Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26033 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26033 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 10041-2017 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ avvocata NOME AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso ricorrente –
contro
CAF SPA, BANCA DEI PASCHI DI SIENA SPA, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, INTESA SAN PAOLO SPA, BANCA RAGIONE_SOCIALE DELL’EMILIA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI SARDEGNA SPA, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, FBS SPA
–
intimati – avverso il decreto n. 816/2017 della Corte di appello di Bologna, depositato in data 1.3.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO:
che la Corte di appello di Bologna, con decreto del 1°/3/2017, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di Parma che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per esdebitazione;
che la corte del merito: i) ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio, ai sensi dell’art. 142, 1° comma, n. 6 l. fall., la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti del fallito per il reato di bancarotta fraudolenta, siccome equiparabile ‘a una pronuncia di condanna’ per la quale non era intervenuta riabilitazione; ii) ha aggiunto che, in mancanza di riabilitazione, era ininfluente che il Foglia avesse avanzato al Tribunale di Sorveglianza domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, non potendo il procedimento ex artt. 142 e ss. l.fall. essere sospeso in attesa dell’eventuale conclusione positiva dell’ iter iniziato ed essendo peraltro inconferente il richiamo all’istituto della sospensione di cui all’ultima parte dell’art. 142, 1 comma, n. 6, l. fall. ;
che il decreto è stato impugnato da Foglia con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria, non resistito da nessuna delle parti intimate; .
che ad avviso del collegio meritano approfondimento, mediante discussione in pubblica udienza, le questioni, di rilievo nomofilattico, dedotte nei primi due motivi di ricorso, con i quali Foglia: i) contesta che, ai fini dell’esdebitazione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia equiparabile a una sentenza penale di condanna, stante il dettato de ll’art. 445, comma 1 bis , c.p.p., a tenore della quale la sentenza ex art. 444, comma 2 c.p.p, non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi; ii) deduce l’erroneità dell’assunto della corte del merito secondo cui, non essendo intervenuta riabilitazione, sarebbe stata ininfluente la pendenza innanzi al Tribunale di sorveglianza dell’istanza per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, salva, in tal caso, la manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell ‘art. 142, 1°
comma n. 6 l. fall., per un ‘ evidente disparità di trattamento tra due istituti che prevedono egualmente l ‘ estinzione di ogni effetto penale della sentenza di condanna
5. che, in particolare, quanto alla prima questione, va stabilito quale sia il residuo ambito di applicazione dell’ultimo periodo dell’art. l’art. 445 comma 1 bis c.p.p. , come modificato, a partire dal 30.12.2022, dall’art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 , che così attualmente recita: ‘ La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio p er l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la s entenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna’ , nonché, nell’ipotesi di fondatezza dell’interpretazione data alla norma d al ricorrente, se essa sia applicabile, ratione temporis , al caso di specie;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, l’ 11.7.2024