Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1806 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2309/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
e sul ricorso successivo
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest ‘ ultima in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente incidentale –
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo stesso, negli Uffici dell ‘ RAGIONE_SOCIALE Capitolina siti in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest ‘ ultimo in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE DI AREZZO
RAGIONE_SOCIALE DI MESSINA
RAGIONE_SOCIALE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
RAGIONE_SOCIALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
RAGIONE_SOCIALE DI POZZUOLI
RAGIONE_SOCIALE DI LERCARA RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE DI PAVIA
– intimati – avverso la sentenza n. 1350/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di PALERMO, depositata il 23/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale dall ‘ agente RAGIONE_SOCIALE e recante crediti di diversi enti impositori (RAGIONE_SOCIALE di Modena, RAGIONE_SOCIALE di Arezzo, RAGIONE_SOCIALE di Messina, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Provincia di Grosseto, Roma Capitale, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di Campiglia Marittima, RAGIONE_SOCIALE di Castellammare di Stabia, RAGIONE_SOCIALE di Pozzuoli, RAGIONE_SOCIALE di Lercara Friddi, RAGIONE_SOCIALE di Pavia) per violazioni del Codice della Strada;
-il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 210 pronunziata il 16/01/2018, qualificata l ‘ azione come opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e rigettate le eccezioni di incompetenza per territorio e per valore, accoglieva l ‘ opposizione;
-avverso la suddetta sentenza proponevano appello RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Roma Capitale e, in base alla ricostruzione del processo operata dalla Corte territoriale, anche il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-con la sentenza n. 1350 del 23/08/2021, la Corte d ‘ appello di Palermo rigettava gli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, mentre accoglieva le impugnazioni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di Roma Capitale; regolava le spese condannando RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE a rifondere i costi del giudizio di RAGIONE_SOCIALE, tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE e di Roma Capitale;
-avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE (successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-successivamente, la RAGIONE_SOCIALE proponeva un ‘ autonoma impugnazione, con ricorso notificato il 9/2/2022 soltanto al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a Roma Capitale e a RAGIONE_SOCIALE e articolato su di un unico motivo;
-resistevano con distinti controricorsi Roma Capitale, Provincia di Grosseto, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale impugnava la sentenza con ricorso incidentale (basato su un unico motivo);
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità i Comuni di Modena, di Arezzo, di Messina, di Campiglia Marittima, di Castellammare di Stabia, di Pozzuoli, di Lercara Friddi e di Pavia;
–RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositavano memorie;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 7/12/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente si rileva che «il principio dell ‘ unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l ‘ atto contenente il controricorso; tuttavia quest ‘ ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l ‘ abbreviato e l ‘ ordinario) di impugnazione in astratto operativi» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183-01);
-pertanto, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, successivo a quello di RAGIONE_SOCIALE e rivolto avverso la medesima sentenza, notificato entro i termini previsti per il controricorso, va considerato alla stregua di impugnazione incidentale;
-è superfluo illustrare il motivo dell ‘ impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, in quanto il suo ricorso è inammissibile;
-in forza dell ‘ art. 76 del d.l. 25/05/2021, n. 73, convertito dalla legge 23/07/2021, n. 106, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell ‘ agente RAGIONE_SOCIALE è subentrata a titolo universale l ‘ RAGIONE_SOCIALE, ente istituito dall ‘ art. 1, comma 3, del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 01/12/2016, n. 225;
-secondo il disposto dell ‘ art. 1, comma 8, del citato d.l. n. 193 del 2016, il predetto «ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull ‘ ordinamento dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale»;
-sul rapporto tra il patrocinio erariale di RAGIONE_SOCIALE e la facoltà dell ‘ ente di designare avvocati del libero foro questa Corte si è pronunciata più volte: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l ‘ RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell ‘ art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all ‘ organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall ‘ art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell ‘ art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all ‘ RAGIONE_SOCIALE erariale,
questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell ‘ RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell ‘ una o dell ‘ altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.» (principio enunciato ai sensi dell ‘ art. 363 c.p.c., da Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068-01); «Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l ‘ apposita motivata delibera dell ‘ RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell ‘ art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376-02) e «tale invalidità può essere rilevata d ‘ ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977-01);
-i predetti principî in tema di rappresentanza in giudizio di RAGIONE_SOCIALE e di suo patrocinio da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come regola generale nel giudizio di legittimità) o dagli avvocati del libero foro (in via di eccezione) trovano applicazione anche nella fattispecie in esame, non essendo stabilite regole speciali e differenti riguardanti la successione nei rapporti processuali già facenti capo a RAGIONE_SOCIALE;
-nel ricorso introduttivo non risulta né allegato, né documentato alcuno dei presupposti che legittimerebbero l ‘ ente pubblico ad avvalersi -nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata «su base convenzionale» -di un difensore diverso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:
ne conseguono l ‘ invalidità della procura e, dunque, l ‘ inammissibilità del ricorso;
-l’inammissibilità del ricorso non implica l’applicazione dell’art. 334 cod. proc. civ., visto che sia il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, in cui si è visto convertirsi l’impugnazione successiva da questa dispiegata, sia quello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono, ad ogni buon conto, notificati entro il termine lungo di impugnazione della qui gravata sentenza;
-con l ‘ unico motivo del proprio ricorso, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE deduce: «Violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 615 del codice di procedura civile, dell ‘ articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l ‘ articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall ‘ articolo 1, comma 1, lettera gter ) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione RAGIONE_SOCIALE domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all ‘ esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.»; l ‘ atto introduttivo specifica che «con il presente motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto illegittima, erronea e ingiusta, per violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 615 del codice di procedura civile, dell ‘ articolo 7 del d.lgs. 150/2011 e degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992; per violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l ‘ articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall ‘ articolo 1, comma 1,
lettera gter ) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156, e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all ‘ esecuzione ex articolo 615 cpc, avendo, con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, il secondo giudice violato, disapplicato ed erroneamente applicato le disposizioni del codice della strada che disciplinano l ‘ esecutività e la definitività dei verbali di contestazione e le disposizioni del codice di procedura civile relative all ‘ opposizione all ‘ esecuzione avverso la cartella di pagamento portante verbali di contestazione di violazioni al codice della strada non notificati e pertanto non esecutivi; nonché avendo, con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, il secondo giudice violato, disapplicato ed erroneamente applicato le disposizioni del codice della strada che disciplinano la responsabilità esclusiva del locatario noleggiatore dei veicoli noleggiati, eventualmente in concorso con il diverso effettivo trasgressore, ma senza alcuna solidarietà passiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE -sia che sia proprietaria-locatrice dei veicoli dati a noleggio sia che sia utilizzatrice-locataria dei veicoli in quanto avuti in locazione dalle case produttrici e poi dati a sua volta in noleggio a terzi -per il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada perpetrate dai clienti noleggiatori durante il noleggio, nonché ancora avendo, con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, il secondo giudice omesso l ‘ esame circa i fatti decisivi per il giudizio costituiti, per un verso, dalla mancata notifica di taluni verbali di contestazione e, per altro verso, dall ‘ avvenuta richiesta di rinotifica di tutti i verbali di contestazione notificati formulata dalla ricorrente nei confronti dei resistenti e dalla loro rilevanza sostanziale e processuale in termini di inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legittimazione passiva dell ‘ opponente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alle presunte violazioni amministrative contestate ai propri clienti.»;
-già dalla semplice lettura del motivo si evince che, in violazione dell ‘ art. 366 cod. proc. civ., la censura -costituita dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e tra loro inestricabilmente cumulate -è formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata (in proposito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023);
-passando al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con l ‘ unico motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 333 c.p.c.», per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la comparsa di costituzione e risposta in appello del RAGIONE_SOCIALE come «appello incidentale» volto alla riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell ‘ impugnazione e condanna alle spese e al pagamento del doppio del contributo unificato;
-la censura è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
-il ricorso, infatti, è gravemente lacunoso perché -pur lamentando un travisamento della domanda (segnatamente, dell ‘ atto di costituzione in appello) da parte del giudice di merito -il RAGIONE_SOCIALE ha completamente omesso di riportare il contenuto rilevante della propria comparsa: di quest ‘ ultima si riportano soltanto le conclusioni, ma il giudice deve fare riferimento all ‘ atto nella sua integralità per una sua corretta interpretazione; in altre parole, non sono stati forniti a questa Corte gli
elementi essenziali per poter esaminare l ‘ atto e, dunque, per valutare la eventuale fondatezza della censura;
-all ‘ inammissibilità dei ricorsi, principale e incidentali, consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità sostenute dalle controricorrenti destinatarie RAGIONE_SOCIALE rispettive impugnazioni: in particolare, RAGIONE_SOCIALE va condannata a rifondere le spese della Provincia di Grosseto e, in solido con RAGIONE_SOCIALE, di Roma Capitale, mentre solo la predetta società ricorrente successiva o incidentale è tenuta alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del RAGIONE_SOCIALE;
-la reciproca soccombenza giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-le spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (principale e incidentali), ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla Provincia di Grosseto le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, a rifondere a Roma Capitale le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,