Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30045 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
Oggetto
Composta dCOGNOME Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
VENDITA
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME NOME
Consigliere
Cc. 25/09/2024
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2535/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO LATERZA, rappresentato e difeso dCOGNOME avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME e NOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5319/2018 depositata il 21/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli i germani NOME e NOME COGNOME per sentirli condannare ai sensi dell’art. 2932 c.c. al trasferimento della proprietà di tre unità immobiliari facenti parte di un più grande fabbricato sito in Napoli, alla INDIRIZZO, in esecuzione di un contratto preliminare di vendita stipulato in data 29 dicembre 2003. In subordine, chiedeva la ripetizione del contratto per atto pubblico, nonché, in entrambi i casi, il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inadempimento dei convenuti.
L’attore deduceva che gli COGNOME non avevano ottemperato al proprio obbligo di consegna degli immobili derivante dal negozio e che, avendo egli già adempiuto la propria obbligazione con il pagamento integrale del prezzo della vendita, ricorrevano le condizioni per la pronuncia di una sentenza che producesse gli stessi effetti del contratto non concluso. Precisava di essere stato contattato dai germani COGNOME perché si rendesse finanziatore dell’operazione di acquisto di sette immobili sottoposti a procedura di esecuzione a carico del loro genitore e messi all’asta per l’importo totale di € 122.000,00 oltre oneri e spese e di avere ricevuto la promessa che, in caso di esito positivo dell’aggiudicazione, egli avrebbe conseguito tre dei sette appartamenti. Dichiarava di avere, così, consegnato COGNOME COGNOME dapprima la somma di € 35.000,00 necessaria quale deposito per la partecipazione all’asta e, una volta decorsi i termini di legge per l’eventuale aumento del sesto, conseguita l’aggiudicazione definitiva, i restanti € 110.000,00 a
fronte della stipula del preliminare. Riferiva come nel contratto si stabiliva anche l’importo della clausola penale per l’eventuale inadempimento dei promissari venditori in € 45.000,00 nonché, a garanzia di quanto versato a titolo di prezzo di vendita (€ 155.000,00) e del risarcimento per eventuale inadempimento (€ 45.000,00), il rilascio di cambiali per € 200.000,00.
Si costituivano i convenuti assumendo la nullità dell’atto datato 29 dicembre 2003, indicato come preliminare di vendita, nonché il difetto dei presupposti per decretare l’inadempimento non essendo stata la domanda giudiziale neppure preceduta da una formale diffida ad adempiere.
Sempre il COGNOME azionava e protestava due degli effetti cambiari in suo possesso di € 20.000,00 cadauno indicati nella scrittura ma la procedura esecutiva che conseguiva al pignoramento era sospesa in seguito ad opposizione degli COGNOME. Il giudizio di merito veniva riunito a quello di adempimento in forma specifica. Nelle more del giudizio, il COGNOME era imputato, in concorso con AVV_NOTAIO, in un processo penale per i reati di usura e truffa aggravata in relazione alia vendita oggetto del giudizio civile e prima prosciolto dal GRAGIONE_SOCIALEIRAGIONE_SOCIALEP. con sentenza del 10 maggio 2007 e poi condannato dalla Corte d’Appello penale di Napoli in data 29 settembre 2009.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea; dichiarava illegittima la procedura esecutiva e condannava il COGNOME alle spese del giudizio.
Il giudice di prime cure riteneva l’alienazione delle tre unità immobiliari attuata al solo scopo di fornire un’ulteriore garanzia per il pagamento di € 200.000,00 a fronte del prestito di € 155.000,00.
Pertanto, riteneva che il contratto preliminare oggetto di causa non fosse stato stipulato al fine di alienare le tre unità immobiliari al prezzo concordato, bensì allo scopo di ottenere € 45.000,00 , quali interessi sulla somma prestata dal Di COGNOME. Sicché, attesa la rilevabilità d’ufficio della nullità, perveniva alia conclusione che il contratto di cui era chiesta l’esecuzione in forma specifica fosse nullo ai sensi degli artt. 1344 e 2744 c.c. per la sostanziale e consapevole divergenza tra la sua causa tipica e la determinazione causale delle parti, volta ad elidere una norma imperativa.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
COGNOME NOME resisteva al gravame proponendo appello incidentale.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale .
Secondo la Corte territoriale la domanda principale del COGNOME era stata correttamente qualificata come richiesta di sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto inter partes, a norma dell’art. 2932 c.c.. La subordinata richiesta di ritenere già concluso un trasferimento immobiliare, solamente da trasfondere in atto pubblico ai fini della sua opponibilità, non corrispondeva ai plurimi argomenti letterali contenuti nella scrittura del 29 dicembre 2003 che attestavano il carattere puramente obbligatorio dell’accordo.
7.1 L’appellante aveva premesso di avere, come richiesto dal comma 2 dell’art. 2932 c.c., adempiuto integralmente la propria obbligazione, saldando interamente il prezzo d’acquisto e così ancor prima che gli COGNOME si rendessero aggiudicatari definitivi in
sede di asta pubblica, momento a partire dal quale si era verificata la condizione posta all’adempimento della prestazione traslativa.
Sull’assunto del ritardo nell’adempimento rispetto al termine stabilito nella scrittura (cinque giorni dal decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione) il COGNOME insisteva sul diritto alla somma di € 45.000,00 convenuta a titolo di penale contrattuale.
7.2 Nelle sue difese NOME, pur riconoscendo che il COGNOME avesse prestato, in varie tranches nel mese di novembre 2003, la somma di € 155.000,00 a lui e alla sorella NOME affinché potessero partecipare all’asta avanti al Tribunale di Napoli e aggiudicarsi la palazzina sita in Napoli, INDIRIZZO, composta da sette piccole unità immobiliari, pignorata al loro genitore, ribadiva che la scrittura privata, stipulata dopo l’aggiudicazione provvisoria e appena un giorno prima della scadenza del termine per il versamento del saldo del prezzo, avesse causa di garanzia, rimarcando il ruolo di “finanziatore globale” assunto dall’appellante – né amico né parente – il cui unico intento era assicurarsi la restituzione della somma data in prestito, accessoriata dell’ulteriore somma convenuta quale penale.
7.3 La Corte condivideva la ricostruzione del primo giudice allorché questi aveva ritenuto il preliminare sottoscritto con funzione di garanzia, premessa ineludibile perché si potesse disquisire del patto commissorio. Dalla scrittura – ma anche dall’esposizione dei fatti almeno inizialmente comune ai contraddittori – si evinceva chiaramente come al tempo della sua redazione il COGNOME aveva già anticipato COGNOME COGNOME la “prima parte del finanziamento” di € 35.000,00; era altrettanto pacifico tra le parti che la stipula aveva preceduto di appena un giorno il
pagamento del saldo di aggiudicazione direttamente al notaio delegato con la provvista messa a disposizione da questi.
La mera consecuzione degli accadimenti documentava che alla data della stipula (dicembre 2003) gli COGNOME erano già debitori del COGNOME e bisognosi di ulteriore liquidità per poter ultimare il pagamento di aggiudicazione. Questo solo fatto indiziava dello stato soggettivo degli odierni appellati e del perché costoro potessero avere accondisceso sia alla pattuizione di una penale assai elevata (pari a circa un terzo della somma mutuata), sia all’assunzione di trasferire poco meno della metà del compendio immobiliare recuperato dall’asta, rilasciando contemporaneamente cambiali per l’intera somma di € 200.000,00.
Il collegio dava atto che il giudizio penale che aveva visto il COGNOME imputato per il delitto di usura si era definito con l’assoluzione , di talché era errato ogni riferimento al giudicato penale di condanna fatto nella sentenza impugnata. Ciò nonostante, il proscioglimento e le ragioni di questo, con chiarezza espresse alla pagina 10 della sentenza del giudice della nomofilachia, non inficiavano la motivazione del Tribunale quanto al rilevato patto commissorio contenuto nel preliminare né quanto alla nullità di questo per frode alla legge che ben poteva sussistere anche in assenza di convenzione usuraria.
7.4 Secondo la Corte d’Appello i riferimenti nella premessa della scrittura del 29 dicembre 2003 alla qualità del COGNOME di “finanziatore globale” e all’impegno al preliminare (anteriore alla sua stipula) di “reciproca garanzia di tutte le parti” evidenziavano l’interesse dell’odierno appellante alla restituzione della somma data a mutuo piuttosto che all’acquisto degli appartamenti oggetto
del preliminare. Nello stesso senso deponeva, accanto all’impegno al trasferimento degli appartamenti, la clausola sub 7 della scrittura per cui, a garanzia dell’esatto adempimento dei promittenti venditori al trasferimento degli stessi, saranno -e sono stati -rilasciati a beneficio del sig. COGNOME NOME vCOGNOMEa cambiari per l’importo globale del finanziamento da questi erogato e di cui al punto 6 che precede (155.000,00) nonché a titolo di risarcimento danni per eventuale inadempimento, liquidato forfettariamente e concordemente in € 45.000,00, il tutto per € 200.000,00″ . Tale clausola confermava la funzione di finanziamento dell’operazione globalmente intesa e il trasferimento degli immobili da acquistare con il capitale finanziato quale conseguenza dell’inadempimento. L’impegno al trasferimento di cui all’art. 4 invero non poteva essere ritenuto autonomo dalla funzione di garanzia di cui si leggeva nella premessa in quanto era lo stesso art. 5 che indicava il prezzo della vendita (dei tre appartamenti) equivalente a quanto dal COGNOME versato “per finanziare l’operazione di acquisto del lotto subastato (comprensivo di sette appartamenti con accessori e pertinenze) e quindi nella complessiva somma di € 155.000,00”.
Rilevava quindi il monito della Suprema Corte secondo il quale il divieto di patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c. si estendeva a qualsiasi negozio ancorché lecito e quale ne fosse il contenuto impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito (in argomento, Cassazione civile,
sez, III, 02.02.2006, n. 2285; Cassazione civile, sez. III, 27.05.2003, n. 8411).
Il preliminare in oggetto, a prescindere dall’assoluzione definitiva del COGNOME in sede penale, costituiva uno strumento comunque volto a perseguire tale risultato ed a spingere il debitore al pagamento di una somma più elevata rispetto a quella ricevuta a mutuo sotto la coartazione del trasferimento immobiliare di talché correttamente ne era stata dichiarata la nullità per contrarietà al divieto di violazione del patto commissorio.
La stessa Corte di cassazione nell’assolvere il COGNOME dal reato di usura, aveva stigmatizzato il carattere doverosamente alternativo tra la prestazione principale (trasferimento) o l’incameramento della penale che non era stata pattuita per il semplice ritardo, ostandovi l’art. 1383 c.c ..
L’autonomia delle vicende restitutorie comprensive della somma pattuita a titolo di penale era dimostrata dall’emissione di cambiali, due delle quali portate all’incasso, protestate e azionate esecutivamente. La giustificazione per cui esse avrebbero riguardato solo la “penale” non era convincente in quanto la mancanza di una preventiva diffida ad adempiere al trasferimento non consentiva al tempo di ritenere in mora la parte promittente venditrice.
Ed invero, non constava che il COGNOME avesse mai convocato i “promittenti venditori” innanzi ad un notaio per la stipula del contratto definitivo di compravendita, né allo scadere del termine (di appena cinque giorni dall’aggiudicazione) previsto nella scrittura privata, né successivamente ad esso (certamente non “essenziale”), la qual cosa confermava ulteriormente che i suoi
desiderata non attenessero COGNOME immobili, quanto al denaro, e che i primi fossero solo uno strumento coercitivo per l’ottenimento della restituzione del secondo con la penale pattuita (maturata, secondo il COGNOME, con il solo decorso di cinque giorni dal decreto di aggiudicazione degli immobili subastato, senza necessità di alcuna diffida e o messa in mora per l’adempimento il che si spiegava solo con il disinteresse ad esso).
Del resto, il COGNOME aveva posto in esecuzione gli effetti cambiari corrispondenti, nelle sue dichiarate intenzioni, alla penale. Proprio il fatto di avere ritenuto l’inadempimento (presupposto del danno così forfettizzato) documentava – per fatto dello stesso creditore – che l’esecuzione in forma specifica del preliminare non era realmente voluta.
La stessa difesa appellante era stata costretta a dichiarare (pag. 17 dell’appello) che “unicamente laddove i sig.ri COGNOME non avessero adempiuto alla loro obbligazione nel termine pattuito, solo allora, in via alternativa al trasferimento degli immobili e rinunciando ad esso il sig. COGNOME avrebbe potuto legittimamente chiedere la restituzione del prezzo versato per l’acquisto dei tre appartamenti, azionando le cambiali emesse per € 155.000,00 nonché, a titolo di risarcimento del danno, porre in esecuzione le cambiali incorporanti l’ammontare pattuito a titolo di clausola penale”.
Sennonché di queste cambiali pacificamente consegnate dal COGNOME questi non aveva giammai offerto la restituzione, avendo invece agito per il sequestro per importo ad esse equivalente ed esecutivamente con due di queste.
In definitiva, la Corte territoriale ravvisava proprio nell’emissione delle cambiali la duplicità dei “negozi”: il preliminare di vendita e il finanziamento, costituente la premessa anche del primo.
Se – invero – tutto fosse stato garanzia dell’adempimento si sarebbe assistito all’assurdo che la somma finanziata era stata garantita dalla promessa di trasferimento immobiliare e l’adempimento del trasferimento immobiliare dal rilascio delle cambiali per somma equivalente al capitale finanziato accessoriato del danno rispetto all’inadempimento traslativo il cui tentato incasso documentava come il trasferimento immobiliare non fosse stato preteso né ritenuto evidentemente possibile.
Si osservava che testualmente l’art. 7 della scrittura, cui già si era fatto riferimento, prevedeva che la garanzia dell’esatto adempimento del trasferimento immobiliare era pari “all’importo globale del finanziamento da questi erogato . . . nonché a titolo di risarcimento danni per eventuale inadempimento”, con innegabile contraddizione tra la garanzia e l’inadempimento già con essa acquisito come dato certo. Ciò dimostrava la marginalità del trasferimento immobiliare nell’economia generale del contratto, anche in ragion del fatto che la possibilità di trascrivere il preliminare di per sé era garanzia del trasferimento.
Sfuggiva il senso di un danno da inadempimento cautelato a sua volta da cambiali immediatamente esigibili prima della sua verifica e a prescindere dalla trasferibilità opzionata con il rimedio dell’art. 2932 c.c ..
Se, come affermava l’appellante, la reale intenzione delle parti alla stipula del preliminare fosse stato trasferire al Di COGNOME tre
appartamenti in maniera di utilizzare il corrispettivo della cessione immobiliare diversamente impossibile (stante il pignoramento) per conseguire all’asta tutti e sette gli appartamenti appresi dai creditori non si spiegava la complessa premessa che si leggeva nel preliminare stesso che aveva fatto dire che il COGNOME fosse un “associato in partecipazione” e che la sua funzione fosse stata quella di un finanziatore globale dell’operazione.
In realtà non si coglieva il senso del contratto atipico di “associazione in partecipazione” se non proprio valorizzando la funzione di finanziamento dell’operazione che era dunque preminente su ogni altra causa.
In conclusione, l’ operazione negoziale, vista la accertata causa finanziaria, violava il divieto del patto commissorio in quanto integrava un’alienazione a scopo di garanzia, ancorché fosse escluso il delitto di usura.
Alla declaratoria di nullità del contratto preliminare conseguiva il rigetto della domanda attorea ex art. 2932 c.c..
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
10 Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame dei fatti contenuti nel preliminare. Omissione che ha indotto il giudice a quo a negare efficacia al preliminare di compravendita
inter partes . Violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art.360 , n. 5, c.p.c.
Secondo il ricorrente la Corte avrebbe omesso di considerare e scrutinare il preliminare di compravendita inter partes nel suo contenuto relativo ai fatti in esso esposti e nell’accertamento della “causa” del contratto stesso, palesemente funzionali alla volontà delle parti, le quali hanno voluto esclusivamente la compravendita dei mini appartamenti oggetto del preliminare, e non certo l’apodittico “finanziamento” frutto della scaltrezza e del doloso comportamento di parte debitrice, finalizzati unicamente ad evitare l’adempimento della obbligazione assunta per il trasferimento dei 3 immobili.
Tale omissione integrerebbe la violazione dell’art. 1362 c.c. atteso che la Corte territoriale si è, invece, abbandonata alla ricerca spasmodica di indizi per la ricerca di un inesistente patto commissorio.
La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la vera causa del contratto che i contraenti hanno focalizzato sulla compravendita dei tre miniappartamenti, non avrebbe per nulla valutato la personalità dei contraenti, piccolo imprenditore edile COGNOME‘COGNOME, dipendente comunale e coltivatore di un “fazzoletto di terra” il COGNOME.
L’COGNOME sottoposto ed esecuzione immobiliare dell’intera palazzina voleva recuperare almeno 4 unità, utilizzando il danaro altrui e, nel contempo, realizzare un ‘ operazione economica, facendo partecipar all’asta pubblica, e quindi, facendo acquistare ai propri figli i 7 appartamenti per € 122.000,00 (prezzo più volte così ribassato) avendone già rivenduti tre al COGNOME al prezzo di €
155.000,00, ottenendo così un surplus di € 33.000,00 e ritrovandosi proprietario di quattro mini appartamenti.
Il motivo del COGNOME era di acquistare i tre miniappartamenti per € 155.000,00, che avevano un valore di mercato superiore al doppio, come da valutazione effettuata dal C.T.U. della Procura della Repubblica nel corso del processo di usura.
Il “legittimo affare” del COGNOME risiedeva nell’acquistare con soli € 155.000,00 tre miniappartamenti del valore indicato dal C.T.U. della Procura in € 450/480.000,00, da destinare ai tre figli. Con la evidente conseguenza che egli non aveva alcun vantaggio a lucrare gli interessi sul fantomatico prestito (dal quale peraltro volendo seguire la tesi avversa- avrebbe ricavato soltanto € 45.000,00), se tale erano le valute delle cambiali rilasciate a titolo di penale, e che secondo l’ipotesi accusatoria simulavano gli interessi usurari” o il controvalore dell’illecito patto commissorio.
La fattispecie in esame, invece, concretizzerebbe l’ipotesi di vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c. e, dunque, la causa negoziale per entrambi i soggetti sarebbe lecita.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Falsa applicazione dell’arti. 2744 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Inapplicabilità della indicata norma. Travisamento dei fatti.
Nella specie non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione dell’artt. 2744 c.c.
Tra le parti non è stato affatto previsto che in caso di mancato pagamento del debito si potesse dar luogo al trasferimento dei beni, ma esattamente l’inverso, e cioè che in caso di mancato trasferimento dei tre appartamenti per il quali il COGNOME aveva già pagato il prezzo, egli avrebbe avuto diritto alla restituzione della
somma anticipata (€ 155.000,00) oltre la penale concordata (€ 45.000,00), per la quale erano state rilasciate cambiali quale mezzo di comoda e pronta soluzione.
Quindi l’obbligazione principale risiederebbe nel trasferimento dei beni, e quella alternativa nella restituzione della somma e della penale.
Inoltre, sotto diverso profilo, il patto commissorio invocato dCOGNOME COGNOME risiederebbe in un negozio simulato. E, se così, essi avrebbero dovuto fornire la prova della simulazione, con tutte le implicazioni in ordine al regime probatorio.
Mancherebbe anche l’approfittamento dello stato di bisogno, infatti le parti non hanno affatto trattato il prezzo, né si sono posti il problema di fissare il valore dei beni promessi in vendita, ma si sono riportate al valore fissato dal Giudice dell’Esecuzione per l’asta pubblica. Si trattava, infatti, del processo esecutivo N. 274/91 presso il Tribunale di Napoli – come lealmente esposto nella premessa del preliminare -avente ad oggetto sette unità immobiliari formanti un unico lotto, il cui prezzo di stima era stato più volte ribassato per effetto di plurime “aste deserte”, e ridotto a soli € 122.000,00.
La rilevante riduzione del prezzo base avrebbe indotto il debitore NOME COGNOME, attraverso il noto accordo con il COGNOME, a salvare la maggior parte del patrimonio (quattro appartamenti) ed impegnando i figli a trasferirne soltanto i rimanenti tre al COGNOME, con enorme loro vantaggio economico divenendo nuovamente proprietari di 4 appartamenti.
Quindi, non solo il presunto “approfittamento dello stato di bisogno” degli NOME non è affatto configurabile, ma sarebbero
stati essi NOME ad approfittare della disponibilità del Di COGNOME, e non viceversa.
2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Il ricorrente, con il primo motivo, censura la sentenza sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti che sarebbe costituito dal contratto preliminare e poi allo stesso tempo lamenta l’erronea interpretazione del contra tto in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
Già sulla base della stessa prospettazione del motivo risulta evidente come la prima censura sia del tutto infondata. Non vi è stato alcun omesso esame del contratto preliminare che, al contrario, ha costituito l’oggetto del giudizio sul quale si è fondata tanto la sentenza di primo grado che quella di appello. Né, peraltro, può ipotizzarsi un omesso esame del contenuto del contratto in relazione alla sua causa che riflette piuttosto un problema di interpretazione del contenuto negoziale che è la seconda censura svolta con il primo motivo dal ricorrente.
2.2 Tale censura, tuttavia, si rivela inammissibile. Il ricorrente, infatti, lamenta l’erronea interpretazione del contratto che, a suo dire, non avrebbe una causa di garanzia del prestito effettuato in favore degli COGNOME, essendo piuttosto un accordo con il quale le parti avevano pattuito che in luogo della restituzione della somma mutuata venissero trasferiti tre dei sette appartamenti messi all’asta. In altri termini, il ricorrente avrebbe offerto in pagamento per l’acquisto dei tre appartamenti la som ma oggetto del
finanziamento e la penale contrattualmente prevista era solo a garanzia del mancato trasferimento degli immobili.
2.3 In proposito è utile richiamare i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale e, in primo luogo, quello secondo cui: l’interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 ss. c.c. ( ex plurimus Sez. L, Sent. n. 10745 del 04/04/2022).
In secondo luogo, deve richiamarsi l’insegnamento secondo cui: né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Infatti per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra ( ex plurimus Sez. L, Ord. n. 18214 del 2024, Sez. 1, Ord. n. 27136 del 2017, Sez. L, Sent. n. 17168 del 2012).
Inoltre, nell’interpretazione del contratto, l’elemento letterale che comunque è il criterio principale per la ricostruzione della volontà delle parti va integrato con gli altri criteri di interpretazione,
avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e, quindi, alla relativa causa concreta.
Da un lato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si afferma che: L’art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile ( ex plurimus Sez. 2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 -01; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678 01). Dall’altro, si aggiunge che il criterio letterale va integrato, nell’obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità COGNOME interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Dunque l’interprete nel ricercare la comune intenzione dei contraenti deve indagare il senso letterale delle parole, alla luce dell’integrale contesto negoziale, ai sensi dell’art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui COGNOME artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una
circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi ( ex plurimus Sez. L, Sent. n. 24699 del 2021, Rv. 662267 conf. Sez. 3, Ord. n. 34795 del 2021, Rv. 663182; Sez. 2, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017, Rv. 643530 – 01).
Con specifico riferimento alla tematica in esame, inoltre, si è evidenziato che l’esistenza del patto commissorio, o, più in generale, la configurazione di un intento elusivo del relativo divieto legale, va verificata non soltanto in riferimento al tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, bensì in considerazione della funzione economica che, in pratica, la fattispecie negoziale posta in essere mira a conseguire. Il criterio sostanzialistico e funzionale impone una disamina che non sia limitata alla mera verifica delle clausole contenute negli accordi sottoscritti tra le parti. Tanto più che, in presenza di un divieto legale del patto commissorio, è quantomeno improbabile che il contratto, mediante il quale il predetto accordo illecito venga, in ipotesi, realizzato, possa contenere clausole il cui tenore letterale valga a disvelare esplicitamente l’intento elusivo perseguito dai contraenti. Il giudice di merito, nello svolgimento di tale decisiva funzione di indagine, non può limitarsi all’esame delle sole espressioni usate dai contraenti nel contratto che si assume concluso, o nei contratti che si assumono conclusi, in violazione del divieto legale, né pretendere che in detti negozi sia esplicitamente “confessato” dalle parti l’intento elusivo del divieto (in tema, cfr.
ancora Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004, Rv. 574758, cit.).
2.4 Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali, l’interpretazione del contratto preliminare in oggetto fornita dalla Corte d’Appello , secondo cui la causa dell’operazione era di finanziamento e tale causa era preminente su ogni altra eventualmente ricavabile dal contratto, non viola alcuno dei criteri legali di interpretazione.
La suddetta interpretazione, infatti, si fonda tanto sul tenore letterale del contratto, quanto sulla complessiva operazione negoziale e sul comportamento delle parti in relazione alla sequenza degli accadimenti in coerenza con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale.
Infatti, la Corte d’Appello ha valorizzato l’espressione utilizzata nella premessa del contratto dove si legge che NOME COGNOME era finanziatore globale dell’operazione, e l’impegno al preliminare (anteriore alla sua stipula) di “reciproca garanzia di tutte le parti ‘ circostanze che evidenziavano l’interesse del ricorrente alla restituzione della somma data a mutuo piuttosto che all’acquisto degli appartamenti oggetto del preliminare. Nello stesso senso deponeva, accanto all’impegno al trasferimento degli appartamenti, la clausola sub 7 che prevedeva il rilascio in favore del COGNOME di vCOGNOMEa cambiari corrispondenti all’importo globale del finanziamento erogato (155.000,00), nonché a titolo di risarcimento danni per eventuale inadempimento, liquidato forfettariamente e concordemente in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), il tutto per Euro 200.000,00 (duecentomila/00). Anche tale clausola confermava la funzione di
finanziamento dell’operazione globalmente intesa e confermava il fatto che il preliminare costituisse uno strumento volto a perseguire il risultato di garanzia per spingere il debitore al pagamento di una somma più elevata rispetto a quella ricevuta a mutuo sotto la coartazione del trasferimento immobiliare di talché correttamente ne è stata dichiarata la nullità per contrarietà al divieto di violazione del patto commissorio.
Conclusivamente sul punto deve ripetersi che l’ interpretazione del contratto preliminare in oggetto operata dalla Corte d’Appello non viola alcun criterio interpretativo ed essendo del tutto plausibile si sottrae al sindacato di questa Corte. Del resto, il ricorrente si limita a contrapporre a tale interpretazione della volontà dei contraenti e della causa del negozio un’altra senza indicare quale sia effettivamente il criterio ermeneutico violato e addirittura fondando l’erronea interpretazione sull’omesso esame del contratto stesso. Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’appello ha ritenuto che non potesse accedersi alla tesi riproposta circa il ricorrere di un’obbligazione alternativa, il trasferimento degli immobili o la restituzione della somma mutuata.
2.5 Sulla base della suddetta interpretazione del contratto risulta parimenti infondata anche la censura svolta con il secondo motivo di violazione dell’art. 2744 c.c. .
Infatti, una volta individuata la causa del contratto in un finanziamento a garanzia della quale è stabilito l’obbligo di trasferire gli immobili, la complessiva operazione negoziale viola il divieto del patto commissorio, in quanto integra un’alienazione a scopo di garanzia.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: In materia di patto commissorio, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.
In materia, la casistica è ampia e variegata e, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1907 del 1989, si è abbandonato il criterio formalistico precedentemente seguito, fondato sull’interpretazione letterale dell’art. 2744 c.c., preferendo ad esso il criterio ermeneutico, basato invece sull’indagine funzionale dell’impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti, e finalizzato ad una più efficace tutela, tanto del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio, che del principio generale della par condicio creditorum , in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge.
Nella giurisprudenza di questa Corte, il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nullità radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore (Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563612).
In proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l’assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dCOGNOME strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (Sez. 2 – , Sentenza n. 23553 del 27/10/2020, Rv. 659604 – 01).
Infatti, in materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell’ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell’altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione (Sez. 2, Sentenza n. 4262 del 20/02/2013, Rv. 625261 – 01). Va infine tenuto conto che “In tema di patto commissorio, l’automatismo del vietato trasferimento di proprietà del bene costituisce un connotato della figura tipica di cui alla previsione dell’art. 2744 c.c., mentre nelle ipotesi in cui non vi sia stata la concessione di pegno o ipoteca e l’illegittima finalità venga realizzata indirettamente in virtù di strumenti negoziali preordinati
a tale particolare scopo, il requisito dell’anzidetto automatismo non può ritenersi esigibile, giacché la sanzione della nullità deriva dall’applicazione dell’art. 1344 c.c., per snaturamento della causa tipica del negozio, piegata all’elusione della norma imperativa di cui al citato art. 2744 c. c. In siffatti casi la coartazione del debitore, preventivamente assoggettatosi alla discrezione del creditore, è “in re ipsa”, non disponendo il medesimo di alcuna possibilità di evitare la perdita del bene costituito in sostanziale garanzia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5426 del 05/03/2010, Rv. 611785, cit.) ovvero di recuperarne la proprietà, ove quest’ultima sia già stata trasferita al creditore in spregio al divieto in esame. Quel che rileva, in definitiva, non è la forma negoziale utilizzata, bensì ‘… l’assetto di interessi complessivo …” realizzato dalle parti, che deve essere “… tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dCOGNOME strumenti negoziali destinati alla sua attuazione
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Omessa e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per non aver la Corte territoriale sanzionato l’eccezione nuova (”patto commissorio”) proposta in grado di appello, rispetto all’eccezione difensiva (“illecito da usura”) proposta in primo grado.
Nella fase dell’appello civile proposto dall’odierno ricorrente, gli COGNOME hanno modificato la loro linea difensiva, non più fondata sull’usura, ma questa volta eccependo la configurazione di un patto
commissorio. Trattasi, quindi, di eccezione nuova come tale inammissibile in appello a norma dell’art. 345 c.p.c. 2° comma.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo, deve osservarsi come anche la pronuncia di primo grado aveva affermato la nullità del contratto per violazione del patto commissorio e perché in frode alla legge. Di conseguenza nessuna violazione dell’art. 345 è prospettabile nel caso in esame.
Peraltro, l’appello del ricorrente, motivato con riguardo alla validità del contratto posto in essere, ha in ogni caso riaperto la cognizione della Corte d’Appello sull’intera questione ad essa demandata, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente a tutti gli aspetti coinvolti. A tal proposito deve ribadirsi che il giudice d’appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dCOGNOME atti ritualmente acquisiti al processo (Sez. 3, Sent n. 34590 del 2023).
Infatti la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi ( Sez. 3, Ord. n. 4867 del 2024).
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Omessa pronunzia su una delle domande. Error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione di norme di diritto.
Il ricorrente, nel giudizio di appello aveva chiesto in via subordinata, in caso di non accoglimento delle domande principali, di condannare i convenuti alla restituzione della somma di € 155.000,00 corrisposta dal COGNOME e, in ogni caso, a disporre la condanna degli appellati inadempienti al pagamento a titolo di risarcimento danno, della somma di € 45.000,00, come convenzionalmente pattuito dalle parti nel negozio tra esse stipulato o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
La sentenza gravata non ha per nulla esaminato la riportata domanda, riproposta con l’atto di appello, della quale non vi è cenno né nella motivazione né nella statuizione.
I ricorrenti chiedono alla Corte di cassazione di decidere nel merito sulla domanda di restituzione ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Come evidenziato dalla parte controricorrente non vi è stata alcuna omessa pronuncia della Corte d’Appello, che invece ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda di restituzione. Infatti, a pag. 6 della sentenza impugnata (ultimi righi) si legge testualmente che: nelle conclusioni licenziate con la citazione di appello è contenuta con carattere di novità la pretesa restitutoria della somma mutuata di cui non si legge in alcun atto del primo grado del giudizio e su cui a tacere della menzione dell’obbligo relativo nella parte motiva della sentenza gravata non vi è stata
alcuna pronuncia del giudice di primo grado che si è conformato al principio della domanda .
Di conseguenza la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è infondata. D’altra parte, lo stesso ricorrente riferisce che in primo grado ha domandato solo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dei promittenti venditori. Peraltro, nella specie, la eccezione di nullità del contratto era stata formulata sin dal primo grado del giudizio, sicché ben poteva il COGNOME chiedere, in caso di accoglimento della contrapposta eccezione, la restituzione di quanto prestato. Ne consegue che l’effetto restitutorio derivante dalla dedotta nullità non può essere ricondotto, in via interpretativa, alla domanda – proposta nella specie di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento. In conclusione, la censura di omesso esame è infondata e inoltre risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità la statuizione del la Corte d’Appello che ne ha evidenziato il carattere di novità essendo precluso, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., l’esame d i una domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova (vedi Sez. 2, Ord. n. 28722 del 2022 sez. 2, Sentenza n. 2562 del 02/02/2009).
In proposito costituisce principio consolidato quello secondo cui in caso di mancanza di una “causa adquirendi” in ragione della dichiarazione di nullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire, comunque, meno del vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. In tal
caso, tuttavia, la condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza della nullità o risoluzione del contratto, presuppone l’espressa domanda di parte (vedi Sez. 2, Sent. n. 24915 del 18/08/2022). In ogni caso, premesso che in tal caso l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, è solo la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del ‘ solvens ‘ di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Sez. 2 – , Ordinanza n. 14013 del 06/06/2017, Rv. 644476 – 01).
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 7800 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione