ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00012207 2024 DEL 01 01 2025 PUBBLICATA IL 01 01 2025
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 12207/2024  RGL pendente
tra
Parte_1
e
Controparte_1
sciogliendo la riserva assunta ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
Con  ricorso  ex  articolo  700  c.p.c. ha  convenuto  in giudizio  il  signor chiedendo  di  ordinare  a  quest’ultimo,  con provvedimento  emesso  anche  inaudita  altera  parte,  di  astenersi  da  ogni  attività  di concorrenza vietata dal patto  sottoscritto  in  data  18.1.2023  e  in  particolare,  di  astenersi dallo svolgimento  e dal proseguimento  dell’attività concorrenziale contrattualmente vietata. Parte_1 Controparte_1
Con decreto inaudita altera parte in data 4.11.2024 il giudice ha emesso l’invoc ato provvedimento.
Si  è  costituito  in  giudizio  il  sig. chiedendo  la  revoca  del provvedimento di inibitoria già concesso e il rigetto del ricorso. Controparte_1
Ha infatti così concluso:
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con trariis reiectis, e previa ogni declaratoria del caso e di legge in via principale
respinta  ogni  contraria  istanza,  eccezione  e  deduzione,  accertare  e  dichiarare l’inammissibilità  e/o  infondatezza  del  ricorso  ex  art  700  c.p.c.  con  istanza  ex  art  669 sexies c.p.c. promosso da mancando i presupposti del fumus Parte_1
boni iuris e/o del periculum in mora, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l’effetto revocare e/o modificare il decreto del 04.11.2024.
Con vittoria di spese, compete nze, rimborso forfettario oltre iva e cpa di legge’.
In punto di diritto, ha eccepito la nullità del patto sotto diversi e autonomi profili:
(i) per la non congruità del corrispettivo;
(ii) per essere il Patto sottoposto a condizione meramente potestativa in relazione sia  alla  clausola  che  prevede  il  venir  meno  del  Patto  stesso  in  caso  di  modifica  delle mansioni,  sia  alla  clausola  che  prevede  la  facoltà  di  recesso  dal  medesimo  da  parte  di ; Pt_2
(iii) per  l’indeterminatezza  dell’oggetto  conseguente  all’eccessiva  ampiezza  delle limitazioni imposte.
Ha chiesto il rigetto del ricorso per assenza dei presupposti: del fumus, oltre che per  le  ragioni  sopra  elencate,  anche  per  insufficienza  di  allegazioni  e  prove  atte  a dimostrare la violazione del patto di non concorrenza e assenza di periculum in mora .
Esperito  con  esito  negativo  il  tentativo  di  conciliazione,  dopo  alcuni  rinvii  in pendenza di trattative, la causa è stata discussa all’udienza del 19.12.2024.
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Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le difese delle parti, il Tribunale ritiene  che -entro  i  limiti  della  delibazione  sommaria  e  provvisoria  propria  della  fase cautelare – siano  sussistenti  i  presupposti  di  cui  all’art.  700  c.p.c.    per  la  conferma  del provvedimento emesso inaudita altera parte e per l’accoglimento del ricorso.
Fumus boni iuris
In ordine alla validità del patto.
Come noto secondo il costante orientamento della Suprema Corte ‘nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successivo alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo; l’ampiezza del vincolo, infatti, deve essere tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. Con particolare riferimento all’ammontare ed alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza (Cassazione 14 maggio 1998 numero 4891) ha altresì precisato che, ferma restando la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli articoli 1448 e 1487 CC, l’espressa previsione di nullità
contenuta  nell’articolo  2125  c.c.  va  riferita alla pattuizione  non  solo  di  compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio  richiesto  al  lavoratore  e  alla  riduzione  delle  sue  possibilità  di  guadagno, indipendentemente  dall’utilità  che  il  compor tamento  richiestogli  rappresenta  per  il datore di lavoro, come da suo ipotetico valore di mercato (Cassazione numero 7835 del 2006)
Nel caso di specie il patto sottoscritto, prevede un corrispettivo pari al 50% della RAL l’importo di detto corrispettivo, pertanto, appare senz’altro adeguato a compensare in misura proporzionata i limiti posti alla libertà del lavoratore di ricollocarsi sul mercato.
Nel caso di specie infatti l’importo erogato è conforme e addirittura superiore, alla percentuale del 10% della retribuzione prevista come congrua dalla Cassazione (cassazione 7835 del 2006)
Come noto, la congruità dell’importo deve essere valutata in relazione alla portata temporale  e  territoriale  della  limitazione,  infatti,  scopo  dell’indennità  è  remunerare l’ impegno del lavoratore a non esercitare una determinata attività.
Ebbene nel caso di specie il periodo di interdizione è delimitato a 24 mesi dalla cessazione  del  rapporto  nel  solo  ambito  territoriale  di  Regione  Emilia  Romagna,  Con l’ulteriore indicazione che il territorio interessato dal divieto fosse non solo quello legato allo svolgimento fisico dell’attività vietata ma anche quello di produzione degli effetti delle condotte vietate .
Alla luce di quanto sopra non colgono nel segno le considerazioni  in ordine alla mancanza di congruità del corrispettivo.
Il  sig. ha  inoltre  sostenuto  sussistere  la  nullità  del  patto  in quanto subordinato a condizione meramente potestativa . Controparte_1
Ha osservato che al punto 9 del patto, si prevedeva nel caso che il lavoratore fosse stato assegnato a ruolo e/o mansioni diverse, da valutarsi e determinarsi unilateralmente ed esclusivamente da parte della banca ( ‘.. . non Le fosse più chiesto di interagire, direttamente o indirettamente con la clientela della banca rispetto alla vendita di prodotti finanziari della medesima ‘ ), la risoluzione del patto, fatta salva la volontà dello stesso istituto di mantenere in essere il patto.
Risoluzione, dunque, secondo quanto sostenuto dal lavoratore, rimessa all’esclusivo e totale arbitrio della ricorrente con compromissione dell’equilibrio contrattuale.
Secondo quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, tale clausola comporterebbe  un’indeterminatezza  temporale  del  vincolo  assunto  d al prestatore  di lavoro, configurandosi come una condizione meramente potestativa, che determina ex art. 1353 cod. civ. la nullità del Patto.
Tali considerazioni non sono condivisibili poichè è del tutto logico attribuire alla Banca  la  facoltà,  nel  caso  in  cui  nel  corso  del  rapporto  le  mansioni  vengano  variate,  di rinunciare al patto, che resterebbe privo di causa.
La facoltà di recesso dal patto di non concorrenza da parte della banca datrice di lavoro, esercitabile unicamente con preavviso, non introduc e nel contratto un’indebita sperequazione a danno del lavoratore, tanto più se si considera che, proprio in virtù della formulazione della clausola, resterebbe salva per lo stesso l’acquisizione di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto, pur a fronte del venir meno dell’obbligazione a suo carico. La formulazione, secondo la giurisprudenza, rende tale clausola perfettamente legittima.
Nè sono condivisibili le considerazioni del convenuto circa l’eccessiva estensione del  patto,  che  inibisce l’esercizio  della  attività  di  promotore  comprendendo  attività  di gestione  di  portafogli  finanziari  di  clientela,  anche  istituzionale  e  di  intermediazione finanziaria.
In sostanza tale previsione secondo il convenuto limiterebbe totalmente la libertà del dipendente.
Tali osservazioni non colgono nel segno.
Come noto secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, il patto non deve  essere  necessariamente  circoscritto  alle  mansioni  precedentemente  svolte,  ma  può avere  un  contenuto  più  ampio  e  riguardare  ogni  attività  in  potenziale  concorrenza  con quella  del  datore  di  lavoro,  sempre  che  sia  garantito  all’ex  dipendente  la  possibilità  di svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua concreta professionalità senza comprometterne ogni potenzialità reddituale.
La suprema Corte, infatti, ha precisato ‘il patto di non concorrenza previsto dall’articolo 2125 codice civile, può riguardare una qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve, quindi, limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso, perciò, è nullo solo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (cassazione 3 dicembre 2001 numero 15253).
Nel  caso  di  specie  l’attività  interdetta  è  assolutamente  circoscritta  poiché  al convenuto  è  stato  inibito  l’esercizio  della  sola  attività  di  gestione  portafogli  finanziari  e intermediazione  finanziaria, in  un  ambito  territoriale  circoscritto,  con  l’obbligo  di  non acquisire clienti in precedenza gestiti.
Il sig. infatti, si era impegnato in ogni caso anche al di fuori dei limiti territoriali, a non svolgere attività di acquisizione, presentazione di clientela da lui stesso precedentemente a qualsiasi titolo seguita o gestita. Controparte_1
Le limitazioni previste sono del tutto legittime e coerenti con le finalità del patto, volto proprio a prevenire lo sviamento di clientela.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si deve concludere circa la piena validità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti.
In ordine alla violazione del Patto si osserva quanto segue.
La  società  ricorrente  ha  allegato  che  l’ex  dipendente,  nel  periodo  successivo  a lle rassegnate  dimissioni,  ha  intrapreso  nuova  collaborazione  lavorativa  con  la  concorrente RAGIONE_SOCIALE, operando all’interno dell’area interdetta, contattando  clienti già appartenenti al portafoglio della ricorrente in costanza di rapporto. Pt_1
A  prova  di  tale  affermazione  la  società  ricorrente  ha  prodotto  documentazione dalla quale risulta che  in stretta contiguità temporale con le dimissioni, il convenuto ha contattato  clientela    appartenente  al  portafoglio  gestito  nell’interesse  della    ricorrente. Tutte le richieste di disinvestimento vedono come destinataria RAGIONE_SOCIALE.
In particolare la ha prodotto tabulati dai quali risultano accessi anomali ai sistemi aziendali e interrogazioni massime sul portafoglio clienti seguito in (con 933 interrogazioni Pi.Co !) (doc. 13) Pt_1 Parte_1
Numerose richieste di disinvestimento provenienti dalla clientela precedentemente gestita ed infatti,  in  data  28  ottobre  2024  sono  pervenute  alla  Banca  le  prime  raccomandate  di disinvestimento,  per  un  controvalore  di  oltre  1milione  di  euro,  da  parte  dei  clienti appartenenti ai nuclei NDG CODICE_FISCALE M. F e NDG NUMERO_DOCUMENTO M.L.E.
Dalla  documentazione  prodotta  risulta  che  le  richieste  di  disinvestimento  sono  tutte redatte nel medesimo format ed inviate dal medesimo ufficio postale in orari ravvicinati (12:02, 12:03 e 12:04) (doc.23).
Tanto  basta  per  violare  sia  l’impegno  a  non  svolgere  attività  in  concorrenza,  sia l’impegno di non esercitare attività  o  assumere  mansioni  di  tipo  analogo  a  quelle  svolte presso  la  banca  ricorrente  e  s icuramente  anche  l’impegno  di  non  acquisire  o  cercare  di acquisire la clientela precedentemente gestita.
Sul punto questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire ‘ la circostanza che il sig. NOMECOGNOME abbia svolto o meno in concreto un ruolo attivo nel provocare l’esodo della clientela dalla precedente alla nuova datrice di lavoro è tuttavia priva di rilievo, in quanto la violazione del patto di non concorrenza risulta comunque integrata per il sol fatto che lo stesso sta continuando ad intrattenere rapporti con i clienti acquisiti e/o gestiti nel corso del rapporto di lavoro con la Banca ricorrente ‘. (Trib. Milano, AVV_NOTAIO COGNOME, 16.1.17, n. 1139
La  violazione  del  patto,  anche  sotto  il profilo  territoriale, è integrata  dalla realizzazione nell’area inibita, degli effetti (concorrenziali) che il patto intende scongiurare.
sul periculum in mora
Sussiste  anche  il  secondo  dei  requisiti  necessari  affinché  venga  concesso  il provvedimento invocato.
Sul punto si condivide l’orientamento già espresso da questo Tribunale secondo cui ‘ Ai fini della concessione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per violazione di un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell’art. 2125 c.c., il d atore di lavoro è tenuto a provare il periculum in mora che va individuato nel mero inadempimento del patto, senza che sia necessaria anche la prova dell’ulteriore danno effettivo , Trib. Milano, AVV_NOTAIO, decreto del 5.6.2018, Rg n. 4837.
Come correttamente osservato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, ciò rileva nella valutazione nel requisito dell’urgenza non è solo il valore patrimoniale mobiliare che per iniziativa dell’ex dipendente stia già passando al suo nuovo datore di lavoro, ma anche la circostanza in sé che ‘ senza tutela anticipatoria verrebbe sostanzialmente vanificata la ratio stessa del patto in commento, ovvero evitare attività concorrenziale…e non semplicemente ottenere un risarcimento del danno nell’ipotesi di intervenu ta violazione del patto stesso ‘ (così Trib. Milano, AVV_NOTAIO Perillo, ord. del 11.9.2019, n. 21372)
Il pericolo di un danno irreparabile nel caso di sviamento di clientela consiste nella perdita definitiva di clientela, evento che non potrebbe trovare adeguato ristoro neppure nella condanna al pagamento della penale contrattualmente pattuita, all’esito del giudizio a cognizione  piena,  in  quanto  orma i l’ avrà  comunque  perso  competitività  sul mercato. CP_2
Il ricorso pertanto merita accoglimento e la tutela invocata deve essere confermata.
P Q M
Conferma il decreto emesso in data 4.11.2024 nel quale ordina a di astenersi dallo svolgimento e o dalla prosecuzione di attività contrarie al patto di non  concorrenza  sottoscritto  in  favore  di in  data  18.1.2023, costituite dallo sviamento e dalla gestione di clienti appartenenti al portafoglio gestito nel corso del rapporto con  la ricorrente Controparte_1 […] Parte_1 Pt_1
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 6.500,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Si comunichi alle parti.
Milano,  1.1.2025
Il Giudice NOME COGNOME