SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 374 2025 – N. R.G. 00000265 2022 DEPOSITO MINUTA 03 10 2025  PUBBLICAZIONE 03 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella  causa  iscritta  al  numero  265  del  RAGIONE_SOCIALE  contenziosi  per  l’anno  2022 promossa da
(c.f.
), con  sede  in
P.
RAGIONE_SOCIALE  ed  ivi  elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO,  che la rappresenta e difende, attrice
contro
(c.f.  (P.IVA ), con  sede  in  RAGIONE_SOCIALE  ed  ivi  elettivamente domiciliata  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO,  che,  unitamente  agli  AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, la rappresenta e difende,  P.
convenuta la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell’interesse  della voglia  la  Corte,  occorrendo  previa  integrazione  del contraddittorio  con  i  firmatari  della  scrittura  del  20  aprile  2017,  Signori , nonché accogliere le seguenti conclusioni:    
I -dichiarare nullo ed annullare il Lodo arbitrale pronunziato tra le su indicate parti il 2 marzo 2022 e notificato il 23 marzo 2022;
II.  accertare e dichiarare che la delibera della società del 17 dicembre 2020 è nulla  e/o  annullare  e  comunque  dichiarare  improduttiva  di  effetti  la  stessa  in  tutte  le  sue statuizioni,  per  il  mancato  raggiungimento  del  quorum  deliberativo  e/o  per  la  mancata informativa dei soci e/o per l’insussistenza dei presupposti per l’aumento del capitale sociale ed il conseguente abuso del diritto; 
III. per l’effetto della nullità e/o dell’annullamento o dell’improduttività degli effetti della suddetta delibera del 17 dicembre 2020, dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore a modificare i dati di bilancio ed in particolare a modificare il capitale sociale e a riportare lo stesso ad € 100.000,00, a provvedere alle conseguenti iscrizioni in RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore all’immediato rimborso, versamento e pagamento alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell’importo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) versato al momento della sottoscrizione del capitale sociale, oltre interessi ex D.Lgs. 232 del 2002;
IV. condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso integrale delle spese e competenze professionali della difesa della al rimborso  di  quelle  poste  a  proprio  carico  e  a  favore  della pari  ad  euro   
40.515,76, nonché delle spese di funzionamento del RAGIONE_SOCIALE arbitrale, di tutte le competenze degli  arbitri,  delle  spese  per  i  bolli  e  di  quelle  per  l’esecutorietà  del per  la  sua registrazione oltre accessori anche contributivi e fiscali, pari  ad euro 37.696,00 oltre iva se dovuta; 
V.  condannare  la  Società a  rimborsare  le  spese  e  competenze  del  presente giudizio. 
nell’interesse della voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 
-in  linea  preliminare,  dichiarare  l’avversa  impugnazione  inammissibile  ai  sensi  dell’art. 829, comma 2, cod. proc. civ.;
-in  linea  principale,  respingere  l’avversa  impugnazione  in  quanto  infondata  in  fatto  e  in diritto e, per l’effetto confermare in ogni sua parte il lodo impugnato;
 in  linea  subordinata,  nella  denegata  ipotesi  di  accoglimento  di  uno  o  più  motivi  di impugnazione  e  qualora  ricorressero  le  condizioni  per  il  passaggio  alla  fase  rescissoria, respingere  in  ogni  caso  le  avverse  deduzioni  e  richieste,  in  quanto  infondate  in  fatto  e  in diritto e, per l’effetto, confermare la delibera dell’assemblea dei soci di del 17 dicembre 2020. 
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1  Con  atto  di  citazione  notificato  il  21  giugno  2022,  la 
ha impugnato per nullità il lodo pronunciato il 2 marzo 2022 con il quale il RAGIONE_SOCIALE  aveva  rigetto  la  domanda  con  la  quale  essa  stessa  aveva  chiesto  di accertare  e dichiarare  che  la  delibera  della  società del  17  dicembre  2020  è  nulla  e/o  
annullare e comunque dichiarare improduttiva di effetti la stessa in tutte le sue statuizioni, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o per la mancata informativa dei soci e/o per l’insussistenza dei presupposti per l’aumento  del capitale sociale ed il conseguente  abuso  del  diritto e  di  condannare  la  stessa alla  restituzione  delle somme versate in esecuzione della predetta delibera. 
La attrice,  in  particolare,  dopo  avere  premesso  che  con  atto  pubblico  datato  26  febbraio 2016 aveva costituito con la società e che fin dal principio, la volontà delle parti è stata improntata a garantire quale linea guida nella gestione e nella vita sociale  una  presenza  assolutamente  paritetica  dei  due  soci,  con  attribuzione  dei  medesimi poteri e condivisione delle scelte , ha, innanzi tutto, ricordato che con scrittura privata del 20 aprile 2017 , la e la avevano previsto     
-all’articolo 1 della scrittura che “Ciascuna delle parti si impegna ad agire e a esercitare i diritti di voto ad essa spettanti nell’assemblea dei soci della in conformità ai termini e alle condizioni previsti nei presenti Patti e si impegna a fare tutto quanto in suo potere, affinché l’Organo Amministrativo agisca in conformità ai termini e alle con-dizioni della stessa” e che “Le parti prendono atto e accettano che in caso di conflitto tra le deposizioni dello statuto Sociale e quelle contenute nei presenti Patti, queste ultime prevarranno ad ogni effetto”;
-all’articolo 2 della scrittura che aveva l’obbligo di cedere a il 5% del capitale sociale della ad un corrispettivo che le parti dovevano determinare con un separato atto e che “le parti, nelle more del perfezionamento della cessione di quote intendono regolare i loro reciproci rapporti, ed i rapporti nei confronti della società, in modo paritetico, ovvero conferendosi e attribuendosi i medesimi poteri, avendo, seppur non ancora formalmente, di fatto, percentuali paritetiche di partecipazione alle quote sociali”;
-all’articolo 5 della scrittura che “Anche nel caso di futuri aumenti di capitale, al fine di mantenere invariate le rispettive quote partecipative così come previste a regime (ossia 50% e 50% , i Soci garantiscono e si obbligano reciprocamente a determinare, anche in futuro, tutti i presupposti tecnici e finanziari idonei a consentire il rispetto delle predette percentuali partecipative”.  
La stessa attrice ha poi sottolineato che i suddetti accordi erano stati assunti non solo dai soci ma della stessa Società, la quale vi aveva preso parte per il tramite del proprio amministratore , ha evidenziato che nella medesima scrittura all’art. 8 era stato previsto che “I presenti patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di una delle parti” ed ha aggiunto che il sig. , dopo aver stipulato la scrittura oggetto di causa, nel mese di giugno del 2020 aveva conferito la propria partecipazione nella
La , quindi, sostenendo che dalle considerazioni che precedono discende, con immediatezza, che il RAGIONE_SOCIALE arbitrale avrebbe dovuto allargare il giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in quanto tali, sono litisconsorti necessari e che del pari avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anche ed espressamente con gli aventi causa dei firmatari, nel caso di specie con la in relazione al su riportato contenuto dell’art. 8 della scrittura, ha concluso che tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale, che rileva per il solo fatto della sua mancata considerazione e precede e prevale su ogni considerazione di merito ancorché in ipotesi di facile e pronta decisione …, è stato totalmente ignorato dal RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, posto che il dispiega ineluttabilmente i suoi effetti su tutte le parti della scrittura dell’aprile 2017, ivi comprese quelle non presenti nel giudizio, è certamente nullo integrando le ipotesi di cui all’art. 829 c.p.c. comma primo nn. 4 e 9 .
La stessa società attrice, inoltre, ha affermato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è, peraltro consapevolmente, sottratto al principale onere motivazionale che incombeva sullo stesso alla luce delle domande formulate dalla Società istante e soprattutto delle eccezioni difensive della La , in particolare, dopo avere ricordato che la aveva eccepito nell’arbitrato la nullità delle clausole contenute nella citata scrittura privata del 20 aprile 2017 (sulle quali essa stessa aveva fondato la domanda volta ad accertare che la delibera impugnata, contrariamente alle risultanze della votazione, non aveva raggiunto la maggioranza richiesta), ha affermato che il RAGIONE_SOCIALE bypassa l’accertamento, presupposto e reso cogente ed ineludibile dalla domanda attrice e dalle eccezioni della resistente, con l’assunto ‘La Scrittura privata potrà, al limite, laddove ritenuta valida, efficace e vincolante (indagine che non costituisce oggetto del presente giudizio).’ dando così evidenza dell’errore nel quale è incorso. Sostenendo, quindi, che proprio l’accertamento della validità della scrittura ed in specie delle clausole menzionate (artt. 2 e 5 menzionati) … costituiva il presupposto logico giuridico della domanda attrice e di ogni successiva statuizione e che questo accertamento non avrebbe dovuto essere omesso anche con riferimento all’eccezione di parte resistente che ha affermato che la clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe ‘nulla’ in quanto in contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto la attrice ha concluso che il è certamente nullo integrando il presente motivo l’ipotesi di cui all’art. 829 c.p.c., comma primo, n. 12, non essendosi pronunciato il RAGIONE_SOCIALE su tutte le domande (ed eccezioni) direttamente e indirettamente proposte .
La , infine, ha evidenziato che dalla declaratoria di nullità del consegue che la Corte é investita del merito della controversia ed è quindi chiamata a decidere sulle domande tutte proposte dalla illustrando, quindi, i motivi di impugnazione della delibera assembleare.   
La si è costituita in giudizio ed ha resistito. 
2.1 Orbene, come si è accennato, la società attrice, con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del lodo per violazione dell’art. 829 c.p.c., nn. 4 e/o 9 in relazione agli artt. 101 e 102 c.p.c. sostenendo che il RAGIONE_SOCIALE arbitrale avrebbe dovuto allargare il giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in quanto tali, sono litisconsorti necessari e che tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale … è stato totalmente ignorato dal RAGIONE_SOCIALE , ma la censura è infondata.
La , infatti, aveva promosso il procedimento arbitrale al fine di ottenere l’annullamento o la dichiarazione di nullità o inefficacia della delibera di aumento del capitale sociale adottata, a maggioranza e con il suo voto contrario, dall’assemblea della convenuta, in data 17 dicembre 2020 e, come è noto, nei giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall’assemblea dei soci, mentre i soci non impugnanti possono solo dispiegare intervento adesivo e devono, in ogni caso, sottostare agli effetti della sentenza di annullamento della delibera (gli effetti della sentenza di annullamento sono per il socio, riflessi e non diretti).
Al  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  non  era  stato  richiesto  un  accertamento  destinato  a  produrre autonomamente  efficacia  di  giudicato  in  ordine  alla  validità  o  produttività  di  effetti  del contratto  del  20  aprile  2017  e  non  si  poneva,  quindi,  un’esigenza  di  integrazione  del contraddittorio.
La del resto, ne aveva eccepito la nullità al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria. 
La  valutazione  da  parte  del  RAGIONE_SOCIALE  in  merito  agli  effetti  della  citata  scrittura  privata, quindi, era stata compiuta in maniera esclusivamente strumentale e prodromica rispetto alla decisione  sulla  domanda  (avente  ad  oggetto,  come  detto,  l’impugnazione  della  delibera assembleare) e non era, pertanto, necessario che al giudizio dovessero partecipare anche tutte le parti che la avevano sottoscritta (o, addirittura, i loro aventi causa).
Vi è infatti litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica  di  un  rapporto  plurisoggettivo  unico,  ovvero  all’adempimento  di  una  prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice  proceda,  in  via  meramente  incidentale,  ad  accertare  una  situazione  giuridica  che riguardi anche un terzo (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4849).
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ha poi dedotto la nullità del lodo per violazione dell’art. 829, c. I, n. 12 c.p.c. sostenendo che sottesa alla domanda proposta dalla parte ricorrente vi era la domanda, che ne costituiva il presupposto logico giuridico, di accertamento della validità della scrittura ed in specie dello specifico patto all’art. 2 della Scrittura privata ed aggiungendo che questo accertamento non avrebbe dovuto essere omesso anche con riferimento all’eccezione di parte resistente che ha affermato che la clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe ‘nulla’ in quanto in contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto , ma anche tale motivo è infondato.
Come si è già osservato, infatti, la non aveva formulato alcuna domanda giudiziale di accertamento della validità della scrittura privata. 
La dal canto suo, aveva sollevato solo in via di eccezione ed all’esclusivo fine di paralizzare l’avversa domanda la questione relativa alla nullità di alcune delle clausole ivi contenute, e tale questione era stata affrontata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale, dopo avere affermato che la mera sottoscrizione da parte della Società dell’accordo contrattuale intervenuto tra i soci, con il fine di determinare le modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea, non è elemento idoneo a qualificar e il contratto come ‘sociale’, con la pretesa di attribuire allo stesso un’efficacia reale , che affinché gli accordi intervenuti tra soci possano ritenersi ‘patti sociali’, ai quali è attribuita l’efficacia erga omnes, gli stessi devono essere contenuti nello statuto e sotto-stare dunque al regime di forma (atto pubblico) e pubblicità
(presso il registro imprese) previsti, in materia di società a responsabilità limitata, dall’art. 2463 c.c.. Tali requisiti di forma e pubblicità sono pacificamente assenti nella Scrittura privata, che si ritiene pertanto riconducibile all’istituto dei ‘patti parasociali’ , e che pertanto la Scrittura privata del 2017 impegna i paciscenti soltanto nei loro reciproci … senza poter in alcun modo incidere sul funzionamento dell’organo assembleare , aveva concluso che tutte le questioni e circostanze volte a dimostrare la perdita di efficacia della Scrittura privata ovvero la sua validità, con riferimento alle quali le parti hanno ampiamente dibattuto nel corso del procedimento arbitrale, sono evidentemente ultronee rispetto all’oggetto del presente contradditorio, e sono da considerarsi assorbite da quanto sopra illustrato.
L’omessa  pronunzia,  d’altra  parte,  secondo  il  consolidato  orientamento  della  Suprema Corte,  continua  a  sostanziarsi  nella  totale  carenza  di  considerazione  della  domanda  e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, e va esclusa ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
2.3 L’impugnazione del in definitiva, è infondata e deve essere rigettata. 
L’attrice, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
Deve,  inoltre,  darsi  atto  della  sussistenza  dei  presupposi  previsti  dall’art.  13  d.p.r.  30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell’attrice, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando,
 rigetta  l’impugnazione  del  Lodo  proposta  dalla
2) condanna la stessa alla  rifusione,  in  favore delle  spese  del  giudizio,  che  si  liquidano  in  complessivi  euro 
della 12.046,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge; 
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall’art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell’attrice, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il consigliere estensore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME