Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29343 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29343 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27062-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. –RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE GLI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE SUL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Oggetto
R.G.N. 27062/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
e sul RICORSO SUCCESSIVO N. 1 SENZA N.R.G.:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente successivo n.1 –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, I.N.P.S. –RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
e sul RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N.R.G.:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi n.2 – contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE GLI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE SUL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
– intimati –
nonchè contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso principale e al ricorso
successivo n.1 –
– nonchè contro –
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale al ricorso
successivo n.1 –
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale al ricorso successivo n. 2 –
avverso la sentenza n. 576/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/05/2017 R.G.N. 1041/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 576 del 2017, pubblicata il 16 maggio 2017, accolse il gravame proposto dal RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente causa di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un motivo relativo (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 c.c. in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore; avverso la medesima sentenza, ha proposto ricorso anche l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi riferiti, il primo, a due cartelle (NUMERO_CARTA notificata il 17 aprile 2008 per euro 12913,79 e n. 03020070022134443000 notificata l’11 febbraio 2008 per euro 2638,28) per cui il termine quinquennale risultava interrotto dalla n otifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento; il secondo motivo è riferito ad altre 4 cartelle in ordine alle quali
l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che era stato proposta opposizione definita favorevolmente all’RAGIONE_SOCIALE per cui durante tali giudizi la prescrizione non era d ecorsa; deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2945 c.c.;
rispetto a tale ricorso, notificato successivamente a quello di RAGIONE_SOCIALE e per questo da ritenersi incidentale, ha proposto controricorso con ricorso incidentale adesivo RAGIONE_SOCIALE e controricorso COGNOME;
avverso la se ntenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro ha proposto proprio ricorso per cassazione anche l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, pure riferiti alla violazione di legge derivata dalla declaratoria di prescrizione che non aveva tenuto conto degli atti interruttivi non contestati e RAGIONE_SOCIALEa pendenza del giudizio di opposizione proposto avverso le cartelle indicate dal RAGIONE_SOCIALE; il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordina nza nel termine di gg.60;
CONSIDERATO che:
in via preliminare, trattandosi di più ricorsi per cassazione proposti avverso la medesima sentenza e già riuniti in unico procedimento, va fatta applicazione del principio secondo cui il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il
contro
ricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte RAGIONE_SOCIALE‘impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza diversi da quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEa già proposta impugnazione (Cass. n. 36057 del 2021);
nel caso di specie, il ricorso principale è quello proposto da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, essendo stato notificato per primo, in data 16 novembre 2017, mentre gli altri successivi assumono la veste di ricorsi incidentali e sono tutti tempestivi essendo stato rispettato il termine sopra indicato; in particolare, il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta notificato in data 21 novembre 2017 e quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 17 novembre 2017;
rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio,
l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale adesivo proposto da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato NOME COGNOME del libero foro, per invalidità RAGIONE_SOCIALEa procura speciale ad litem;
tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui “ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa Delib prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale e quello
di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”;
la legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, trova, infatti, fondamento nella attuazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del “Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, a seconda RAGIONE_SOCIALEa tipologia del contenzioso” (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti “l’attività di riscossione” pendenti avanti alla Corte di cassazione
civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo “questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione” (ibidem paragr. 3.2), sussiste l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di assumere il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Ente; da ciò deriva, come rilevato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, che “il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la difesa svolta da avvocati del libero foro”;
come peraltro confermato anche dal “Regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 19/05/2018, (che) qualifica, al suo art. 4, e sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa soggezione RAGIONE_SOCIALE‘ente al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’RAGIONE_SOCIALE erariale in conformità ad apposita convenzione” (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.);
derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opera di liberi professionisti, è quindi subordinato all’adozione di una specifica e motivata deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato
conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto RAGIONE_SOCIALE‘ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE erariale a difendere l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una Delib. assunta dagli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore; il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; so no fondati i ricorsi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ragione del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione, in relazione a tutti i crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito indicati dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , senza
considerare gli atti interruttivi ritualmente acquisiti agli atti di causa e ritualmente riprodotti, anche in ottemperanza agli oneri di autosufficienza, nei termini essenziali dai ricorrenti incidentali;
inoltre, la Corte territoriale non ha considerato l’effetto sospensivo derivante dalla pendenza dei giudizi di opposizione alle cartelle ritualmente indicati nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione;
in particolare, Cass. n. 19469 del 20/07/2018, ha avuto modo di chiarire che l’oppo sizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; pertanto l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma RAGIONE_SOCIALEa cartella e di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘intera pretesa contributiva;
la sentenza impugnata, quanto ai ricorsi accolti, va quindi ca ssata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione affinché proceda a determinare i crediti degli Enti previdenziali oggetto di causa applicando il termine quinquennale di prescrizione e considerando gli atti interruttivi acquisiti al processo e la sospensione del termine derivante dalla
pendenza del processo di opposizione nel merito alle cartelle ed agli avvisi di addebito opposti, nonché la eventuale definizione RAGIONE_SOCIALE stesso giudizio con sentenza , ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 c.c. (vd. Cass. n. 4676 del 15/02/2023); al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.q.m.
La Corte accoglie il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibili i l ricorso principale e quello adesivo proposti da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cassa, quanto ai ricorsi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione e per il ricorso incidentale adesivo, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre