Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20278 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31763-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
CIOCIA GENEROSO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.05/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 207/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 189/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Gli attuali controricorrenti, originariamente dipendenti di RAGIONE_SOCIALE transitati nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), avevano agito in giudizio per rivendicare l’applicazione del trattamento giuridico ed economico riconosciuto al personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Firenze con sentenza non definitiva aveva accertato il diritto a percepire il medesimo trattamento retributivo dei controllori di RAGIONE_SOCIALE, ma successivamente con la sentenza definitiva aveva rigettato la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE richieste differenze retributive, ritenendo le stesse insussistenti sulla scorta di CTU contabile.
Le due pronunce erano state impugnate da entrambe le parti. L ‘ RAGIONE_SOCIALE, che in appello aveva agito avvalendosi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE distrettuale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, aveva censurato con plurimi motivi la sentenza non definitiva, mentre i lavoratori avevano impugnato la sola pronuncia definitiva che aveva escluso le differenze stipendiali.
La Corte di appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE rilevando che il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE erariale, non previsto da alcuna norma speciale, non poteva essere ricondotto, né a quello facoltativo di cui all’art. 43 del r.d. n. 1611/1933, né a quello obbligatorio, non potendo l’ ARAGIONE_SOCIALE essere qualificata quale amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ad ordinamento autonomo.
Ricorreva per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo, al quale opponevano difese i controricorrenti, che depositavano altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti per essere stato proposto da soggetto estinto.
Rilevano, a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘eccezione , che l’art. 12 del d.l. n. 109/2018 con cui è stata istituita l’ RAGIONE_SOCIALE ha differito la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALEa piena operatività RAGIONE_SOCIALEa nuova RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie la predetta soppressione era già avvenuta al momento RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso in quanto il d.p.c.m. del 5 novembre 2020 istitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era stato registrato dalla Corte dei conti in data 30/11/2020, per cui il ricorso per cassazione, è stato notificato per EMAIL in data 3/12/2020 da un soggetto ormai estinto.
1.1. L’eccezione è priva di pregio.
1.2. Va al riguardo premesso che in tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l’estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese “ex lege” dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, la quale ripete il proprio “jus postulandi” dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l’ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi
il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l’RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019).
1.3. Tale principio va coordinato con quello di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in tema di giudizio di legittimità, la perdita RAGIONE_SOCIALEa capacità processuale RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso alla controparte, non determina l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 29812 del 19/11/2024).
1.4. Conseguentemente, il ricorso è da ritenersi ammissibile perdendo rilievo la questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa data di registrazione del provvedimento di istituzione RAGIONE_SOCIALEa nuova ARAGIONE_SOCIALE con contestuale soppressione del vecchio Ente.
Ciò posto con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del r.d. 1611/1933 in rapporto a gli artt. 4 d.lgs. n. 162/2007, 8 del d.lgs. n. 100/1999 e 31 del d.lgs. n. 50/2019. Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE erariale che ha errato la Corte territoriale nell’escludere il patrocinio obbligatorio RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che, invece, andava ritenuto sussistente in quanto l’ A RAGIONE_SOCIALE, alla quale non si applica l’art. 72 del d.lgs. n. 300/1999, va annoverata fra le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ad ordinamento autonomo.
2.1. Il motivo è fondato.
L’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘A NSF (d.lgs. 10 agosto 2007 n. 162) stabilisce quanto segue:
E’ istituita, con sede in Firenze, l’RAGIONE_SOCIALE definita alla lettera g) RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, di
seguito denominata ARAGIONE_SOCIALE, con compiti di garanzia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del sistema ferroviario RAGIONE_SOCIALE.
L’ARAGIONE_SOCIALE svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3. Per le RAGIONE_SOCIALE transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita’ preposta alla RAGIONE_SOCIALE di cui al capo IV RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni RAGIONE_SOCIALE organismo
internazionali, all’ARAGIONE_SOCIALE, all’Autorita’ per la ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito biRAGIONE_SOCIALE.
L’ARAGIONE_SOCIALE, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ dotata di personalita’ giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’articolo 16, comma 2, lettera f), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2004/49/CE.
L’ARAGIONE_SOCIALE e’ sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei RAGIONE_SOCIALE che annualmente relaziona al Parlamento sull’attivita’ svolta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 del presente decreto. Per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione di vigilanza, il Ministro si avvale RAGIONE_SOCIALE risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente.
2.2. Inoltre, l’a rt. 3 del d.lgs. n. 300/1992 (espressamente richiamato a differenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 del d.lgs. n. 300/1999) prevede:
Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse RAGIONE_SOCIALE, in atto esercitate da
ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Dal complesso RAGIONE_SOCIALE disposizioni soprarichiamate emergono significativi indici sintomatici RAGIONE_SOCIALEa natura di amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ad ordinamento autonomo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE atteso che: i) è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro RAGIONE_SOCIALE; ii) la nomina degli organi di vertice avviene con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministri predetto; iii) la definizione RAGIONE_SOCIALE‘assetto organizzativo avvie ne con regolamento emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 400/1988 adottato su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e con il Ministro RAGIONE_SOCIALE riforme e RAGIONE_SOCIALE innovazioni nella pubblica amministrazione; iv) il reclutamento RAGIONE_SOCIALE risorse umane qualora non trasferite dal RAGIONE_SOCIALE è di matrice pubblicistica applicandosi al personale il d.lgs. n. 165/2001; v) l’ARAGIONE_SOCIALE assume le attribuzioni nella materia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del trasporto ferroviario già esercitate dal RAGIONE_SOCIALE.
In buona sostanza dalla normativa suesposta si desume inequivocabilmente che l’ARAGIONE_SOCIALE, seppure ad ordinamento
autonomo e con personalità giuridica (a differenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autonome), svolge attività di cura di interessi pubblici di rilievo RAGIONE_SOCIALE che lo RAGIONE_SOCIALE è tenuto ad assicurare anche in adempimento di obblighi di derivazione comunitaria.
3.1. In assenza di una deroga al principio generale contenuto nell’art. 1 del r.d. n. 1611/1933, non rinvenendosi nel caso di specie norma analoga all’ art. 72 del d.lgs. n. 300/1999 previsto per le Agenzie fiscali, come norma che fa eccezione al principio dettato dal citato art. 1, è da ritenersi operante, come poi espressamente previsto per l’analoga ARAGIONE_SOCIALE istituita dal d.l. 109/2018, la più volte citata norma che assegna all’RAGIONE_SOCIALE ‘la rappresentanza, patrocinio e l’assistenza in giudizio RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE anche se organizzate ad ordinamento autonomo (….)’.
Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione