Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29741 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29741 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13569/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende, ope legis
-intimato – avverso la ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 50744/2020 depositata il 24/03/2022.
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 26/09/2023 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Decidendo in sede di rinvio, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 13894/2020, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso ex artt. 15, D. Lgs. 150/2011; 170, d.P.R. n. 115/2002 e 702bis segg. c.p.c., proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla ricorrente medesima presentata.
Il Tribunale di Roma, infatti, dopo avere premesso che in sede di rinvio si doveva comunque procedere ad una valutazione della sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ha rilevato l’assenza in atti della documentazione necessaria per operare tale verifica.
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma ricorre ora NOME COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento per omesso esame di un documento ex art. 115 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non solo era stata prodotta nelle fasi precedenti del giudizio
(sia in sede di formulazione dell’istanza – dapprima al COA e poi al G.U. del giudizio – sia in sede di ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale) ma risultava allegata alla documentazione depositata telematicamente nel giudizio di rinvio.
Il Tribunale, quindi, avrebbe erroneamente affermato l’assenza di documentazione che invece era presente in atti.
1.2. Con il secondo motiv o il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, commi 1, 2 e 3, e 79, commi 1, lett. c), e 3, d.P.R. n. 115/2002.
Argomenta, in particolare, il ricorso che – ferma la sufficienza, ex art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002, della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 445/2000, prodotta dalla ricorrente – in ogni caso il Tribunale, ove ritenuta carente la documentazione, avrebbe dovuto disporre la produzione della documentazione ritenuta necessaria.
2. Il primo motivo è fondato.
Correttamente parte ricorrente ha dedotto l’esistenza di una ipotesi di travisamento della prova, ricorrendo nella specie una ipotesi sostanzialmente speculare a quella della decisione basata su prove inesistenti, fattispecie da questa Corte ricondotta, appunto, all’ipotesi di cui agli artt. 360, n. 4) e 115 c.p.c. (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022).
Come da questa Corte chiarito, il travisamento, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ( demonstrandum ), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della
medesima ( demonstratum ), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023).
Detti presupposti ricorrono pienamente nel caso in esame.
Premesso, infatti, che, essendo dedotto un vizio ex art. 360, n. 4), c.p.c., questa Corte è giudice del fatto processuale ed ha quindi la possibilità di procedere all’esame diretto degli atti, si deve rilevare che la ricorrente, producendo anche telematicamente i fascicoli delle precedenti fasi processuali, ha fornito prova del fatto che i documenti che il Tribunale di Roma ha ritenuto assenti erano stati in realtà prodotti e quindi potevano -e dovevano -essere esaminati dal Tribunale.
Che l’errore sulle produzioni documen tali sia stato oggetto di discussione nel giudizio ed abbia -con certezza -caratteri di decisività, emerge poi univocamente dalla decisione impugnata, la quale ha disatteso il ricorso esclusivamente sulla scorta della ritenuta assenza della documentazione necessaria ai fini del vaglio della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Da ciò l’accoglimento del motivo di ricorso, il quale determina l’assorbimento dell’ulteriore motivo formulato dalla ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza impugnata deve , conseguentemente, essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in