Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8886 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11789/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
Contro
NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 2576/2022 emessa dalla CORTE D’APPELLO di FIRENZE il 17/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha chiesto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , comma 2, c.p.c. -la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso
Inammissibilità
R.G. n. 11789/2023
Ad. 5/2/2025 CC
la sentenza n. 2576 del 17 novembre 2022, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua ritenuta inammissibilità.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti di causa emerge che l’ AVV_NOTAIO impugnò con appello la sentenza del Tribunale di Firenze, che rigettava il reclamo proposto dalla medesima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione aveva respinto l’istanza di estinzione del processo immobiliare n. 287/2015 RGE, condannandola alle spese e al risarcimento per lite temeraria.
Il giudice di seconde cure respingeva il gravame, ritenendo corretta la sentenza impugnata.
Esperito dall’ AVV_NOTAIO -ex art. 86 c.p.c. -ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso, il difetto, in capo alla ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa qualità di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Restavano intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME formulava istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché veniva fissata, per la trattazione del ricorso, l’odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
La ricorrente depositava memoria.
il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superfluo illustrare i motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, perché il ricorso è inammissibile.
AVV_NOTAIO, infatti, riconosce di non risultare « cassazionista dall’albo » , ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che -a suo dire, in base ad una lettura condotta alla stregua RAGIONE_SOCIALE atti RAGIONE_SOCIALE‘Assemblea costituente -contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto «limitazioni possibili da parte RAGIONE_SOCIALEa legge», quanto il «bisogno di interventi legislativi per attuarsi».
L’inconsistenza RAGIONE_SOCIALE argomenti svolti dalla ricorrente impone di decidere conformemente alla proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere inviolabile del diritto di azione; ciò alla stregua del principio -già richiamato nella suddetta proposta -secondo cui è «inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile» (Cass., Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass., Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01).
Difatti, il codice di rito impone, innanzi a questa Corte, la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto al suddetto albo speciale RAGIONE_SOCIALE abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934).
Proprio con riferimento ad altri ricorsi esperiti dalla medesima AVV_NOTAIO -la quale, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, non risulta autorizzata al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori -si è statuito che «si tratta di un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esperimento RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito del giudizio ordinario: l’acc esso alla giustizia non è dunque precluso né irragionevolmente ostacolato come ipotizza la ricorrente sollecitando una questione di costituzionalità … manifestamente priva di fondatezza, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense» (così, autorevolmente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024).
In conclusione, come già statuito anche da Cass., Sez. 3, Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/2023 (e pure da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9367 del 08/04/2024 ), «L’avvocato COGNOME COGNOME, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749-01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504-01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594-01)».
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso ex art. 360 c.p.c., di un professionista iscritto nell’albo speciale.
Infine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’ inammissibilità del ricorso, deve
dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 5.000,00, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende; , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ed al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater ricorrente del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione