Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8028 Anno 2019
2019
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Civile Ord. Sez. L Num. 8028 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 26550-2014 proposto da: da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; in ROMA
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, GLYPH l Ministro pro tempore, in persona de rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO; E DELLA DELLO in ROMA , 12 ;
– controricorrente –
MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE – NAPOLI, MIUR – USR CAMPANIA UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE E PER RAGIONE_SOCIALE “E. CENNI” DI VALLO DELLA LUCANIA, LICEO SCIENTIFICO STATALE VALLO DELLA LUCANIA; DI E PER LICEO
– intimati –
avverso la sentenza n. 837/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 1639/2013. APPELLO R . G . N .
–
Rilevato
1. COGNOME COGNOME aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzio dell’Università e della Ricerca per chiedere il riconoscimento a fini econom dell’anzianità di servizio maturati alle dipendenze dell’ente locale prima trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della legge 3 maggio 1999 124;
2. la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che in riforma della sentenza primo grado, avea rigettato la domanda, è stata cassata da questa Corte con la sentenza n. 23844 del 2012;
3. con la richiamata sentenza questa Corte, ricostruiti i termini della vice relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti loca richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C 108/10, e, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando al stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, finalizzato verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’a del trasferimento;
4. la sentenza rescindente, in consonanza con i principi affermati dalla Corte Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe d essere effettuato ed ha precisato che: a. quanto ai soggetti la cui posizione comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità c lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessiona quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” comparazione deve essere “globale” e, quindi, non limitata allo specifico istituto quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento”;
5. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di Appello di Salerno sentenza qui impugnata, che ha ritenuto infondata l’originaria domanda proposta dal ricorrente.
6. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso COGNOME sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha oppost
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difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con tempe controricorso;
Considerato
7. con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 e n. 5 cod.proc.civ., “violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 c. 2 L. 124 1, 3, 4, 6, 7 e 12 disp. prel. al v., artt 2 c. 2 e 3, e 45 T.U. 165/2001, Diretti cod ci CEE 77/187/CE, artt. 1362 e 2112 c.c.) – Violazione e falsa applicazione dell’art. CCNL Scuola 26.5.99 e art. 5 CCNL 15.3.2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DM 23.7.99 e del D.M. 5.4.2001 – Difetto di presupposti e motivazion Violazione del principio di gerarchia delle Fonti – Violazione degli artt. 1, 2, 3 36 e 97 Cost. – Violazione del divieto di “reformatio in peius” del trattam economico – Manifesta ingiustizia – Omessa contraddittoria ed insufficient motivazione su punti decisivi della controversia – Violazione dei principi elabora materia dalla Corte di Giustizia e dalla Cassazione, che rinviando alla Corte di Appe l’ha invitata ad attenersi a questi principi”;
8. il ricorrente deduce di avere subito un sostanziale peggioramento per essere stato “inquadrato in fascia nettamente inferiore a quella in cui aveva diritto ad es inquadrato ossia nella fascia stipendiale da 21 a 27 anni prevista dal CCNL Scuola in base alla Tabella B del CCNL normativo 1998-2001 economico 1998-1999 …” e imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto conto di tale peggioramento “evidenzi anche nella CTU giurata allegata”;
9. in via preliminare, deve osservarsi che non si ravvisano profili di incompatibilit nei confronti del componente del collegio che ha esaminato il precedente ricorso pe Cassazione nell’ambito del medesimo giudizio (si tratta della già richiamata decision Cass.n. 23844/2012);
10. al riguardo va ribadito, perchè condiviso dal Collegio, il principio ripetutam affermato da questa Corte (Cass. SSUU n. 24148/2013; Cass.nn. 21445/2018, 3880/2016), secondo il quale il giudizio di legittimità non si riferisce direttamen domanda proposta dall’attore, bensì alla decisione già assunta su tale domanda al fin di verificarne, appunto, la correttezza; pertanto, qualora una sentenza pronunciata giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio
essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, in quanto sussiste la concreta possibilità che il giudice che abbia partecipato al precede giudizio di legittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dalla volon “difendere” la precedente decisione di legittimità;
11. il ricorso è inammissibile;
12. la sentenza rescindente ha accolto l’impugnazione del COGNOME perché la violazione del complesso normativo, costituito dalla legge n. 124 del 1999, art. 8 dalla legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere verificata in concret sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea ed ha demandato giudice del rinvio di decidere la controvèrsia nel merito verificando la sussisten meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento;
13. il giudice del rinvio ha evidenziato che l’attuale ricorrente non aveva dedotto di avere subito, per effetto del trasferimento nei ruoli del Minister decremento della retribuzione, e ha aggiunto che neppure con il ricorso i riassunzione erano stati forniti elementi di prova idonei a dimostrare il peggioramen retributivo, non avendo il Tarallo offerto elementi di comparazione idonei a dimostra che il trattamento attribuito dal Ministero fosse globalmente peggiorativo e in ter apprezzabilmente rilevanti rispetto al trattamento goduto presso l’Ente locale pri del trasferimento;
14. esso ha aggiunto che il decremento doveva ritenersi non sussistente sia perché non attestato dalla documentazione prodotta, sia perchè impedito dal mantenimento del livello retributivo anteriore al trasferimento, garantito attraverso l’asseg personam”, di cui non era stato domandato l’adeguamento mediante il computo di voci retributive godute presso l’ente di provenienza, sulla natura e sulle caratteris delle quali nulla era stato allegato;
15. il giudice del rinvio, inoltre, ha correttamente evidenziato l’irril dell’eventuale incidenza negativa sui futuri sviluppi della carriera e sul trattame fine servizio;
16. a fronte di detto accertamento di merito, effettuato nel rispetto dei pri affermati nella sentenza rescindente, il ricorrente, come già evidenziato, si lim dedurre di avere subito un peggioramento retributivo, richiama le tabelle allegate
CCNL per il personale del comparto della Scuola e imputa alla Corte territoriale di no averle esaminate e di avere trascurato la “CTU giurata allegata”;
17. siffatta censura è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità, a seg della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad l’art. 54 del d.I.22 opera del giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispe “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15 luglio 2014), ril solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza ris dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito ogget discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esamina avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053/2014);
18. le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, nel rigoroso rispetto del previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato o “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “q tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decis fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in c sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053/2014);
19. il motivo non è formulato nel rispetto degli oneri sopra indicati e finisc denunciare non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dal Corte territoriale e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su pu fatti decisivi della controversia;
20. è inammissibile anche la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. cod.proc.civ.;
21. il ricorso, che in difformità rispetto agli oneri imposti dall’art. 36 cod.proc.civ. non contiene alcuna indicazione delle norme di legge e dei principi diritto che assume violati, nè, tampoco, delle ragioni per le quali la sent impugnata sarebbe erronea (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013), sollecita in realtà la revisione del principio di d affermato nella sentenza rescindente;
22. quest’ultima, pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia e de E.D.U. (la sentenza rescindente è stata pubblicata il 16 gennai successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro It giugno 2011, della quale si dà conto nella motivazione), ha ribadito l retroattiva dell’art. 1 della legge n. 266/2005; ha richiamato i quattro i Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale di interpretazione autentica; ha ritenuto che il complesso normativo fosse, costituito dalle leggi n. 124/1999 e 266/2005 e che, sulla base del diritto e come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse tr accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanzi
23. a norma dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., l’enunciazi principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve unifo conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questio o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato da legittimità (Cass. nn. 4087/2019, 4086/2019, 30916/2018, 1995/2015, 17353/2 23169/2006, 16518/2004, 11290/1999);
24. dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal gi merito, deve giudicare muovendo dalla “regula iuris” in precedenza enunciata, l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giurid decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. nn. 209 17353/2010), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiv pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzi illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di “ius superveniens 20128/2013, 13873/2012, 17442/2006);
25. tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perché normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla se rescindente, che, come già evidenziato, ha indicato con chiarezza i limiti del rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’acc di fatto, effettuato dalla Corte territoriale, in termini negativi p ricorrente;
26. in via conclusiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
27. le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo il princ soccombenza e poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositi
28. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ri dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma dell’art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità l € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della s dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de comma 1-bis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 febbraio 2019