Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 592 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17447-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto
R.G.N. 17447/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 477/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 743/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del 28 marzo 2018 n.477, la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE avverso le intimazioni di pagamento
notificate in data 11 giugno 2010, relative a sei cartelle esattoriali per il recupero di crediti previdenziali; a fondamento della decisione, la Corte territoriale osservava che l’unica doglianza mossa dall’appellante RAGIONE_SOCIALE era diretta a far valere la natura decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta. Correttamente – ed in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016, n. 23397 – la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento, in relazione a cinque delle sei cartelle esattoriali.
Quanto alla sesta cartella esattoriale -nr. 014/2003/00100190/72 per € 184.461,89 notificata il 27.2.2008, cui si riferiva la intimazione nr. 0197899 di € 26.748,47 – l’atto di appello di RAGIONE_SOCIALE non conteneva una doglianza specifica. Inoltre, con la opposizione, la società assumeva di avere pagato i contributi, producendo plurimi documenti (mod. F24) e, a l riguardo, l’INPS non aveva preso una posizione specifica, limitandosi ad evidenziare la natura confessoria dei modelli DM 10 a base delle cartelle esattoriali. RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che per la cartella in questione, rispetto al dovuto di € 184.461,89 era stato riscosso il minor
importo di € 158.902,46 , deduzione che, tuttavia, non aveva trovato alcun riscontro.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre l’Inps, in proprio e quale mandatario di RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura alle liti.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 n.3 codice di procedura civile l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce la violazione dell’articolo 49 DPR 602/1973 in relazione all’ articolo 2946 codice civile.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod. proc. civ. -l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 20 D. Lgs. 13 aprile 1999 nr.112.
Con il terzo motivo -proc. civ. -della sentenza ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civ.
Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi capo alla parte ricorrente.
ai sensi dell’articolo 360 nr 3 e nr.4 cod. l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce la nullità in
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’intere ssi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, giustifica la compensazione delle spese.
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 30.11.23.