Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13477 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22832-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 161/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 159/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
R.G. 22832/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 2.5.2018 n. 161 , la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto l’opposizione proposta da COGNOME avverso l’intimazione di pagamento per € 33.823,36, relativa a contributi IVS, per gli anni dal 1997 al 2000, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado, escludendo l’applicazione dell’art. 2953 c.c., in quanto la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. ‘conversione’ del termine di prescrizione breve (quinquennale) in termine di prescrizione ordinario (decennale). Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’agente della RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/73 e degli artt. 2935 e 2943 comma 1 e 2945 comma 2 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la sentenza impugnata non aveva riconosciuto all’iscrizione ipoteca ria effettuata a carico del debitore efficacia sospensiva del decorso del termine di prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso, l’agente della RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la sentenza impugnata aveva ritenuto di applicare il termine di prescrizione quinquennale, di cui all’art. 3 della legge n. 335/95, in luogo di quello ordinario decennale, ex art 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.
Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’intere ssi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad un AVV_NOTAIO del libero foro.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione della parte intimata esonera il collegio dal provvedere sulle spese
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28.2.24.