizio di legittimità della BNL, di talchè deve ritenersi ammissibile l’atto di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, atto di intervento con il quale la RAGIONE_SOCIALE ha anche dimostrato l’intervenuta successione nel credito oggetto di causa (cfr. all. I e 4L del controricorso).
Nel merito il ricorso è inammissibile.
4.1 I due motivi -che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione -sono inammissibili perché le relative doglianze non censurano compiutamente le diverse rationes decidendi su cui si fonda il contestato provvedimento di rigetto del proposto gravame.
4.1.1 Invero, non può essere dimenticato, in termini generali, che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 – , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez.
6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1 – , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).
4.1.2 Ciò posto, occorre subito evidenziare che anche la questione relativa al rigetto delle doglianze sollevate dagli appellanti in relazione al pegno cd. irregolare si fonda, come anche l ‘ ulteriore questione dell ‘ estinzione parziale del credito per le presunte operazioni di incasso delle fatture sopra descritte, sulla mancata prova da parte degli appellanti dell ‘ estinzione del debito e sulla rilevata genericità del relativo mezzo di gravame, oltre che sul profilo dell’intervenuto sequestro dei titoli operato nella procedura di prevenzione.
Quest’ultime rationes decidendi non sono state impugnate dai ricorrenti, sicchè le censure, sollevate in relazione alla dichiarata novità della questione in appello, risultano formulate in modo inammissibile.
4.2 Non va infatti dimenticato che la sentenza della Corte di appello dà conto espressamente dell’intervento del provved imento di sequestro riguardante tutti i rapporti bancari intrattenuti presso BNL da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che eventuali pagamenti eseguiti dai terzi debitori anche a saldo delle fatture oggetto di anticipazione bancaria sarebbero rimasti a disposizione dell’amministrazione giudiziaria.
4.3 A ciò va aggiunto che dalla stessa esposizione della vicenda processuale sopra riportata, per come ricostruita sulla base della sentenza impugnata, non è emerso in alcun modo che gli odierni ricorrenti avessero mai chiesto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di ridurre ovvero dichiarare estinto il debito nei confronti della BNL per la presunta escussione del pegno né hanno mai provato -come stigmatizzato anche dalla corte territoriale -che tale pegno fosse stato effettivamente escusso, risultando invece dagli accertamenti giudiziali che il provvedimento di sequestro e confisca avesse tolto dalla disponibilità dell’istituto di credito le risorse finanziarie della RAGIONE_SOCIALE attinta dal provvedimento di prevenzione. Con la conseguenza che anche il lamentato mancato rilievo d’ufficio della parziale estinzione del debito non può trovare qui albergo posto che tale rilievo può esercitarsi solo in relazione a fatti allegati e dimostrati in giudizio (Cass. 17598/2017).
4.4 Ebbene tale carenza allegatoria e probatoria è stata affermata dalla Corte distrettuale, oltre che per la dedotta estinzione del credito bancario per l’asserito incasso delle fatture, anche in relazione alla questione del pegno, qualificato come irregolare, posto che gli odierni ricorrenti hanno mancato di dimostrare in giudizio l’escussione della garanzia da parte della banca e l’incasso delle relative somme, circostanze quest’ultime che invece sono state escluse probatoriamente proprio in ragione -si è costretti a ripetere -dell’ esistenza dei provvedimenti di sequestro e confisca resi in sede di prevenzione penale.
4.5 Le sopra illustrate considerazioni tolgono respiro anche alla seconda doglianza, declinata come vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., posto che non può certo affermarsi che la questione del pegno irregolare integrasse un fatto storico (nell’accezione illustrata da Cass. Sez. Un. 8053/2014) il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici del gravame. Ed invero, l’escussione del pegno (e dunque la parziale estinzione del debito da saldo negativo del conto anticipi) è stata implicitamente esclusa dalla mancata dimostrazione in giudizio delle predette circostanze, con la conseguenza che non può neanche astrattamente prospettarsi il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c od. proc. civ.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022