Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32946 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12942-2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 131/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/02/2022 R.G.N. 350/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Patto di non concorrenza
R.G.N.12942/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE convennero innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna il AVV_NOTAIO, dopo una fase cautelare esitata nella declaratoria di nullità del patto di non concorrenza intercorso tra le parti per la non congruità del corrispettivo, affinché l’ex dipendente venisse condannato a restituire l’importo lordo dalle stesse erogatogli a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, quantificato in complessivi € 300.638,51.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, accolse la domanda, disattendendo l’eccezione del convenuto che deduceva la natura retributiva delle somme versate dalla società, tale da escludere la ripetizione del corrispettivo del patto nullo.
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha confermato in tale parte la pronuncia di primo grado.
In sintesi e per quanto possa rilevare in sede di legittimità, la Corte, dopo aver ricordato che il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, per cui il corrispettivo con ess o stabilito resta ‘distinto e diverso dalla retribuzione’, ha esaminato gli accordi che stabilivano la misura del corrispettivo e i fatti di causa, giungendo alla medesima conclusione del primo giudice circa la natura non retributiva delle somme versate al dottCOGNOME per detto titolo.
La Corte ha, conseguentemente, respinto anche il terzo motivo di gravame dell’ex dipendente, ‘riferito alla pretesa risoluzione dei patti di non concorrenza antecedenti a quello sottoscritto nel 2004’, aggiungendo che ‘le espressioni adottate in alcuna
corrispondenza e le mere annotazioni contabili non costituiscono prova di una qualsivoglia volontà negoziale’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; hanno resistito con unico controricorso le intimate.
Le sole società hanno comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2697, 2125, 1362, 1363, 1370 e 2033 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). La sentenza gravata viola le suddette norme in quanto, dopo aver confermato la nullità del patto di non concorrenza, ha escluso la natura retributiva dell’importo corrisposto dalle società effettuando un esame isolato dei singoli elementi senza alcuna considerazione organica e complessiva di essi nel quadro unitario della indagine di fatto’;
1.2. con il secondo motivo si deduce: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1370 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nell’escludere la risoluzione dei patti di non concorrenza antecedenti a quello sottoscritto nel 2004, la sentenza ha violato i canoni di ermeneutica contrattuale che impongono di considerare il significato proprio delle parole, la comune intenzione e il comportamento complessivo delle parti’.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo lo è per concorrenti profili.
In primis , lo è nella parte in cui denuncia la violazione seriale di norme senza adeguato rispetto del canone di specificità del motivo di ricorso per cassazione.
Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002).
Nella specie, chi ricorre, lungi dall’evidenziare gli errores in iudicando prospettati formalmente nella censura ex art. 360, n. 3, c.p.c., nella sostanza propone una diversa valutazione dei fatti di causa, con chiaro sconfinamento nel giudizio di merito.
In secondo luogo, si lamenta la violazione delle disposizioni che presiedono all’interpretazione della volontà negoziale, proponendo un’alternativa soluzione ermeneutica.
Tuttavia, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; più di recente, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( e pluribus , v. Cass. n. 21576 del
2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi l a soglia del cd. ‘ minimum costituzionale’ (v. Cass. n. 18214 del 2024).
Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; inoltre la denuncia del vizio motivazionale dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (in termini, di recente, Cass. n. 15367 del 2024).
Infatti, per risalente e consolidato insegnamento di questa S.C., sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, per di più conformemente al primo giudice, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione più favorevole circa la pretesa natura retributiva del corrispettivo del patto di non concorrenza; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – ove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006).
2.2. Allo stesso modo e per ragioni analoghe è inammissibile il secondo motivo, pure destinato a criticare una plausibile interpretazione che ha escluso la risoluzione dei patti di non concorrenza antecedenti a quello sottoscritto nel 2004, peraltro
con una censura che non riporta adeguatamente i contenuti rilevanti degli atti sui quali si fonda, in violazione della prescrizione di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza e che vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME