SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 155 2025 – N. R.G. 00000105 2025 DEL 22 05 2025 PUBBLICATA IL 22 05 2025
NOME
Resistente non constituita
, u.c.
Causa discussa e rimessa in decisione all’udienza del 21/05/2025 ex artt. 281 undecies e sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
(C.F.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
Il Presidente dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 dPR 115/02 e 15 dPR leggi speciali
150/11 iscritta al n° 105 del Ruolo Generale dell’anno 2025
T R A
TRA
C.F.
E
E
) , proc. dom. avv.COGNOME
Ricorrente
Resistente contumace
Per il ricorrente:
‘ Nel merito: voglia l’Ill.mo Presidente della Corte d’Appello di Trieste, in riforma dell’impugnato provvedimento riconoscere la ricorrenza dell’ammissione ex lege di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 agosto 2004, n. 206 e conseguentemente liquidare a titolo di compensi per l’attività prestata nel procedimento dinnanzi alla Corte d’Appello di Trieste recante r.g. 239/2024 l’importo di cui all’istanza di liquidazione presentata dalla sottoscritta procuratrice o in via subordinata il diverso importo liquidabile ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2002.
In ogni caso spese di lite rifuse .’
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.19/25 depositata il 25/01/2025 e comunicata in data 04/02/2025 la Corte d’Appello di Trieste – sezione seconda civile – definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 1/24 del Tribunale di Gorizia resa nell’ambito di una controversia di opposizione a precetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che l’Amministrazione della Difesa non aveva diritto a ripetere dal l’importo di € 4.377,36 percetto a titolo di spese di lite del giudizio avanti al TAR e di conseguenza annullava parzialmente la relativa cartella esattoriale, confermandone la validità per la residua somma di € 19.350,14, rigettando la pretesa della parte appellante di godere in relazione alla presente causa del beneficio ex art. 10 legge 206/04.
Avverso la presente sentenza ha proposto ricorso ex art. 281 undiecies c.p.c. e artt. 84 e 170 DPR 115/02 il affermando che la normativa che riconosceva il beneficio del patrocinio a spese dello Stato alle vittime del terrorismo e specificamente l’art. 10 della Legge n.206/04 disciplinava una particolare ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, in favore delle vittime del terrorismo, che
ne potevano fruire in ogni tipo di procedimento, a prescindere da ogni criterio reddituale e quindi senza alcuna delibera di ammissione.
Ciò premesso il ricorrente concludeva come in epigrafe.
All’udienza del 21/05/2025 fissata con decreto 13/03/2025, parte ricorrente si richiamava alle argomentazioni e difese esposte nell’atto introduttivo.
Parte convenuta resistente (il ) non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Ciò premesso in fatto, il ricorso è inammissibile.
La speciale procedura di cui agli artt. 84 e 170 DPR 115/02 richiamata dalla difesa ricorrente è ammessa esclusivamente avverso ‘ il decreto di pagamento del compenso al difensore ‘.
In tale procedimento legittimato attivo è esclusivamente l’avvocato richiedente e legittimato passivo il , evocato nel presente giudizio.
Nella specie, non solo non è stato emesso da parte dell’Organo Giudicante un decreto di rigetto di liquidazione delle spese al difensore – pretese sulla base dell’assunto che il godeva del patrocino a spese dello Stato ” ex lege ” a prescindere dalla presentazione di un’apposita istanza di ammissione – ma, a differenza di quanto ritenuto dal difensore del la statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo della sentenza non può essere assimilata ad un provvedimento a sé stante suscettibile di opposizione ai sensi dell’art. 170 DPR 115/02.
Non si nega, in generale, che un decreto siffatto possa essere contenuto in una sentenza e che, quindi, si possa ricorrere allo strumento di cui all’articolo citato anche in tal caso, ma la fattispecie che ci occupa è del tutto particolare
Nella predetta sentenza, infatti, è stato motivatamente escluso ab imis di godere del beneficio di cui all’art. 10 L. 206/04.
il diritto di parte appellante (il
Nella parte motiva, la Corte si è espressa chiaramente nel senso che la predetta disciplina ‘… non richiama affatto la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, posto che, testualmente dispone che le spese delle liti connesse a pregiudizio patito a seguito di atto di terrorismo ‘sono a totale carico dello Stato ….’ (cfr. 8-9 della sentenza 19/25), concludendo, poi, alle pagg. 9-10 affermando che ‘… non può essere accolta l’istanza di parte appellante di godere anche in relazione della presente causa del beneficio ex art 10 legge 206/04, posto che detto beneficio appare correlato a controversie in cui sia oggetto uno dei benefici previsti dalla normativa speciale a favore della vittima del terrorismo ed alla stessa negata in sede amministrativa. Nella specie oggetto della lite è la restituzione di somme indebitamente percette ad esito di sentenza di prime cure, poi, riformata e, non già uno dei specifici benefici previsti dalla legge 206/04…..’.
A fronte di tale motivazione che nega totalmente al sia il diritto di godere dei benefici della legge speciale sia l’applicazione della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, in quanto – altrimenti – esaminando nel merito il ricorso si inciderebbe sull’impianto motivazionale della predetta sentenza.
Poiché parte resistente è rimasta contumace non vi sono spese di lite da liquidare.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis dichiara inammissibile l’opposizione;
:
nulla per le spese.
Così deciso in Trieste il 21/05/2025.
Il Presidente est
NOME COGNOME