Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8886 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11789/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
Contro
NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 2576/2022 emessa dalla CORTE D’APPELLO di FIRENZE il 17/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
L’ avv. NOME COGNOME ha chiesto -ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 2, c.p.c. -la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso
Inammissibilità
R.G. n. 11789/2023
Ad. 5/2/2025 CC
la sentenza n. 2576 del 17 novembre 2022, della Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione della sua ritenuta inammissibilità.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che l’ avv. COGNOME impugnò con appello la sentenza del Tribunale di Firenze, che rigettava il reclamo proposto dalla medesima, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di estinzione del processo immobiliare n. 287/2015 RGE, condannandola alle spese e al risarcimento per lite temeraria.
Il giudice di seconde cure respingeva il gravame, ritenendo corretta la sentenza impugnata.
Esperito dall’ avv. COGNOME -ex art. 86 c.p.c. -ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità dello stesso, il difetto, in capo alla ricorrente, della qualità di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Restavano intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME formulava istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché veniva fissata, per la trattazione del ricorso, l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La ricorrente depositava memoria.
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis.1, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è inammissibile.
L’Avvocato COGNOME infatti, riconosce di non risultare « cassazionista dall’albo » , ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che -a suo dire, in base ad una lettura condotta alla stregua degli atti dell’Assemblea costituente -contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto «limitazioni possibili da parte della legge», quanto il «bisogno di interventi legislativi per attuarsi».
L’inconsistenza degli argomenti svolti dalla ricorrente impone di decidere conformemente alla proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere inviolabile del diritto di azione; ciò alla stregua del principio -già richiamato nella suddetta proposta -secondo cui è «inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile» (Cass., Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass., Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01).
Difatti, il codice di rito impone, innanzi a questa Corte, la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto al suddetto albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934).
Proprio con riferimento ad altri ricorsi esperiti dalla medesima avv. COGNOMEla quale, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal Consiglio Nazionale Forense, nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori -si è statuito che «si tratta di un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito del giudizio ordinario: l’acc esso alla giustizia non è dunque precluso né irragionevolmente ostacolato come ipotizza la ricorrente sollecitando una questione di costituzionalità … manifestamente priva di fondatezza, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense» (così, autorevolmente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024).
In conclusione, come già statuito anche da Cass., Sez. 3, Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/2023 (e pure da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9367 del 08/04/2024 ), «L’avvocato COGNOME, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749-01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504-01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594-01)».
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti intimati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME
Occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante dell’Avv. COGNOME alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso ex art. 360 c.p.c., di un professionista iscritto nell’albo speciale.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’ inammissibilità del ricorso, deve
dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna NOME COGNOME ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 5.000,00, in favore della Cassa delle ammende; , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ricorrente del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione