Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 592 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17447-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 477/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 743/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza del 28 marzo 2018 n.477, la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) avverso le intimazioni di pagamento
notificate in data 11 giugno 2010, relative a sei cartelle esattoriali per il recupero di crediti previdenziali; a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale osservava che l’unica doglianza mossa dall’appellante RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era diretta a far valere la natura decennale del termine di prescrizione a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale non opposta. Correttamente – ed in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016, n. 23397 – la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, sopravvenuta alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, in relazione a cinque RAGIONE_SOCIALEe sei cartelle esattoriali.
Quanto alla sesta cartella esattoriale -nr. 014/2003/00100190/72 per € 184.461,89 notificata il 27.2.2008, cui si riferiva la intimazione nr. 0197899 di € 26.748,47 – l’atto di appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non conteneva una doglianza specifica. Inoltre, con la opposizione, la società assumeva di avere pagato i contributi, producendo plurimi documenti (mod. F24) e, a l riguardo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva preso una posizione specifica, limitandosi ad evidenziare la natura confessoria dei moRAGIONE_SOCIALEi DM 10 a base RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che per la cartella in questione, rispetto al dovuto di € 184.461,89 era stato riscosso il minor
importo di € 158.902,46 , deduzione che, tuttavia, non aveva trovato alcun riscontro.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandatario di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura alle liti.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 n.3 codice di procedura civile l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 49 DPR 602/1973 in relazione all’ articolo 2946 codice civile.
Con il secondo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 nr.3 cod. proc. civ. -l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 20 D. Lgs. 13 aprile 1999 nr.112.
Con il terzo motivo -proc. civ. –RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 cod. proc. civ.
Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi capo alla parte ricorrente.
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 nr 3 e nr.4 cod. l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità in
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato prevede che il patrocinio RAGIONE_SOCIALEa prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’intere ssi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità RAGIONE_SOCIALEa procura ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il recente formarsi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sul punto, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 30.11.23.