Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31777 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17080/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6244/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con la sentenza n. 2580/2014 il Tribunale di Tivoli dichiarava la nullità dell’art. 7 dei contratti di conto corrente oggetto di causa; condannando la RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, della somma di €. 63.699,03 oltre interessi e posto a carico della RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello cui resisteva COGNOME NOME.
Con sentenza nr 6244/2020 la Corte di appello di Roma accoglieva per quanto di ragione il gravame ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza determinava, quali saldi a credito della società correntista, l’importo di euro 7.159,39 quanto al c/c n. 3010287 e di euro18.089,21 quanto al conto anticipi; per l’effetto condannava NOME alla restituzione alla RAGIONE_SOCIALE appellante di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto ai predetti importi.
Osservava per gli aspetti che qui rilevano che il motivo con cui l’appellante censurava la tesi recepita nella sentenza appellata secondo cui gli interessi non sarebbero stati oggetto di valida pattuizione scritta, così come la commissione di massimo scoperto, era fondato.
Evidenziava al riguardo che per soddisfare il requisito della pattuizione scritta degli interessi e dell’ammontare della CMS non è necessario che essa sia inclusa nel documento contrattuale ben potendo essere frutto di pattuizioni accessorie redatte su documento separato.
Nella fattispecie entrambi i documenti sui quali si fondava il motivo di appello risultavano sottoscritti dalla cliente ed in relazione all’apertura di credito il riferimento al prime rate ABI maggiorato di sette punti configurava una efficace predeterminazione del saggio di interesse.
La Corte di appello parimenti riteneva fondato il VII motivo con il quale l’appellante invocava la rideterminazione degli importi a credito della correntista in base alla
relazione integrativa del CTU del 30 marzo 2009, del tutto trascurata dal primo giudice. Quell’integrazione infatti teneva conto della predeterminazione degli interessi e del costo della CMS espungendo unicamente l’anatocismo e perveniva al risultato, corretto, che vedeva quali saldi a credito della correntista l’importo di euro 7.159,39 quanto al c/c n. 3010287 e di euro 18.089,21 quanto al conto anticipi.
Su queste basi veniva accolta anche la domanda di restituzione degli importi già corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE agli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione ai pagamenti che avevano ecceduto gli importi.
Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE credito con controricorso eccependo l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della notifica della sentenza.
Entrambe le pari hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c. per avere i giudici di merito, nell’accogliere la domanda della appellante, erroneamente ritenuto valido tra le parti il contratto depositato dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e non quello depositato dal fideiussore, privo di determinazione del tasso di interesse.
Si sostiene che nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva fondato la sentenza solo ed esclusivamente sui contratti non contestati depositati dalla parte attrice, contratti sui quali non risulta annotato (a penna) alcun tasso di interesse sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare il primo contratto, non potendo giungere ad una valutazione di sua inefficacia a beneficio dell’altro contratto senza averlo esaminato e senza che fosse stato contestato dall’istituto bancario.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c. per avere i giudici di merito, nell’accogliere la
domanda della appellante, erroneamente ritenuto valido tra le parti il contratto depositato dall’RAGIONE_SOCIALE e non quello depositato dal fideiussore, privo di determinazione del tasso di interesse .
Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1842, 1852 e ss c.c. in relazione all’art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c. per avere i giudici di merito, nell’accogliere la domanda della appellante, erroneamente applicato le disposizioni relative al contratto di apertura di credito alla disciplina del conto corrente bancario .
Con il quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli art. 347 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c. per avere i giudici di merito, accolto la domanda della appellante relativa alla rideterminazione degli importi a credito della correntista in base alla relazione del C.T.U. del 30.03.2009, senza che venisse ricostituito il fascicolo di ufficio contenente detto documento.
Preliminarmente allo scrutinio dei motivi va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della notifica della sentenza che deve essere disattesa: il controricorrente ha affermato di avere notificato la sentenza (circostanza taciuta dal ricorrente), ma producendo il relativo documento ha integrato il requisito di procedibilità; rispetto alla data di notifica della sentenza il ricorso è poi tempestivo. Le Sezioni di questa Corte (S.U. ord. 9005/2009) hanno da tempo affermato che se il ricorrente non dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata deve ritenersi che abbia fruito del termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., mentre se per eccezione di controricorrente o per esame degli atti da parte del giudice emerge la sussistenza della notifica ai fini del decorso del termine breve, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno rispettato occorre, per eludere l’improcedibilità ex articolo 369 c.p.c., che il ricorrente abbia depositato la sentenza impugnata entro il termine – 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti – contro cui è proposto ricorso previsto dal primo comma di tale norma.
Si è al riguardo precisato (S.U. 10648/2017) che l’improcedibilità non ricorre quando si tratta di “una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica”, qualora ne risulti comunque la disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente oppure acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Ciò posto nel caso di specie la relazione di notifica della decisione impugnata è stata depositata dalla controricorrente ( doc 4) Tale deposito, avvenuto nel termine per il controricorso, sana completamente l’omessa produzione della relata da parte del ricorrente.
Ora rispetto alla data della notifica della sentenza effettuata il 14.5.2021 la notifica del ricorso per cassazione risale al 9.6.2021 deve ritenersi tempestiva ai sensi dell’art 325 c.p.c
Ciò premesso il primo motivo è inammissibile in quanto generico e non attinge la ratio decidendi.
In primo luogo va rilevato che la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una ipoteticamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).
Detto in altri termini, la violazione della regola dettata in ordine al riparto dell’onere probatorio in tanto può essere predicata, in quanto il giudice, una volta erroneamente addossato l’onere probatorio alla parte che non è invece tenuta a sopportarlo, ritenga che detto onere non sia stato assolto, finendo per far ricadere le
conseguenze della prova mancata non sulla parte che ne era realmente onerata, ma sull’altra parte. Viceversa, ove il giudice abbia ritenuto in concreto provato il fatto costitutivo, ovvero quello modificativo, impeditivo o estintivo, non ha senso discorrere di violazione dell’articolo 2697 c.c., dal momento che il giudice non ha in tal caso deciso la lite in applicazione del principio dell’onere della prova, ribaltandone ipoteticamente il riparto, ma ha deciso, nel quadro di applicazione dell’articolo 115 c.p.c., sulla base delle prove proposte dalle parti, oltre che, eventualmente, della non contestazione.
Ora, nel caso in esame la Corte d’appello, ben lungi dall’invertire l’onere probatorio , ha osservato che il requisito della pattuizione scritta degli interessi e dell’ammontare della CMS non era necessario fosse contenuto nel documento contrattuale potendo le stesse pattuizioni accessorie essere inserite in documenti successivi che nella specie risultavano sottoscritte dal cliente.
Il giudice del gravame ha dunque fatto riferimento per quanto riguarda la regolamentazione dei tassi di interessi agli accordi contenuti in un separato documento distinto da quello concluso originariamente.
Le considerazioni svolte in questa sede in merito alla non contestazione dei contratti depositati appaiono per un verso generiche non illustrando il contenuto degli scritti difensivi neppure nelle parti più significative, così contravvenendo al principio di specificità del ricorso, e per altro verso non si confronta con le ragioni sui si è fondata la decisione qui impugnata.
Va poi comunque rilevato, in via assorbente, che la censura è inammissibile in quanto inerisce ad un giudizio di fatto, basato su documento contrattuale in relazione al quale non risulta alcuna impugnativa di falsità o disconoscimento. Quest’ultimo profilo costituisce ragione di inammissibilità anche del secondo motivo.
Nel secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello avrebbe ritenuto valida ed efficace la parte di contratto prodotta dall’appellante, con i tassi e la
commissione di massimo scoperto indicata a penna, in vece dei medesimi contratti, relativi al conto corrente n. 3010287, nonché al conto corrente n. 3110288, integralmente prodotti dagli attori ( cfr. docc. 1 e 2 allegati atto di citazione – Fasc. I grado, allegati alla CTU -doc.6 ), entrambi sottoscritti dalle parti, ma privi dei tassi di scoperto e mora, nonché della commissione di massimo scoperto.
Si tratta di una deduzione generica priva della minima riproduzione degli atti processuali suscettibile di minare l’ammissibilità stessa della censura, sotto il profilo del difetto del requisito della specificità, ex art. 366, comma 1, n.3 e 4), cod. proc. civ. Premesso che la motivazione si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, ciò che impedisce di ravvisarne il difetto (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), dirimente è la constatazione che il presente motivo tende, nuovamente, a sollecitare un diverso apprezzamento della stessa, così prospettando quel tipo di censura “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, mira, “in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476).
D’altra parte, neppure configura un fatto, inteso in senso storico o naturalistico (solo in tali sensi rilevando il vizio previsto dal testo attuale del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.).
Il terzo motivo è parimenti inammissibile per le ragioni analoghe a quanto espresso a proposito dei motivi precedenti.
Si rimprovera alla Corte territoriale di aver effettuato una erronea sovrapposizione fra quanto pattuito dalle parti in ordine al contratto di apertura di credito rispetto a quanto dalle stesse pattuito per l’apertura dei conti correnti.
La censura in disparte l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione dei documenti contrattuali richiamati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, impinge in valutazioni di merito non sindacabili in questa sede se non nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui neppure dedotto.
L’ultimo motivo è parimenti inammissibile , per plurime, concorrenti, ragioni.
In primis, perché evoca vizi motivazionali non più denunciabili con il ricorso per cassazione, stante la modifica della fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la conseguente riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione (sul tema, basti il richiamo a Cass. Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
In secondo luogo, perché essa argomenta in maniera del tutto generica ed indeterminata circa l’omessa considerazione di risultanze istruttorie conseguenti all’asserita mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado.
Orbene è noto che, per consolidato orientamento di questa Corte, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (cfr. Cass. 04/04/2019, n. 9498; Cass. 30/03/2022, n. 10164; Cass. 17/04/2023, n. 10202).
Parte ricorrente non ha specificato che la CTU era assente anche fra i documenti prodotti dall’appellante (è appena il caso di aggiungere che nel controricorso si afferma che la banca appellante aveva prodotto copia della CTU integrativa).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE di credito delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 5.000,00 oltre al 15% per spese generali e c.p.a.;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27.11.2025
Il Presidente
(NOME COGNOMECOGNOME