Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 8886  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11789/2023 R.G. proposto da
NOME  COGNOME,  in  proprio ex art.  86  c.p.c.,  con  domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
Contro
NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 2576/2022 emessa dalla CORTE D’APPELLO di FIRENZE il 17/11/2022;
udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  5/2/2025  dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha chiesto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , comma 2, c.p.c. -la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso
Inammissibilità
R.G. n. 11789/2023
Ad. 5/2/2025 CC
la sentenza n. 2576 del 17 novembre 2022, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua ritenuta inammissibilità.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti di causa emerge che l’ AVV_NOTAIO impugnò con  appello  la  sentenza  del  Tribunale  di  Firenze,  che  rigettava  il reclamo proposto dalla medesima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione aveva respinto l’istanza  di  estinzione  del  processo  immobiliare  n.  287/2015  RGE, condannandola alle spese e al risarcimento per lite temeraria.
Il  giudice  di  seconde  cure  respingeva  il  gravame,  ritenendo corretta la sentenza impugnata.
Esperito  dall’ AVV_NOTAIO -ex art.  86  c.p.c. -ricorso  per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380 -bis , comma  1, c.p.c., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità  RAGIONE_SOCIALEo  stesso,  il  difetto,  in  capo  alla  ricorrente,  RAGIONE_SOCIALEa qualità  di  avvocato  abilitato  al  patrocinio  innanzi  alle  giurisdizioni superiori.
Restavano intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME formulava istanza di decisione collegiale, nel termine  di quaranta  giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa proposta  di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché veniva fissata, per  la  trattazione  del  ricorso, l’odierna adunanza  camerale  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
La ricorrente depositava memoria.
il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superfluo illustrare i motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, perché il ricorso è inammissibile.
AVV_NOTAIO, infatti, riconosce di non risultare « cassazionista dall’albo » , ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che -a suo  dire,  in  base  ad  una  lettura  condotta  alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE  atti RAGIONE_SOCIALE‘Assemblea costituente -contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto «limitazioni possibili da parte RAGIONE_SOCIALEa legge», quanto il «bisogno di interventi legislativi per attuarsi».
L’inconsistenza RAGIONE_SOCIALE argomenti svolti dalla ricorrente impone di decidere conformemente alla proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere inviolabile del diritto di azione; ciò alla stregua del principio -già richiamato nella suddetta proposta -secondo cui è «inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile» (Cass., Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass., Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01).
Difatti,  il  codice  di  rito  impone,  innanzi  a  questa  Corte,  la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto al suddetto albo speciale RAGIONE_SOCIALE abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934).
Proprio  con riferimento ad  altri  ricorsi  esperiti  dalla  medesima AVV_NOTAIO -la quale, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, non risulta autorizzata al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori -si è statuito che «si tratta di un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esperimento RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito del giudizio ordinario: l’acc esso alla giustizia non è dunque precluso né irragionevolmente ostacolato come ipotizza la ricorrente sollecitando una questione di costituzionalità … manifestamente priva di fondatezza, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense» (così, autorevolmente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024).
In conclusione, come già statuito anche da Cass., Sez. 3, Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/2023 (e pure da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9367 del 08/04/2024 ), «L’avvocato COGNOME COGNOME, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749-01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504-01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594-01)».
Nulla  va  disposto  quanto  alle  spese  del  presente  giudizio  di legittimità,  essendo  rimasti  intimati  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME.
Occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del comportamento reiteratamente  inottemperante  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO  alla  prescrizione  di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso ex art. 360 c.p.c., di un professionista iscritto nell’albo speciale.
Infine, ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  30 maggio  2002,  n.  115,  stante l’ inammissibilità  del  ricorso,  deve
dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da  parte  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente  e  al  competente  ufficio  di  merito,  di  un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 5.000,00, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende; , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ed al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater ricorrente del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione