Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20804-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 589/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 1306/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
PATTO DI NON CONCORRENZA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, confermando (seppur con diversa motivazione) la pronuncia del Tribunale della medesima sede, respingendo l’appello della RAGIONE_SOCIALE soccombente, ha in parte -accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la ripetizione della somma di euro 46.273,92 dovuta a titolo di patto di non concorrenza stipulato all’atto dell’assunzione.
La Corte territoriale, pur dichiarando nullo il patto di concorrenza inserito nella lettera di assunzione (in quanto mancante dei requisiti previsti dall’art. 2125 c.c.), ha ritenuto di natura retributiva la somma di Lire 200.000 mensili (euro 103,29) pattuita come compenso, posto che il patto doveva ritenersi stipulato solamente per un triennio (dalla data di assunzione) mentre il compenso era stato erogato per tutta la durata del rapporto di lavoro (1988-marzo 2020) e che tale somma risultava, nel cedolino paga, quale componente fissa della retribuzione.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a un motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con il primo ed unico motivo, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1321.1349, 1362-1371, 1375, 1418-1419, 1423-1424, 2125, 2697, 2702, 27302735, c.c. e 112, 113, 115, 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, correttamente dichiarato la nullità del patto di non concorrenza
stipulato dalle parti ma erroneamente interpretato la lettera di assunzione ritenendo di durata triennale il patto e di natura retributiva il compenso ivi fissato. La sentenza impugnata ha fornito un’argomentazione ingiusta, infondata, contraddittoria nella misura in cui ha ritenuto nullo il patto di prova senza travolgere, altresì, il compenso pattuito per l’obbligazione richiesta al lavoratore alla cessazione del rapporto; invero, si evince con tutta chiarezza che il compenso mensile previsto era inscindi bilmente collegato all’impegno che si pretendeva di porre a carico del lavoratore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; né il pagamento del corrispettivo nel corso del rapporto di lavoro può logicamente deporre per la natura retributiva del compenso.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Come più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 28319 del 2017; conforme, da
ultimo, Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 30137 del 2021; Cass. n. 34687 del 2023).
Nel caso di specie, pur avendo, il ricorrente, richiamato nella rubrica del motivo (tra gli altri anche) gli artt. 1362-1371, non ha in alcun modo illustrato (salvo generici riferimenti all’ingiustizia, erroneità, illegittimità della decisione) quali canoni esegetici la Corte territoriale abbia violato e in quale modo, limitandosi a contrapporre un proprio percorso logicogiuridico.
Questa Corte ha, poi, da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non deAVV_NOTAIOe dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME