Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25145-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4448/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2019 R.G.N. 114/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 25145/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, inserita da RAGIONE_SOCIALE nella graduatoria predisposta a seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. il 13.1.2006 per i lavoratori che erano già stati dipendenti a tempo determinato, e convocata nel giugno 2011, dopo la scelta della sede, per sottoporsi al superamento della prova di idoneità della guida del motomezzo aziendale, si era vista negare l’assunzione per mancato superamento di detta prova;
la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice, dichiarava la costituzione del rapporto di lavoro a decorrere dalla messa in mora in data 4.5.2011, con inquadramento nel liv. E, qualifica di portalettere, e condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare le retribuzioni maturate da tale data;
in particolare, la Corte territoriale rilevava che era contraria ai principi di buona fede e correttezza la condotta di RAGIONE_SOCIALE che, unilateralmente, aveva inserito la clausola di prova della guida del mezzo solo al momento della scelta della sede, quando la lavoratrice, collocata utilmente in graduatoria, aveva diritto all’assunzione; inoltre, la suddetta clausola era nulla, perché priva di causa, in quanto nei precedenti 5 rapporti di lavoro a termine, la lavoratrice aveva superato la prova dell’utilizzo del motomezzo e svolto le mansioni di portalettere con, appunto, l’uso di tale mezzo;
avverso la pronuncia di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi; resiste la lavoratrice con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
la società ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); sostiene che, nel testo degli Accordi del 13.1.2006 e del 10.7.2008 e del ‘ Format dichiarazione individuazione posizione lavorativa di interesse’, non vi sono riferimenti utili per la costituzione del rapporto di lavoro;
con il secondo motivo, la società deduce violazione degli Accordi sindacali del 13.1.2006 e 10.7.2008 in relazione all’art. 1362 c.c. e violazione dell’art. 2932 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); assume di avere ottemperato agli obblighi assunti con la sottos crizione dell’Accordo del 13.1.2006 procedendo alla convocazione dell’odierna ricorrente ai fini della formalizzazione del verbale di conciliazione, avvenuta in data 19.6.2006, e, quindi, all’inserimento della ricorrente in graduatoria;
con il terzo motivo, denuncia violazione gli artt. 1226, 1227, 2043 e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), contestando il fatto che la Corte di merito abbia ritenuto, in ragione dell’obbligo di contrarre ravvisato a carico della società, che quest’ultima avesse una responsabilità di tipo contrattuale;
i motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili (cfr., in analoghe fattispecie, Cass. n. 11335/2018 e n. 10871/2021, cui il Collegio intende dare continuità);
deducendo che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le intese collettive e individuali raggiunte, e deducendo che dall’accordo del 13.1.2006 non era previsto alcun obbligo all’assunzione da parte della società ma esclusivamente il diritto, in presenza di determinati requisiti, dei soggetti ad essere inseriti nella graduatoria con il correlativo impegno ad attingervi per esigenze sia stabili che flessibili, di
talché era esclusa qualsiasi violazione dei principi di correttezza e buona fede, la società oblitera che l’interpretazione dei contratti e degli altri atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o sia incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione;
ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato (cfr. Cass. n. 4178/2007, n. n. 5273/2007, n. 19044/2010);
nel caso in esame la società, nel denunziare l’erronea interpretazione delle intese collettive e individuali raggiunte tra le parti, onde inferire che non vi era alcun obbligo all’assunzione dell’odierna controricorrente, non ha dedotto il criterio ermeneutico asseritamente violato bella sentenza di merito gravata, né ha specificato quale di questi (letterale, funzionale o logico-sistematico) non era stato osservato ovvero malamente applicato in modo tale da consentire la ricerca e la individuazione della reale volontà delle parti;
d’altra parte, l’errore che si ascrive alla Corte di merito (di avere ritenuto che il diritto all’assunzione scaturisse direttamente e dall’accordo sindacale del 2006) non è rinvenibile nella sentenza impugnata, la quale muove dal presupposto che l’accordo sindacale del 2006 prevedeva l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di redigere una graduatoria dalla quale attingere per le future assunzioni; secondo la ricostruzione del giudice di appello, il diritto all’assunzione si radicava nel contratto individuale
(dichiarazione individuazione posizione lavorativa di interesse, sottoscritta dalla lavoratrice), interpretato nel senso che la sottoposizione alla condizione sospensiva della verifica circa l’idoneità della lavoratrice all’utilizzo del mezzo aziendale in relazione alle mansioni di portalettere fosse pretestuosa; valutazione, questa, congruamente motivata (in relazione al richiamo agli accordi aziendali nell’accordo individuale e al pregresso svolgimento di mansioni con la guida di motomezzo nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti) da ritenersi non sindacabile in questa sede, in quanto espressione di apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito;
risulta altresì inammissibile la richiesta di ricalcolo del risarcimento del danno, in quanto il datore di lavoro che invochi l’ aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di esso incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/2017, n. 10694/2023), ed essendo stata correttamente individuata la decorrenza del risarcimento dalla data di messa in mora pervenuta alla società;
alla complessiva inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; consegue, inoltre, il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.655 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘ Adunanza camerale del 9 aprile 2024.