SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 757 2025 – N. R.G. 00002197 2023 DEPOSITO MINUTA 12 06 2025 PUBBLICAZIONE 12 06 2025
N. R.G. 2197/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2023 promossa da:
C.F.
), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME
NOME
ricorrente
contro
C.F.
, con il patrocinio dell’avv. COGNOME
NOME
C.F.
P.
resistente
Oggetto: agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.23 riferiva che il 18 marzo 2022 aveva sottoscritto contratto di agenzia a tempo indeterminato in esclusiva (c.d. monomandato) con la società
per parte della zona di Milano e relativa provincia a fronte del riconoscimento di una provvigione variabile a seconda della tipologia dei beni venduti ;
che il mandato prevedeva altresì al punto 4) un periodo di prova di sei mesi nel corso del quale ognuna delle parti poteva recedere dal medesimo senza obbligo di preavviso e che in caso di recesso l’agente non avrebbe avuto diritto alla indennità di cessazione del rapporto né ad indennità sostitutiva;
che il rapporto proseguiva e in data 11 maggio 2022 la preponente comunicava la cessazione del rapporto;
che egli eccepiva , tramite il proprio legale , la nullità del patto di prova (in evidente contrasto con l’art. 1750 c.c.) e chiedeva il pagamento delle indennità connesse alla cessazione del rapporto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso;
che la preponente contestava le richieste.
Posto quanto sopra il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
INDIRIZZO INDIRIZZO
Accertare e dichiarare la nullità / illegittimità / invalidità del patto di prova laddove esclude in caso di recesso il diritto al preavviso e alle indennità di cessazione del rapporto, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento di € 4.840,13, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o comunque a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all’art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.
Il ricorso è infondato.
Nullità del patto di prova
Il ricorrente ha dedotto la nullità del patto di prova nel momento in cui escludeva in caso di recesso il diritto al preavviso e alla indennità di cessazione del rapporto.
A suo dire infatti la pattuizione del periodo di prova contrava con l’art. 1750 c.c. che esclude la risoluzione del rapporto senza preavviso.
La tesi non è condivisibile.
Invero in primo luogo nel nostro ordinamento le nullità devono essere espressamente previste e né l’art. 1750 c.c., né altra norma in tema di agenzia, prevedono la nullità del patto di prova in tale tipo di contratto.
Nel caso di specie, poi, il patto di prova è stato espressamente pattuito e accettato dall’agente e la durata del medesimo è adeguata e conforme alla prassi.
Va considerato poi che nella prassi è assai frequente che le parti sottopongano il contratto di agenzia al ‘patto di prova’ per tutelare l’ interesse di entrambe di verificare la convenienza del rapporto di collaborazione.
La Corte Europea, nella sentenza del 2018 citata dallo stesso ricorrente, nella propria motivazione, ha rilevato che seppure la direttiva non contiene alcun riferimento alla nozione di ‘periodo di prova’, tale omissione non possa essere interpretata come un divieto all’utilizzo di detto strumento da parte dei contraenti.
Va detto poi che la possibilità di recedere dal contratto senza osservare alcun termine di preavviso e senza la necessità di alcuna motivazione è connaturata al fatto che il periodo di prova deve essere inteso come una sorta di fase preliminare del rapporto nella quale le parti intendono sperimentare reciprocamente il rapporto di collaborazione, che assumerebbe un carattere di stabilità solo una volta trascorso positivamente detto periodo.
Posto quanto sopra la domanda di nullità va rigettata.
Domanda di pagamento della indennità di preavviso
Come si è detto nel contratto non era previsto il pagamento della indennità in questione in caso di cessazione del rapporto.
Il ricorrente ha allegato che la Corte di Giustizia, con sentenza del 19.4.2018, in un caso analogo a quello che ci occupa, avrebbe implicitamente affermato implicitamente che tale indennità era dovuta.
In proposito si osserva che la sentenza citata così si è espressa :
‘ l’interpretazione secondo cui nessuna indennità è dovuta nel caso di risoluzione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova non è compatibile con la natura imperativa della disciplina istituita dall’art. 17 della direttiva 86/653. Infatti, un’interpretazione di tal genere, che si risolverebbe nel subordinare il riconoscimento dell’indennità alla pattuizione o meno di un periodo di prova nell’ambito del contratto d’agenzia commerciale, senza tener conto delle prestazioni rese dall’agente o degli oneri e spese dal medesimo sostenuti, contrariamente a quanto dettato dallo stesso articolo 17, costituisce un’interpretazione a detrimento dell’agente commerciale, al quale verrebbe negato qualsiasi indennizzo per il solo motivo che il contratto inter partes preveda un periodo di prova.’
Da quanto sopra si evince che nel caso di recesso nel corso del periodo di prova, il preponente è tenuto a corrispondere comunque l’indennità di cui all’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio,
mentre nulla può inferirsi da tale massima, a favore del riconoscimento del diritto alla indennità di preavviso.
Del resto la Corte ha menzionato l’art. 17 della direttiva, che si occupa esclusivamente della indennità di cessazione e non l’art. 15, relativo al preavviso.
Infine il ricorrente ha chiesto, in alternativa alla indennità sostitutiva del preavviso, il risarcimento del danno da anticipato recesso qualora si volesse intendere il patto come contratto a tempo determinato.
La domanda va necessariamente rigettata, posto che il patto di prova non può intendersi come contratto a tempo determinato, al contrario costituisce una fase sperimentale di un contratto a tempo indeterminato.
Indennità di cessazione del rapporto.
Alla pagina 5 del ricorso l’agente allega che in ogni caso gli spetta la indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c..
Tuttavia nelle conclusioni tale indennità non è stata richiesta, né è stata quantificata nel corpo del ricorso.
Si osserva poi che l’art. 1751 del codice civile dispone: ‘All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti’.
Orbene, a prescindere dal fatto che il diritto alla indennità de qua è escluso dal contratto per il caso di recesso durante il periodo di prova, dalla lettura del ricorso si evince che il ricorrente non ha allegato e tantomeno provato di avere procurato nuovi clienti al preponente o di avere sensibilmente sviluppato gli affari.
Tra l’altro va considerato che il rapporto non è durato neanche due mesi.
Per completezza va detto che il ricorrente non ha chiesto il pagamento della indennità di cui all’art. 17 della direttiva del 1986, indennità che secondo la sentenza della Corte di Giustizia è dovuta anche nel caso in cui sia pattuito un periodo di prova.
Tale indennità comunque non potrebbe essere riconosciuta, in quanto anch’essa subordinata alla prova che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti .
Posto quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale :
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 , oltre oneri accessori e spese generali;
Riserva la motivazione in 15 giorni.
N. R.G. 2197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME C.F.
codice fiscale $$
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 10123 TORINO presso il difensore avv. COGNOME codice fiscale $$ P.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da contro
con atto di citazione notificato il , così provvede:
1.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si
liquidano in € per spese, € per compensi oltre i.v.a., c.p.a.
Monza, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME