Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1267 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1267 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12541-2022 proposto da: RAGIONE_SOCIALE.M. PROCURA TRIBUNALE ROMA
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendola tardiva.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il P.M. presso il Tribunale di Roma, affidandosi a due motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: ‘PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendola tardiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il P.M. presso il Tribunale di Roma, affidandosi a due motivi. L’intimato, COGNOME NOME, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con il primo motivo, l’ufficio ricorrente l amenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto che il provvedimento di liquidazione del compenso oggetto di opposizione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato. Di conseguenza, il ricorrente censura la statuizione di tardività del ricorso, evidenziando l’assenza di prova in relazione all’effettiva trasmissione del fascicolo, completo del provvedimento di liquidazione, all’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Con il secondo motivo, l ‘ufficio ricorrente contesta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica, secondo la quale non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del
provvedimento di liquidazione del compenso in favore del COGNOME, da parte della competente cancelleria del Tribunale civile di Roma.
Le censure, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.
Innanzitutto, va rilevato che il ricorso difetta dell’esposizione sommaria esposizione dei fatti di causa: sol per questo, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020, Rv. 659427).
In ogni caso, anche nel merito le due doglianze proposte dal P.M. ricorrente sono inammissibili. La comunicazione del provvedimento di liquidazione del compenso, infatti, può essere assicurata anche in forma equipollente a quella prevista dal combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c., quali ad esempio il ‘visto per presa visione’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11319 del 16/06/2004, Rv. 573669 e Cass. Sez. 6-L, Sentenza n. 21428 del 10/10/2014, Rv. 633165), purché sia comunque assicurata l’effettiva conoscenza in capo al destinatario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006, Rv. 594169). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che ‘… dall’estratto storico del fasci colo del procedimento a quo risulta l’annotazione ‘al visto PM’ in data 16.5.2019 …’ (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) ed ha dedotto che il provvedimento, insieme al fascicolo al quale si riferiva, fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha inoltre dato atto che l’ufficio ricorrente non aveva fornito prova della conoscenza del provvedimento, per causa non imputabile, in un momento successivo, e che al riguardo non potevano essere considerate le difficoltà organizzative dell’ufficio, ‘… in quanto inconvenienti di mero fatto del tutto irrilevanti ai fini delle considerazioni sopra esposte’ (cfr. pag. 4). Rispetto alla data suindicata (16.5.2019) l’opposizione, proposta dal P.M. il 26.10.2020, a distanza di oltre un anno, è stata ritenuta tardiva, perché introdotta oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.
A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, l’opposizione di cui anzidetto risulta proposta oltre il termine ‘lungo’ di cui all’art. 327
c.p.c., pacificamente applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1057 del 10/04/1956, Rv. 882865; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 08/06/1965, Rv. 312215; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5615 del 08/06/1998, Rv. 516173; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14936 del 18/11/2000, Rv. 541858; Cass. Sez. L, Sentenza n. 260 del 10/01/2001, Rv. 543024; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7480 del 20/04/2004, Rv. 572174; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24000 del 16/11/2011, Rv. 620490; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15343 del 25/07/2016, Rv. 641022).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004, Rv. 571109; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5079 del 09/03/2005, Rv. 579598), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità’.
Il Collegio condivide la proposta del relatore ed osserva che la tesi dell’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. a tutti i provvedimenti a contenuto decisorio, a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, è stata confermata anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, relativamente alle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione pronunciate ai sensi dell’art. 702 quarter c.p.c. che non siano state comunicate o notificate (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022, Rv. 665762). Evidenzia inoltre che la questione oggetto della presente impugnazione è stata già affrontata dalla sezione, che, con una serie di ordinanze pubblicate in esito all’adunanza del 22.9.2022, ha dichiarato inammissibili ricorsi del tutto analoghi a quello introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanze nn. 30432, 30440, 30442, 30443, 30444, 30445, 30446 del 17/10/2022, nn. 30649, 30650, 30651, 30652, 30653, 30654 del 18/10/2022, n. 30873 del
19/10/2022 e nn. 31001, 31002, 31003, 31004 e 31007 del 20/10/2022, tutte non massimate). Dello stesso tenore anche numerose altre ordinanze, tutte pubblicate in esito all’adunanza dell’11.9.2022, sempre dello stesso tenore (cfr. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanze nn. 33901, 33902, 33903, 33905, 33906, 33908, 33909, 33911, 33912, 33913, 33917, 33932, 33934, 33936, 33937, 33939, 33940, 33943, 33944, 33945, 33946, 33948, 33949, 33951 e 33970 del 17/11/2022, e nn. 34056, 34057, 34058, 34059, 34060, 34061, 34062, 34064, 34065, 34066, 34067, 34068, 34069, 34070, 34071, 34074, 34077, 34078, 34079, 34080, 34081, 34082, 34083, 34084, 34085, 34091, 34092, 34093, 34094, 34095, 34096, 34097, 34098 e 34099 del 18/11/2022, tutte non massimate).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta