Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9480 Anno 2019
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Civile Ord. Sez. L Num. 9480 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 15596-2014 proposto da: da :
COGNOME CONCETTA, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOMENOME quali eredi di NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME di ROMA ,
NOME COGNOME;
– ricorrenti –
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; E DELLA
– intimato –
avverso GLYPH la GLYPH sentenza GLYPH n. GLYPH 1440/2013 GLYPH della GLYPH CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, GLYPH depositata il 17/12/2013 R.G.N. 1549/2012.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di L’Aquila in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara, rigettando la domanda di NOME COGNOME e alt litisconsorti, lavoratori ATA presso enti locali, trasferiti con decorrenza 1/01/200 ruoli del personale scolastico ai sensi dell’art. 8 della I. n.124 del 1999, con stessi chiedevano di sentir – accertare il loro diritto a vedersi riconoscere, ai economici oltre che giuridici, l’intera anzianità di servizio maturata nell’ente con condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pagamento delle differenze retributive tra quanto da percepito e quanto sarebbe spettato loro se fosse stata riconosciuta l’intera anzianità maturata presso l’ent provenienza;
col passaggio dall’ente locale alla scuola, e in ragione dell’immediato subent della disciplina contrattuale del comparto scolastico, gli appellanti avevano assunto aver ricevuto un inquadramento retributivo meno favorevole di quello che avrebbero ricoperto presso l’ente cedente;
il comportamento dell’amministrazione scolastica, secondo gli appellanti, aveva disatteso non solo i principi di cui alla Direttiva 77/187 CEE (art.3), ma a l’interpretazione che di essi ha dato la Corte Europea di Giustizia (Grande Chambre) nella pronuncia 6/9/2011 C- 108/2010, Scattolon c. Miur, in sede di rinvi pregiudizi a le;
in sede interpretativa della norma europea, la Corte ha posto alcuni princip finalizzati a scongiurare l’eventualità che il lavoratore trasferito possa sub peggioramento retributivo sostanziale rispetto a quello percepito presso l’en cessionario, per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente da considerarsi equivalente a quella maturata dagli altri lavoratori alle dipendenze cessionario;
la Corte Europea di Giustizia ha statuito che è compito del giudice nazional esaminare se, all’atto del trasferimento di cui si controverte nella causa principale siffatto peggioramento retributivo abbia avuto luogo;
questa Corte, in seguito alla pronuncia della Corte Europea di Giustizia C – 10 Scattolon c. Miur accogliendo il ricorso dei lavoratori, aveva cassato la pronunc d’appello e rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione affi procedesse alla verifica in concreto dell’eventuale sussistenza del peggioramento
retributivo sostanziale subito all’atto del trasferimento, ed accogliesse o respingesse domanda in relazione al risultato di detta verifica (Cass. n.25028 del 2011);
la Corte d’Appello di L’Aquila in sede rescissoria, ha rigettato la domanda degl appellanti, avendo accertato che gli stessi non avevano fornito la prova dell’avvenuto peggioramento sostanziale del trattamento stipendiale percepito al momento del passaggio, ma avevano lamentato di non aver ottenuto quanto sarebbe stato loro corrisposto se fosse stata riconosciuta per intero l’anzianità di servizio; non reputato idonea a dimostrare l’intervenuto peggioramento neanche la mancata erogazione di indennità precedentemente godute presso il cessionario (incentivo presenze, incentivo medio individuale, progetto obiettivo, premio di qualità etc.. ritenendo di adeguarsi all’interpretazione del diritto europeo da parte della Corte Giustizia, fatta propria dal principio di diritto affermato dalla sentenza rescind secondo la quale il confronto tra i due trattamenti retributivi va operato globalmente non voce per voce e non lascia margini alla rilevanza di possibili non apprezzabil differenze;
la cassazione di tale decisione è domandata da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti sulla base di cinque motivi; il Ministero dell’Istruzione, dell’Univ della Ricerca rimane intimato.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. ci i ricorrenti deducono “Violazione e falsa applicazione degli articoli 47, 17, paragrafo primo periodo, e 52, paragrafo 3, primo periodo, della Carta dei diritti fondamenta dell’Unione europea sottoscritta a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché dell’articolo 1, paragrafo 8, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che ha sostituito l’art delle Disposizioni generali del Trattato sull’Unione Europea sottoscritto a Maastricht 7 febbraio 1992; violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, de Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dell’articolo 1, comma 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entramb ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n.848”; denunciano che sentenza rescindente è precedente alla sentenza CEDU resa nel caso “RAGIONE_SOCIALE” del 7 giugno 2011 e non ha tenuto conto della successiva giurisprudenza della CEDU intervenuta sulla medesima fattispecie, i cui principi sono imprescindibili per corretta definizione del caso de quo; ripercorrono il cammino normativo e
giurisprudenziale della controversa vicenda, per concludere che, stante il contras rilevato dalla sentenza “Agrati” del 7 giugno 2011, tra l’art. 1, comma 218, della l n.266 del 2005, e l’art. 6 della Conv.EDU e gli artt. 47 e 17 della Carta dei diri fondamentali dell’Unione europea, la Corte territoriale avrebbe dovuto non gi disapplicare la norma, bensì applicare l’art. 8, co.2 della I. n.124 del 1999, dichia il diritto dei lavoratori trasferiti al comparto scuola alla conservazione in dell’anzianità di servizio maturata nell’ente locale di provenienza;
rigettando la domanda in sede rescissoria, la Corte d’Appello avrebbe falsamente applicato la legge riconoscendo la predetta anzianità ai soli fini giuridici e non an quelli economici, e ritenendo erroneamente che la questione della disapplicazione dell’art. 1, comma 218 della I. n.266 del 2005, fosse rimasta assorbita dalla senten della Corte europea di Giustizia del 6 settembre 2011 resa nel caso “Scattolon” richiamata nella sentenza rescindente di questa Corte (Cass. n. 25028 del 2011);
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. c ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della Dire comunitaria 77/187/CE”; avrebbe errato la Corte territoriale a non rilevare le re gravi ricadute effettive del trasferimento sull’inquadramento retributivo dipendenti, dovute all’applicazione dell’art. 1, comma 218, della I. n.266 del 2005; ricadute erano state puntualmente provate fin dal giudizio di primo grado e poi c l’atto di riassunzione, mediante l’allegazione dei certificati di servizio, dei d’inquadramento, e della produzione dei calcoli delle differenze retributive, matur dagli odierni ricorrenti fin dall’inizio del contenzioso; la Corte territoriale s sottratta dallo svolgere l’accertamento domandato dalla sentenza rescindente, “trincerandosi” dietro la mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti peggioramento retributivo;
il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., de “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., conn al compiuto fraintendimento e al mancato esame della domanda giudiziale proposta e dell’atto di riassunzione depositato dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila”; i ric deducono che al momento della proposizione del ricorso in primo grado non si era chiesto alla parte di provare l’avvenuto peggioramento retributivo, bensì di contest le ragioni di diritto in forza delle quali le norme assunte successivame all’emanazione della L. n.124 del 1999 dovessero essere ritenute illegittime disapplicate; pertanto, avrebbe errato la Corte territoriale nell’imputare ai ric l’omissione di elementi probatori non richiesti prima della riassunzione della causa e
ritenere che il dato dell’assenza di un peggioramento retributivo sia rima incontestato;
con quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. ci denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della direttiva comunit n.77/187/CE”; l’art. 8 della I. n.124 del 1999 deve essere considerato attuativo d direttiva di cui in epigrafe, che, all’art. 7, stabilisce che gli Stati membri applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative favorevoli ai lavoratori; la sentenza gravata sarebbe errata anche sotto il richia profilo della violazione della Direttiva, atteso che, mancando di disapplicare l’a comma 218 della I. n.266 del 2005, essa avrebbe dato il via libera a una normativ che prevedeva un trattamento sicuramente deteriore rispetto a quello previsto dall legge mediante la quale si era data specifica attuazione alla direttiva n.77/187/CE;
con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 cod. proc. contesta “Violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguentemente nullità della senten d’appello, per omesso esame dell’eccezione proposta alla pagina 36 dell’atto d riassunzione (riproposta al soprastante paragrafo 4 del presente ricorso), ossia de questione relativa alla sussistenza del contrasto dell’articolo 1, comma 218, della 266/2005 con il diritto comunitario, ai sensi dell’art. 7, della Direttiva n.77/1 l’esame “neppure per implicito” (p. 50 ric.), da parte della Corte territoriale questione sollevata dai ricorrenti in sede di riassunzione relativa alla viola dell’art. 7 della Direttiva di cui in epigrafe, renderebbe nulla la sentenza impugnat il primo, il secondo e il quarto motivo, logicamente connessi in quanto attin all’inquadramento normativo della fattispecie, vanno esaminati congiuntamente;
essi non meritano accoglimento in quanto non aggiungono elementi utili all’accertamento – nel senso auspicato – all’esame della Corte territoriale, particolare, non deducono gli esatti termini del contrasto della sentenza impugna con i principi affermati dalla Corte Europea di Giustizia nel caso COGNOME c. Mi riaffermati con la sentenza rescindente;
sulle questioni sollevate da parte ricorrente questa Corte è già intervenuta veda per tutte Cass. n. 20342/2012, in particolare nei punti da 12 a 31) affermand principi ai quali va data continuità;
sulla scorta delle valutazioni svolte e dei principi nomofilattici affermati da Corte, la normativa nazionale va interpretata alla luce del diritto dell’Unione europ precisamente dell’art. 3 della direttiva 77/187/CE, come interpretato dalla Co europea di Giustizia, secondo cui il passaggio alle dipendenze dello Stato non pu
determinare per il lavoratore “…condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle god in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale”;
il giudice nazionale è dunque chiamato ad accertare se, in virtù del mancato riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavorat trasferito abbia subito un peggioramento retributivo; nella stessa sentenza la Cor Europea di Giustizia ha anche indicato i criteri che il Giudice del merito deve appli per accertare se ci si trova di fronte a condizioni meno favorevoli nel caso (co quello in esame) in cui il lavoratore trasferito si vede applicato immediatament contratto in vigore presso il cessionario;
ha stabilito in proposito che: a) quanto ai soggetti la cui posizione va compara il confronto va attuato con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento del lavoratore (n.n.75, 77, 82 e 83 della Direttiva); b) quanto alle modalità, trattarsi di un “peggioramento retributivo sostanziale” e la comparazione non riguard il singolo istituto, bensì il trattamento retributivo globalmente inteso (n.76, n.8 Direttiva); c) quanto al momento da prendere in considerazione il confronto va svolt all’atto del trasferimento (nn.82 e 83);
i motivi di ricorso si palesano, pertanto generici, in quanto la Corte territor sede rescissoria ha esperito l’accertamento richiesto da questa Corte con la sentenza n. 25028 del 2011, escludendo il peggioramento retributivo sostanziale e conseguente violazione della Direttiva 77/187/CE;
in particolare ha stabilito, con motivazione esente da vizi, che la posizi stipendiale attribuita ai dipendenti ATA provenienti da ente locale e trasferit scuola, va considerata pari al trattamento annuo in godimento al 31/12/1999, (lett. sopra richiamata), costituito dalla retribuzione ed escluse le indennità accessorie; tale trattamento non ha determinato in capo agli appellanti un peggioramento retributivo sostanziale, nei termini di cui alla lett. b), e ai sensi dell’art. 1 c della L. n.266 del 2005; che il livello retributivo da ultimo raggiunto presso locale era stato garantito attraverso il riconoscimento di un assegno ad personam pari alle differenze tra la retribuzione riconosciuta dall’ente cessionario e il tratt annuo in godimento presso l’ente cedente fino alla data del passaggio (31 dicembre 1999); che i lavoratori non hanno fornito la prova in giudizio che la retribuz riconosciuta dal cessionario all’atto del trasferimento (nei termini di cui alla abbia determinato un peggioramento retributivo sostanziale rispetto al trattament goduto presso il cedente in ragione del mancato riconoscimento integrale
dell’anzianità posseduta, ma che la doglianza era fin dall’origine prospettata co riferimento non all’inferiore trattamento goduto al momento del passaggio, bensì a mancato conferimento di quanto i lavoratori avrebbero potuto conseguire se fosse stata riconosciuta loro per intero l’anzianità di servizio;
questa Corte ha ritenuto che le differenze nella struttura del trattamen retributivo dei molteplici comparti della pubblica amministrazione, posson determinare che la contrattazione collettiva conferisca un peso diverso al fatto dell’anzianità – intesa ora come automatismo ora come esperienza acquisita nella qualifica – ai fini dell’attribuzione degli scatti retributivi; pertanto, e in confor i principi affermati dalla Corte Europea di Giustizia, in sede interpretativa della Dire 77/187/CEE, così come applicati da questa Corte (Cass. n.20342/2012; Cass. n. 13598/2017), in caso d’immediato subentro della disciplina contrattuale del personale scolastico a quella degli enti locali, il giudizio sul “peggioramento sostanziale” posizione retributiva complessiva eventualmente subita all’atto del passaggio, non può che basarsi su un’analisi concreta dell’effetto che il riallineamento delle posiz contrattuali ante e post avvicendamento hanno prodotto sull’inquadramento retributivo del dipendente;
solo allorquando dall’inquadramento retributivo derivante dall’abbandono del precedente contratto collettivo e dall’immediato assoggettamento al nuovo, dovesse determinarsi un peggioramento sostanziale nel senso anzidetto, rispetto al quale non rilevano marginali possibili scostamenti, il dipendente avrebbe diritto a rivendicare corrispondenti differenze retributive presso l’ente di destinazione;
va rilevato che le presenti censure non contestano specificamente la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, ma attengono, piuttosto, all’accertamento di fatto compiuto dal Giudice del merito, il quale può essere posto discussione in sede di legittimità soltanto nei ristretti limiti segnati dall’art. cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata risulta pubblicata il 17 dicembre 2013);
il terzo e il quinto motivo, logicamente connessi, vanno esaminat congiuntamente;
essi deducono la nullità della sentenza per un verso (terzo motivo) per aver domandato ai ricorrenti di provare un peggioramento retributivo che non costituiva oggetto della domanda formulata al momento della proposizione del ricorso in primo grado, il quale avrebbe avuto ad oggetto la disapplicazione delle norme successive alla
I. n.124 del 1999; per altro verso (quinto motivo) per non aver pronunciato in merit al contrasto dell’art. 1, co. 218 della legge n.266 del 2005 con l’art. 7 della Dire n.77/187/CE, questione pur sollevata dai ricorrenti in sede di riassunzione dell causa;
i motivi non meritano accoglimento, atteso che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale risponde pienamente alle statuizioni contenute nella sentenz rescindente di questa Corte; essa infatti ha accertato, con motivazione esente da vizi, che i ricorrenti non avevano fornito prova di aver subito un peggioramento retributiv sostanziale a causa del mancato riconoscimento integrale dell’anzianità all’atto de trasferimento e che, neanche in sede di ricorso in riassunzione, avevano indicato altre forme o ragioni del danneggiamento subito, tali da far ritenere illegitt l’inquadramento retributivo operato dall’amministrazione scolastica all’atto d trasferimento;
in definitiva, non meritando le censure accoglimento, il ricorso va rigettato; nu si dispone per le spese in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteri importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a n dell’art. 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteri importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a n dell’art. 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale del 31 gennaio 2019
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