Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11580 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11580 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25043/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PADOVA n. 2407/2022 depositata il 23/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Padova ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza del 12/4/2022 venne rigettata l’opposizione proposta dall’interessata.
Avverso quest’ultimo provvedimento la RAGIONE_SOCIALE ricorre sulla base di quattro motivi e memoria.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 126 e 136, d.P.R. n. 115/2002.
Si sostiene che l’ammissione disposta dal competente consiglio dell’ordine sia suscettibile di revoca nel solo caso in cui risultino mutate le condizioni reddituali del soggetto ammesso, tali da non consentire più l’accesso al beneficio e non anche ove il giudice, andando di contrario avviso rispetto alla decisione del consiglio dell’ordine, reputi non sussistere le condizioni originarie.
3.1. Il motivo è infondato.
L’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine ha, per legge (art. 126, d.P.R. n. 115/2002) natura <>.
Il giudice procede alla revoca di essa, non solo nel caso in cui risultino mutate le condizioni reddituali (art. 136, co. 1, t.u. cit.) e non solo allorquando risulta che <> , ma anche nell’ipotesi in cui <> (co. 2 RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione).
La ricorrente, a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria tesi, richiama l’art. 112.
La norma, che riguarda l’ammissione al patrocinio nel processo penale, prevede la revoca da parte del giudice nei soli casi di
variazioni reddituali o di accertata insussistenza, anche originaria, dei presupposti reddituali.
Per ben intuibili ragioni nel processo penale l’ammissione è disposta dal giudice e non è ricollegata in alcun modo a una prognosi favorevole o, comunque, non manifestamente sfavorevole, a riguardo RAGIONE_SOCIALE posizione difensiva. Né diversamente avrebbe potuto essere senza pregiudicare gravemente l’imparzialità del giudice e la presunzione di non colpevolezza.
La disciplina dettata per il processo civile è affatto diversa, essendosi giudicata non meritevole dell’ammissione – che implica un costo non indifferente per l’erario – la pretesa che risulti ab inizio (davanti al consiglio dell’ordine) o, all’esito del giudizio (davanti al giudice), manifestamente infondata o, ancor peggio, che l’interessato abbia agito o resistito con dolo o colpa grave. La differenza con il penale è palese: non può di certo negarsi all’imputato il diritto alla difesa, ove non abbiente, per il solo fatto che le prove contro di lui possano apparire evidenti.
La ricorrente ha richiamato, per trarne conforto, la sentenza n. 1624, 19/1/2022 di questa Sezione.
Questa la massima ufficiale: ‘ In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio. Ne consegue che il provvedimento ammissivo del C.O.A., pur avendo natura amministrativa, non può essere disapplicato dal giudice investito RAGIONE_SOCIALE controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, non potendosi eludere i limiti imposti dal d.P.R. n. 115/2002, né superare l’intangibilità del provvedimento una volta consolidato. Pertanto, solo l’intervenuta revoca, in via principale, del beneficio consente all’avvocato di
richiedere direttamente al cliente il pagamento dei propri compensi professionali ‘ .
È del tutto manifesto che la citazione non è pertinente, con la conseguenza che il Collegio non deve in alcun modo confrontarsi con il principio sopra riportato.
Invero, in qual caso si è affermato che nella controversia sopravvenuta tra il cliente e il suo difensore, a riguardo dei compensi professionali, non è consentito al giudice di quella causa disapplicare, incidentalmente, l’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine.
Il primo periodo RAGIONE_SOCIALE massima, all’evidenza, ha natura di mero ‘ obiter ‘ , posto a sostegno del punto deciso, appena sopra richiamato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 119, d.P.R. n. 115/2002, 9, l. n. 3818, 15/4/1886, come modificata dall’art. 13, d.l. n. 179/2012, 2247 cod. civ.
Questo, in sintesi, l’assunto impugnatorio.
Il Giudice non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza scopo di lucro.
Il provvedimento d’ammissione aveva correttamente applicato la legge n. 3818 cit., la quale all’art. 1, siccome novellato, recita:
<> di una o più RAGIONE_SOCIALE finalità sociali enumerate dalla lett. a) alla lett. d) RAGIONE_SOCIALE disposizione. Inoltre, il successivo art. 2, vieta alle predette RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento di attività diverse e, in ogni caso, di attività d’impresa.
La disposizione non era stata abrogata, ma anzi integrata dal d.l. n. 179/2012, il quale aveva riconosciuto espressamente la natura RAGIONE_SOCIALE e non lucrativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Vigenza ulteriormente confermata dal d. lgs. 3/7/2017, n. 117 (cd. Codice del RAGIONE_SOCIALE Settore), che all’art. 42 rinvia, per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla l. n. 3818 cit.
Non poteva, di conseguenza, condividersi il ragionamento del Giudice, il quale nel provvedimento impugnato aveva affermato che la disposizione rimandava alla legge n. 6972/1890, il cui art. 25 disponeva l’ammissione automatica al ‘patrocinio gratuito’ per le ‘RAGIONE_SOCIALE‘, legge questa abrogata dall’art. 30 RAGIONE_SOCIALE l. n. 328/2000, in materia di istituti RAGIONE_SOCIALE e di opere pie e dal successivo decreto legislativo d’attuazione (d. lgs. n. 207/2001).
Il d. lgs. n. 179/2009, art. 1, all. 1, annovera fra le disposizioni che restano in vigore la l. n. 3818 cit., <>. Si trattava di una ipotesi di rinvio <>, con la conseguenza che, nella specie, il regime di ammissione ‘ope legis’ al patrocinio a spese dello Stato doveva intendersi vigente, quale che fossero le modifiche successive, siccome previsto per le opere pie.
4.1. Il motivo va accolto nei limiti di cui appresso.
4.1.1. La ricorrente sostiene, a ragione, che, pur abrogato il sistema RAGIONE_SOCIALE opere pie, il rimando normativo al regime di ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato (allora nomato ‘gratuito’) di queste sia tuttora vigente in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 9 comma 3° RAGIONE_SOCIALE legge n. 3818 del 1886 concernente la personalità giuridica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevede ‘La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo, e registro e per la misura dell’imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi’. Tale norma non è
stata modificata dall’art. 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, che ha invece fissato l’ àmbito entro il quale una RAGIONE_SOCIALE di tal fatta -iscritta in un’apposita sezione dell’RAGIONE_SOCIALE può operare.
Secondo il legislatore ‘Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più RAGIONE_SOCIALE seguenti attività: a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al RAGIONE_SOCIALE, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura RAGIONE_SOCIALE malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di RAGIONE_SOCIALE familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di RAGIONE_SOCIALE ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze RAGIONE_SOCIALE‘.
D’altronde, secondo l’art. 1 del d.l. n. 179/2009, la l. n. 3818 del 1886 è stata contemplata fra quelle rimaste in vigore, e dunque sottratte all’effetto abrogativo RAGIONE_SOCIALE legge n. 9/2009.
4.1.2. Tuttavia, va precisato che abrogato il sistema RAGIONE_SOCIALE opere pie (regolato in origine dalla l. n. 753/1862), deve escludersi che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano equivalenti alle prime, essendo evidente la diversità di presupposti e struttura: le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è appena il caso di soggiungere, si reggono sul principio di mutualità e, come non è sfuggito alla stessa ricorrente, erogano servizi solo in favore dei soci, i quali sostengono tali attività con la loro contribuzione.
L’apparato del patrocinio a spese dello Stato nell’attuale disciplina ha ben più ampie finalità rispetto a quello ‘ab antiquo’
chiamato ‘gratuito’, che certamente era mosso da spirito caritatevole in favore dei diseredati e RAGIONE_SOCIALE opere di RAGIONE_SOCIALE di costoro, ma non aveva finalità eccedenti quel minimo di RAGIONE_SOCIALE. L’attuale patrocinio a spese dello Stato (è financo superfluo precisarlo) è diretto, in adempimento del dovere di assicurare il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, a rimuovere gli ostacoli economici all’effettivo esercizio di un tal diritto fondamentale, in adempimento dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.
4.1.3. Il rinvio ‘fisso’, è bene soggiungere, con la estensione invocata dalla ricorrente contrasterebbe con l’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, il quale assicura il patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste per le persone fisiche <>.
Sarebbe, per vero, irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale d’uguaglianza, assicurare un trattamento privilegiato alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le quali non possono che rientrare nel ‘genus’ degli enti privi di finalità di lucro, e, di conseguenza, uno deteriore a tutti gli altri soggetti facenti parte sempre del ‘terzo RAGIONE_SOCIALE‘.
In tal senso autorevole spunto può trarsi dall’ordinanza n. 128/2016 con la quale la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE ReRAGIONE_SOCIALE 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A), sollevata -in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 RAGIONE_SOCIALE Costituzione -dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha spiegato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli enti senza finalità di lucro non è
automatica, ma subordinata alle altre condizioni previste dalla legge (limite di reddito e non manifesta infondatezza).
4.1.4. In definitiva, è corretto affermare che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto enti riconosciuti dall’ordinamento e appartenenti al genus RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, beneficiano dell’ammissione ex art. 119 d.P.R. n. 115/2002, fermi, tuttavia, i presupposto generali anzidetti.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 119, d.P.R. n. 115/2002, 9, l. n. 3818/1886, come modificata dall’art. 23, d.l. n. 179/2012, 2247 cod. civ.
Assume la ricorrente che, pur a volere reputare applicabile l’art. 119 cit., non poteva sostenersi, a dispetto di quel che era stato reputato dal Giudice, che RAGIONE_SOCIALE svolgesse attività economica in senso proprio.
L’attività economica, prosegue la ricorrente, costituisce il mezzo per ottenere lo scopo del profitto, come tipicamente accade per le RAGIONE_SOCIALE commerciali.
Non può qualificarsi, per contro, attività economica la raccolta di fondi, mediante la contribuzione (quote associative), utilizzati a solo scopo RAGIONE_SOCIALE. Una tale modalità operativa, di costituzione RAGIONE_SOCIALE disponibilità per far fronte agli scopi mutualistici, non può qualificarsi economica. Adottando una simile lata nozione non ci sarebbe RAGIONE_SOCIALE che (proprio perché tenuta a non dissolvere il proprio patrimonio, non può operare con metodo antieconomico) potrebbe sottrarsi a una tale estesa nozione.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’artt. 119, d. P.R. n. 115/2002, in relazione agli artt. 10 e 11, l. n. 460/1997.
In correlazione con il precedente motivo la ricorrente evidenzia che l’art. 119 T.U. spese di giustizia deve essere interpretato alla luce degli artt. 10 e 11 di cui alla l. n. 460/1997 ( rectius : d. lgs. n.
460, 4/12/1997), che regola il riordino RAGIONE_SOCIALE disciplina tributaria degli enti non commerciali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, disponendo che agli anzidetti enti, i quali operano nell’RAGIONE_SOCIALE socio -sanitaria, è consentito svolgere attività economiche strumentali, purché non comportino la distribuzione di utili, anche indiretta, la costituzione di fondi o avanzi di gestione, storno a enti non aventi natura omogenea.
In altri termini, conclude la ricorrente, <>, dal che ne deriva l’errore nel quale era incorso il Giudice, avendo considerato attività economica produttiva di lucro l’operare proprio e tipico di tali enti.
Il complesso censorio, costituito dal terzo e dal quarto motivo, intimamente collegati fra loro, merita di essere accolto.
7.1. Conviene prendere l’abbrivio dalla disciplina tributaria, la quale qui non viene in diretto rilievo, ma, tuttavia, assume significato non secondario: sia pure al fine di determinare l’area soggetta a imposizione, fornisce una definizione particolareggiata RAGIONE_SOCIALE caratteristiche che deva avere un ente avente finalità non di lucro.
A tal proposito sovviene il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, con il quale si afferma che in materia di agevolazioni ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’art. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, sul riordino RAGIONE_SOCIALE disciplina tributaria degli enti non commerciali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE – a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari” – dev’essere interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una RAGIONE_SOCIALE predette condizioni di
svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse (sentenza n. 24883, 9/10/2008, Rv. 604575 -01; conf., S. U. n. 9661/2009; v. anche cass. n. 17252/2019).
Il concetto di attività economica -quale elemento discriminante per l’ammissione al gratuito patrocinio non può essere applicato in astratto, ma deve essere calato nella realtà RAGIONE_SOCIALE singole fattispecie.
Invero, la giurisprudenza di questa Suprema Corte che si è occupata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -quasi sempre in chiave tributaria -ha, in primo luogo, richiesto la verifica che effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, che operino nell’interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, in cui essi partecipino attivamente e abbiano diritto a un’equa ripartizione dei risultati economici (Sez. 5, n. 34343 del 23 dicembre 2019). Ha aggiunto che gli utili di esercizio conseguiti da un fondo RAGIONE_SOCIALE, inerenti a tale attività e derivanti dai contributi al medesimo versati per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 11, 4° comma, RAGIONE_SOCIALE legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dai consorzi aderenti alle RAGIONE_SOCIALE, non costituiscono reddito prodotto e sono esenti da imposta, attesa la loro finalità mutualistica volta al conseguimento di un interesse pubblico mentre tale esclusione non vale per tutte le altre entrate, quali i frutti ed i ricavi in genere RAGIONE_SOCIALE gestione economica, che possano confluire al fondo medesimo (Sez. 5, n. 26413 del 30 dicembre 2010).
7.1.1. Dal quadro appena esposto si evince che non è possibile affermare in linea di principio che l’attività esercitata da RAGIONE_SOCIALE sia necessariamente di carattere economico, solo perché è volta ad assicurare un vantaggio ai suoi soci, attraverso l’attività d’istituto. Posto che qualunque attività umana è suscettibile di valutazione economica, costringere in un concetto omnicomprensivo anche quelle realtà in cui il profilo del vantaggio monetario è puramente strumentale o ipotetico rispetto alla finalità solidaristica condurrebbe all’assurdo di considerare come dedite all’esercizio di un’attività speculativa tutte le RAGIONE_SOCIALE in grado di svolgere un’attività giuridicamente rilevante.
7.1.2. In definitiva, l’attività economica di cui all’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 va rettamente intesa, in modo da ricomprendere non qualsivoglia attività, ma solo quelle che di fatto perseguano il fine lucrativo mediante un’organizzazione economica di tipo produttivo, ferma restando la necessità dello scrutinio circa la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE altre condizioni previste dall’art. 76 e ss. RAGIONE_SOCIALE stessa normativa (sul punto va richiamata la già citata ordinanza n. 128/2016 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale.
7.1.3. Sotto altro profilo va ricordato che le RAGIONE_SOCIALE rientrano a pieno titolo fra gli enti privi di scopo di lucro e come tali riconducibili al terzo RAGIONE_SOCIALE, siccome si trae dal d. lgs. n. 117, 3/7/2017 (art. 4).
Il successivo art. 5 enumera le attività d’RAGIONE_SOCIALE generale nelle quali le RAGIONE_SOCIALE possono impegnarsi (e, come si vede dal nutrito elenco, trattasi RAGIONE_SOCIALE più varie finalità, purché accomunate dallo scopo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perseguito in assenza di finalità di profitto).
L’art. 6 consente lo svolgimento anche di attività diverse a condizione che <> . L’art. 7 disciplina la raccolta dei fondi:
<>.
7.1.4. Il provvedimento impugnato ha identificato l’attività economica, contrastante con la finalità di RAGIONE_SOCIALE, nel fatto che la ricorrente svolgesse <>, utilizzando, inoltre, il metodo economico, che viene individuato nella prevista copertura dei costi con i ricavi. Attività economica, dissonante rispetto allo scopo non lucrativo, che la decisione ricava dallo statuto dell’ente, che si prefigge quale scopo RAGIONE_SOCIALE <>. Di talché vi sarebbe <>. Emblematico, in tal senso, sempre secondo il Giudice, la constatazione che <>.
Il ragionamento è erroneo e in contrasto con il complessivo assetto normativo riportato e in specie con il codice del terzo RAGIONE_SOCIALE (d. lgs. n. 117/2017).
L’attività può qualificarsi economica (pur ove svolta da soggetti che potrebbero non qualificarsi imprenditori) se, venga violato il paradigma normativo o se, attraverso opera elusiva, e ancor più se simulata, lo schermo di RAGIONE_SOCIALE venga ridotto a mera apparenza o distorto.
Per giungere a una tale conclusione, par ovvio, non può attribuirsi valenza significante alle evidenze prese in considerazione dal giudicante, che nella loro somma genericità non scolpiscono e distinguono l’attività avente finalità di lucro da quella che ne è priva. L’economicità, così come individuata dal provvedimento, è comune sia all’attività avente finalità di lucro che a quella avente finalità d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, priva di lucro. In altri termini, non è utile a distinguere i due fenomeni. Ancor meno significante si staglia la necessaria oculatezza RAGIONE_SOCIALE gestione: non è sicuramente ben amministrata una RAGIONE_SOCIALE che, pur al fine di soddisfare lo scopo RAGIONE_SOCIALE non lucrativo, pregiudichi il patrimonio di cui può disporre.
Come sopra ripreso non rileva ‘ ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse ‘. Il principio, sia pure enunciato nella materia tributaria, costituisce precipitato RAGIONE_SOCIALE connotazione che caratterizza in generale l’operato di una RAGIONE_SOCIALE e lo distingue dall’attività a scopo di lucro.
La definizione astratta di attività svolta a scopo di lucro, fatta coincidere con quella economica, nel senso sopra riportato, è priva di capacità distintiva.
In concreto, poi, il provvedimento non individua il perseguimento di finalità incompatibili con la natura dell’ente, così da potere giustificare la estraneità alla categoria degli enti <> , di cui all’art. 119, d. lgs. n. 115/2002.
È, a questo punto, chiaro che il sintagma ‘attività economica’ non si identifica ‘tout court’ col mero fatto che l’RAGIONE_SOCIALE assicuri un servizio RAGIONE_SOCIALE, avendo cura di recuperare i costi affrontati, mediante il pagamento di quote sociali o di contributi specifici, così da non intaccare il patrimonio dell’ente e consentire la prosecuzione dell’attività.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, affinché riesamini la fattispecie, alla luce del seguente principio di diritto: ‘ Il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico ‘.
P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione agli accolti motivi e rinvia al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento del capo RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2024.