Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35188 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 35188 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n. 18647/2022 R.G. proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: EMAIL)
-ricorrenti principali – e da NOME COGNOME, rappresentato ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice generale NOME COGNOME, e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: EMAIL)
-ricorrenti incidentali –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME e NOME COGNOME
-controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n.
262/2022 pubblicata il 22 aprile 2022
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi
Uditi per i ricorrenti principali l’AVV_NOTAIO e per i ricorrenti incidentali l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
Con tre distinti atti pubblici di compravendita rogati, il primo, dal AVV_NOTAIO COGNOME il 27 marzo 1991, gli altri due, dal AVV_NOTAIO COGNOME il 3 ottobre e l’8 novembre 1991, preceduti dalla stipula di contratti preliminari recanti le date del 14 novembre 1989 e del 27 marzo 1990, NOME COGNOME trasferiva ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME e ai coniugi NOME COGNOME, fratello di NOME, e NOME COGNOME quattro diverse unità immobiliari di sua proprietà site in INDIRIZZO Marea, frazione del Comune di Rometta (ME), facenti parte del complesso edilizio denominato ‘La Noria’.
A distanza di alcuni anni dalle summenzionate alienazioni, con atto pubblico per AVV_NOTAIO COGNOME del 15 aprile 1996 -che rettificava il contenuto del precedente atto del 4 luglio 1994 a rogito del medesimo notaio –AVV_NOTAIO, successore universale del defunto coniuge NOME COGNOME, cedeva a NOME COGNOME, fino alla concorrenza di 270.000.000 di lire, il credito risarcitorio da lei vantato nei confronti del Comune di Messina, , come da scrittura privata ricognitiva di debito sottoscritta in pari data.
Gli immobili acquistati dai coniugi NOMECOGNOME e NOMECOGNOME in virtù degli atti di compravendita innanzi indicati venivano
da questi in sèguito trasferiti a terzi nell’arco di tempo compreso fra il 22 febbraio 1994 e il 28 febbraio 2001.
Sulla scorta di tale premessa fattuale, NOME COGNOME -in proprio e nella qualità di erede della madre NOME COGNOME, nel frattempo deceduta -conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, i sunnominati coniugi NOMECOGNOME e NOMECOGNOME, chiedendo: (a)di dichiarare la nullità e l’inefficacia dei preliminari di vendita del 14 novembre 1989 e del 27 marzo 1990, nonchè dei contratti definitivi del 27 marzo 1991, 3 ottobre 1991 e 8 novembre 1991 stipulati dal defunto padre NOME COGNOME; (b)di dichiarare la nullità o altrimenti di pronunciare l’annullamento dell’atto di cessione di credito sottoscritto da NOME COGNOME il 15 aprile 1996 e di quelli ulteriori ad esso collegati; (c)di condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da essa istante in conseguenza della perdita della proprietà dei beni trasferiti in loro favore dal prefato NOME COGNOME.
Deduceva l’attrice: che i trasferimenti immobiliari compiuti dal defunto padre dovevano ritenersi solo fittizi, in quanto la loro reale funzione era consistita nel garantire ai simulati acquirenti la restituzione di prestiti usurari ricevuti dal simulato alienante, o altrimenti nulli per frode alla legge, siccome volti ad aggirare il divieto del patto commissorio; che doveva considerarsi invalida anche la cessione di credito fatta da NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, siccome ugualmente collegata alla restituzione dei prestiti da quest’ultimo accordati ad NOME COGNOME a condizioni usurarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre a contestare la fondatezza delle avverse pretese, chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna della COGNOME al pagamento della somma di 139.443,36 euro (equivalenti a 270.000.000 di lire), di cui sostenevano di essere creditori in forza della richiamata scrittura privata del 15 aprile 1996, con l’aggiunta
degli interessi moratori al tasso convenzionale ivi indicato.
All’esito del giudizio, con sentenza del 5 marzo 2010, il Tribunale adìto respingeva tanto le domande principali quanto le spiegate riconvenzionali, compensando interamente fra le parti le spese processuali.
Tale decisione veniva appellata in via principale dalla COGNOME e in via incidentale dai coniugi NOMECOGNOME e NOMECOGNOME davanti alla Corte distrettuale di Messina.
Gli impugnanti insistevano per l’accoglimento delle rispettive domande, disattese dal primo giudice.
Dichiarata nelle more del giudizio la morte della COGNOME, si costituivano in qualità di suoi successori universali il coniuge superstite e le figlie NOME, NOME e COGNOME NOME.
Con sentenza non definitiva n. 15/2018 del 15 gennaio 2018 la Corte peloritana dichiarava la nullità dei contratti preliminari e definitivi di compravendita stipulati da NOME COGNOME con i coniugi NOMECOGNOME e NOMECOGNOME e riconosceva il diritto della sua avente causa NOME COGNOME ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà degli immobili che avevano formato oggetto delle alienazioni, nel frattempo ceduti a terzi dagli acquirenti.
Con separata ordinanza in pari data, la stessa Corte disponeva l’espletamento di due distinte consulenze tecniche d’ufficio: una, di natura contabile, volta a stabilire «l’ammontare delle somme erogate da COGNOME NOME e COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME e delle somme erogate in favore del predetto COGNOME NOME da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel periodo temporale compreso tra il 14/11/1989 ed il 15/04/1996» ; l’altra, di natura estimativa, intesa a determinare «il valore di mercato degli immobili trasferiti con gli atti pubblici in AVV_NOTAIO del 27/03/1991, in AVV_NOTAIO del 03/10/1991 ed in AVV_NOTAIO dell’08/11/1991, alla data dei rispettivi atti, con
specificazione dei mutui eventualmente gravanti su ciascun immobile e dell’ammontare dei ratei di ammortamento che risultavano non pagati al momento del trasferimento» .
Contro la citata sentenza non definitiva NOME, NOME, NOME e NOME e i coniugi NOME e NOME COGNOME proponevano ricorso immediato per cassazione, che veniva respinto da questa Corte con ordinanza n. 29871/2019 del 18 novembre 2019.
Il giudizio d’appello, che nel frattempo era proseguito, si concludeva con la pronuncia della sentenza definitiva n. 262/2022 del 22 aprile 2022, con la quale la Corte messinese così statuiva: (1)condannava in solido NOMENOME, NOME e COGNOME NOME a pagare alla COGNOME, a titolo risarcitorio, la somma di 90.262,12 euro, oltre agli interessi legali; (2)condannava in solido i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME a pagare alla COGNOME, a titolo risarcitorio, la somma di 12.191,03 euro, oltre agli interessi legali; (3)respingeva, nel resto, l’appello principale; (4)rigettava integralmente il gravame incidentale; (5)condannava in solido NOMENOME, NOME e COGNOME NOME, da un lato, NOME e NOME COGNOME, dall’altro, a rifondere alla COGNOME i ¾ delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle relative alle espletate consulenze tecniche d’ufficio, disponendo la compensazione dei residui oneri di lite.
Avverso quest’ultima sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 24 maggio 2022, hanno proposto separati ricorsi per cassazione NOME, NOME, NOME e NOME, da una parte, e i coniugi NOME COGNOME -rappresentato dalla procuratrice generale NOME COGNOME -e NOME COGNOME, dall’altra.
Ai suddetti ricorsi ha resistito NOME COGNOME mediante la notifica di due distinti controricorsi.
Per la trattazione dei ricorsi è stata fissata l’odierna pubblica
udienza.
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, mentre i ricorrenti principali e la controricorrente hanno depositato sintetiche memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Riunione dei ricorsi
Deve preliminarmente ordinarsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi separatamente proposti da NOMENOME, NOME e COGNOME NOME e da NOME e NOME COGNOME, precisandosi che il primo va qualificato come principale, per essere stato notificato anteriormente al secondo, da considerare, invece, incidentale, pur se non proposto nella forma del controricorso (sull’argomento si vedano, ex ceteris , Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015).
2)Illustrazione dei motivi di gravame
2.1)Ricorso principale
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
2.1.1 Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194 e 198 c.p.c..
Si assume che avrebbe errato la Corte messinese nel negare al AVV_NOTAIO.t.u. contabile AVV_NOTAIO -sul presupposto che si rendesse all’uopo necessario il consenso della COGNOME, da questa tuttavia negato -la possibilità di esaminare i documenti prodotti dai COGNOME nel corso delle operazioni peritali; tanto più che, con ordinanza del 13 maggio 2019, la stessa Corte aveva rimarcato l’insufficienza della documentazione versata in atti ai fini dell’utile espletamento delle indagini commesse all’ausiliario.
Risulterebbe, pertanto, violato l’art. 198 c.p.c., il quale, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3086/2022, consente al c.t.u. contabile di acquisire, a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, persino documenti diretti a
provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
2.1.2 Con il secondo motivo, prospettante la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, ( sic ), c.p.c. e dell’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, si lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza per aver ritenuto inammissibile la produzione in grado d’appello dei documenti innanzi indicati, sebbene l’esigenza della loro acquisizione al processo fosse emersa soltanto a sèguito della sentenza non definitiva n. 15/2018 pronunciata dalla Corte peloritana, sì da non potersi imputare ai COGNOME di non averli depositati già in primo grado, e quantunque si trattasse di documenti indispensabili ai fini dell’accertamento della verità materiale.
2.1.3 Con il terzo motivo sono contestati l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e la conseguente nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. per illogicità e incoerenza della motivazione.
Si rimprovera alla Corte d’Appello di aver irrazionalmente negato al consulente la possibilità di esaminare i nuovi documenti prodotti dai NOME durante lo svolgimento delle operazioni peritali, dopo che essa stessa aveva sottolineato la lacunosità e l’incompletezza della documentazione acquisita al processo.
2.2)Ricorso incidentale
Anche il ricorso incidentale è articolato in tre motivi.
2.2.1 Con il primo motivo viene fatta valere la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello accolto la domanda risarcitoria proposta dalla COGNOME pur in difetto di idonea prova dei fatti costitutivi dell’avanzata pretesa.
Si evidenzia, al riguardo, come dalle stesse allegazioni dell’attrice emergesse che l’immobile trasferito dal suo defunto padre ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, sul quale gravava
un pignoramento trascritto a favore di un istituto bancario, era stato successivamente all’asta dal predetto NOME in seno alla procedura esecutiva pendente a carico del venditore: da ciò si sarebbe dovuto inferire che la perdita della proprietà del bene da parte del de cuius era avvenuta in modo legittimo.
2.2.2 Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell’art. 345 c.p.c..
Si sostiene che avrebbe sbagliato il collegio peloritano nel non ammettere la produzione in appello dei nuovi documenti allegati dai COGNOME –COGNOME alla comparsa conclusionale depositata l’11 dicembre 2020 -consistenti in copia del decreto di trasferimento emesso in favore di NOME COGNOME nell’àmbito della procedura esecutiva suindicata, del provvedimento di correzione di un errore materiale in esso contenuto e delle relative note di trascrizione -, giacchè quei documenti risultavano indispensabili ai fini del decidere e la necessità della loro acquisizione si era potuta apprezzare soltanto a sèguito della pronuncia della sentenza non definitiva n. 15/2018.
2.2.3 Con il terzo motivo è prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto della circostanza, pacifica e comunque documentalmente comprovata, che l’immobile trasferito da NOME COGNOME ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME era stato successivamente venduto all’asta su istanza dei creditori dell’alienante, con la conseguenza che quest’ultimo non aveva subìto alcun danno per effetto dell’atto traslativo dichiarato nullo.
3)Esame dei motivi
3.1)Ricorso principale
3.1.1 Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Non sussiste la denunciata violazione di legge, avendo la Corte
d’Appello di Messina, in corretta applicazione dell’art. 198, comma 2, c.p.c., negato al c.t.u. contabile AVV_NOTAIO COGNOME la possibilità di esaminare i documenti prodotti dai COGNOME nel corso delle operazioni peritali, in difetto del consenso della COGNOME, che alla loro acquisizione si era recisamente opposta.
La soluzione interpretativa accolta dal collegio peloritano si conforma, infatti, al chiaro tenore letterale della citata norma, la quale espressamente statuisce che, in materia di consulenza contabile, l’ausiliario può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa, ma soltanto dopo aver sentito le parti e «previo consenso di tutte», precisando che, in ogni caso, di tali documenti e registri non può farsi menzione nei processi verbali o nella relazione «senza il consenso di tutte le parti».
Essa, inoltre, si pone in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 3086/2022, hanno affermato che il consulente incaricato dal giudice di effettuare un esame contabile può sì acquisire tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, ma pur sempre nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio prevista dalla suddetta norma.
Il doveroso rispetto del presupposto condizionante del «previo consenso» di tutte le parti è stato ribadito nelle successive pronunce delle sezioni semplici, uniformatesi all’arresto del massimo organo nomofilattico (cfr. Cass. n. 34600/2022, Cass. n. 5370/2023, Cass. n. 22880/2023), al quale anche questo Collegio intende dare continuità.
Ne consegue il rigetto della censura in disamina.
3.1.2 Il secondo motivo è anch’esso infondato.
Ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nella versione, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate
dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, la produzione in appello di nuovi documenti è ammessa, oltre che nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, anche quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
Nel caso di specie, i COGNOME non hanno affatto dimostrato che i documenti che intendevano sottoporre all’esame del c.t.u. contabile nominato in appello non potessero essere prodotti già in primo grado, ad esempio perché reperiti soltanto in un successivo momento.
D’altro canto, ammesso pure che quei documenti risultassero indispensabili ai fini della decisione della causa, la loro produzione in secondo grado sarebbe stata in ogni caso ammissibile soltanto se effettuata in sede di costituzione, giusta quanto disposto dagli artt. 163, comma 3, n. 5) e 166 c.p.c., richiamati dai successivi artt. 342, comma 1, e 347, comma 1, stante l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del giudizio e avuto riguardo alla mancanza, nella disciplina del grado d’appello, di una disposizione come quella dell’art. 183, comma 6 (già 5), o del previgente art. 184, comma 1, c.p.c., che attribuisca al giudice il potere di assegnare alle parti ulteriori termini, dopo la loro costituzione, per l’eventuale integrazione documentale; e ciò a meno che si fosse trattato -ma così non era -di documenti di formazione successiva (cfr. Cass. n. 20448/2023, Cass. n. 11510/2014, Cass. n. 12731/2011).
La doglianza sollevata dai ricorrenti appare, pertanto, priva di pregio.
3.1.3 Il terzo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Per costante giurisprudenza di legittimità, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve concernere non già una semplice questione o un punto, bensì un vero e proprio ‘fatto’ in
senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.
Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione e rivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15860/2019).
Orbene, con il mezzo di gravame in scrutinio i ricorrenti non prospettano l’omesso esame di un fatto, nell’accezione indicata, ma imputano alla Corte distrettuale di non aver ; in particolare, essi si dolgono del fatto che il giudice d’appello, da un lato, , dall’altro, , per poi .
Sennonchè, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di
«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
Nella presente fattispecie deve escludersi che ricorra alcuna delle gravi anomalie argomentative testè indicate.
Segnatamente, nessuna irriducibile contraddizione si annida nella sentenza impugnata, avendo la Corte di merito affermato, in modo netto e univoco, che i documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali dagli odierni ricorrenti non potevano essere acquisiti senza il consenso della COGNOME, da ritenersi necessario ex art. 198, comma 2, c.p.c..
3.2)Ricorso incidentale
3.2.1 Va anzitutto notato che la controricorrente ha eccepito l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confronti del ricorrente NOME COGNOME.
L’eccezione è infondata, in quanto tale sentenza è stata notificata a mezzo p.e.c. all’AVV_NOTAIO, procuratore costituito del COGNOME nel giudizio d’appello, in data 24 maggio 2022, sicchè l’impugnazione risulta tempestivamente proposta con ricorso notificato lunedì 25 luglio 2022, dovendo, al riguardo, osservarsi che la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, comma 2, c.p.c. coincideva con la giornata di sabato 23 luglio 2022 e doveva, pertanto, ritenersi prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo, giusta il disposto dell’art. 155, commi 4 e 5, del medesimo codice.
3.2.2 Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.
La violazione del precetto posto dall’art. 2697 c.c. è configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo quest’ultima sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr. Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).
Nel caso di specie, la Corte messinese non ha erroneamente ripartito l’onere probatorio fra le parti, ma si è limitata a valutare le risultanze istruttorie, giudicandole idonee a dare dimostrazione dell’entità dei danni patrimoniali subiti dalla COGNOME a causa della perdita della proprietà dell’immobile che il suo defunto padre aveva trasferito in favore dei coniugi COGNOME –COGNOME.
Fermo quanto precede, appaiono privi di pregio i rilievi mossi dai ricorrenti nel tentativo di far emergere che nessun pregiudizio avrebbe concretamente sofferto l’attrice nella vicenda di causa, in ragione del fatto, risultante dalle sue stesse deduzioni, che l’appartamento ceduto dal defunto padre ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME con l’atto di compravendita dichiarato nullo era stato successivamente dal NOME nell’àmbito della procedura esecutiva pendente a carico dell’alienante.
Invero, poiché il diritto della COGNOME al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà dell’immobile in questione ( «an debeatur» ) era stato accertato dalla Corte peloritana con sentenza non definitiva n. 15/2018 del 15 gennaio 2018, passata in giudicato a sèguito del rigetto del ricorso immediato per cassazione
contro
di essa proposto dai COGNOME –COGNOME, non potevano nel prosieguo del giudizio essere rimesse in discussione l’esistenza del credito e la proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 24074/2022, Cass. n. 19453/2018, Cass. n. 17198/2016, Cass. n. 9290/2014).
3.2.3 Dalle superiori considerazioni rimangono travolti per assorbimento improprio il secondo e il terzo motivo, risultando evidente come i documenti di cui si lamenta la mancata acquisizione al processo non avrebbero comunque potuto condurre la Corte siciliana a una decisione diversa da quella adottata, una volta acclarato che sul diritto della COGNOME al risarcimento dei danni era disceso il giudicato interno e che, conseguentemente, l’oggetto del giudizio d’appello doveva ormai ritenersi limitato alla liquidazione del «quantum» .
4)Statuizioni conclusive
4.1 In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
4.2 I ricorrenti vanno condannati a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nei rapporti fra gli stessi ricorrenti le suddette spese possono essere interamente compensate in ragione della convergenza delle loro posizioni processuali, dirette a contrastare la pretesa risarcitoria avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.3 Deve infine rilevarsi, per completezza espositiva, che la controricorrente ha instato affinchè gli impugnanti siano solidalmente condannati -e posti a loro carico dalla Corte d’Appello – , nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., .
Ora, la richiesta di una diversa liquidazione delle spese dei due
gradi di merito si appalesa inammissibile, non essendo stato articolato sul punto uno specifico motivo di ricorso incidentale (cfr. Cass. n. 25357/2018, Cass. n. 16093/2018).
Del resto, se è pur vero che, per costante giurisprudenza di legittimità, un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, è nondimeno vero che a tal fine -in virtù del principio di strumentalità delle forme, secondo cui ciascun atto deve avere il contenuto minimo indispensabile per il raggiungimento del suo scopo -è pur sempre necessario che esso contenga i requisiti prescritti dagli artt. 365, 366 e 369 c.p.c., richiamati dal comma 3 del successivo art. 371, e in particolare la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza e l’esposizione dei motivi sui quali questa si fonda (cfr. Cass. n. 20642/2021, Cass. n. 18865/2021, Cass. n. 8873/2020, Cass. Sez. Un. n. 25045/2016).
Nel nostro caso è del tutto assente la stessa formulazione dei motivi, ragion per cui l’atto non si presta ad essere qualificato come ricorso incidentale.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, la stessa non può essere accolta per la sua estrema genericità, non avendo l’istante minimamente assolto l’onere di allegazione e prova del pregiudizio che assume di aver sofferto a causa dell’imprudente iniziativa impugnatoria ex adverso intrapresa.
In proposito, occorre tener presente che la facoltà concessa al giudice dall’art. 96, comma 1, c.p.c. di liquidare d’ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all’onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l’effettività.
Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, nè in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo (cfr. Cass. n. 22812/2023,
Cass. n. 17902/2010, Cass. n. 13395/2007, Cass. n. 21393/2005). Né può venire in rilievo la previsione contenuta nel comma 3 dello stesso art. 96 c.p.c., essendo questa applicabile ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, giusta quanto disposto dall’art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009, laddove, invece, il giudizio di cui trattasi è stato introdotto con citazione notificata il 21 giugno 2006. L’istanza rimane comunque valutabile alla stregua di una sollecitazione a questa Corte ad avvalersi del potere officioso di pronunziare la condanna delle parti soccombenti al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 385, ultimo comma, c.p.c.; norma, quest’ultima, la cui abrogazione -disposta dall’art. 46, comma 20, della citata L. n. 69 del 2009 -ha effetto soltanto con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado dopo l’entrata in vigore della stessa legge (cfr. Cass. n. 22812/2013).
Non ritiene, tuttavia, il Collegio che sussistano i presupposti per l’applicazione della norma suddetta, non ravvisandosi in capo ai ricorrenti il necessario requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, a integrare il quale non è sufficiente la mera infondatezza, ancorchè manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. n. 6193/2020, Cass. n. 194/2014, Cass. n. 654/2010).
4.4 Stante l’esito delle impugnazioni, viene resa nei confronti delle parti che le hanno proposte l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti principali e incidentali a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida a carico dei primi in complessivi 3.600 euro (di cui 200 per esborsi) e a carico dei secondi in complessivi 6.400 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli
accessori di legge, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO.ti NOME e NOME COGNOME, procuratori antistatari; compensa interamente tali spese nei rapporti fra i predetti ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 -bis dello stesso articolo per l’impugnazione da loro rispettivamente proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda