Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15657-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in FIRENZEINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– resistente –
nonché contro
NOME PANTELEIMONIVNA;
– intimata –
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
avverso l’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 13/04/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
COGNOME NOME riceveva mandato di assistenza legale da NOME COGNOME nel procedimento di mediazione obbligatoria n. 2300/2020 dinanzi all’RAGIONE_SOCIALE, promosso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co. I bis , d.lgs. 28/2010, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avente ad oggetto la divisione giudiziale di un immobile facente parte del compendio ereditario di COGNOME NOME, coniuge defunto RAGIONE_SOCIALE‘istante nonché padre dei chiamati alla mediazione.
Con delibera n. 2520 del 2 dicembre 2020, il RAGIONE_SOCIALE ammetteva NOME COGNOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato. Incardinata la mediazione, all’esito di alcuni incontri, le parti pervenivano ad un accordo col quale concludevano positivamente la procedura, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in data 28 maggio 2021.
AVV_NOTAIO depositava, quindi, presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE istanza di liquidazione del compenso maturato in relazione all’attività professionale espletata, che veniva respinta con decreto n. 2592 del 15 ottobre 2021, in base alla motivazione secondo cui alla corresponsione del compenso in favore del predetto difensore osterebbe l’art. 75 d.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), il quale, facendo riferimento ad ‘ ogni grado e fase del processo o ad eventuali procedure che nel processo si
innestino ‘, escluderebbe l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sul patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato alle procedure stragiudiziali che non sfociano in una lite giudiziaria, ovvero che, quando questa è già pendente, non si inseriscono all’interno di essa, come è nel caso RAGIONE_SOCIALEa mediazione obbligatoria conclusasi con esito positivo.
AVV_NOTAIO proponeva opposizione ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto di rigetto, chiedendo la liquidazione, in proprio favore, di un compenso pari ad euro 5.760,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata richiamava un precedente del medesimo Tribunale (ordinanza 31 maggio 2021, R.G. n. 8356/2020) che, analogamente a quanto previsto dall’art. 10 d.lgs. 116/2005 per le controversie transfontaliere, concludeva per l’estensione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ai procedimenti stragiudiziali obbligatori ex lege ; ciò a prescindere dal successivo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase giurisdizionale, che i procedimenti di mediazione hanno proprio la finalità di evitare.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa decisione, la ricorrente produceva in giudizio la sentenza n. 10/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE artt. 74, co. II e 75, co. I, d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione disciplinato dall’art. 5, co. I bis , d.lgs. 28/2010, quando nel corso RAGIONE_SOCIALEo stesso sia stato raggiunto un accordo per la composizione bonaria RAGIONE_SOCIALEa lite, nonché del successivo art. 83, co. II, ove non prevede che alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza del 13 aprile 2022 rigettava l’opposizione, ritenendo che la Corte costituzionale, pur avendo accolto la questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEe norme censurate, avesse tuttavia inteso condividere un precedente in materia di questa Corte (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 18123/2020).
Nella decisione de qua , proprio perché chiamato a pronunciarsi prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento demolitorio RAGIONE_SOCIALEa Consulta, questa Corte aveva statuito che il limite posto dalle disposizioni di legge richiamate -che ad oggi non consentirebbero la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale svolta in sede di mediazione, quando non abbia avuto luogo la lite giudiziale -non poteva essere superato in via interpretativa, pena lo sconfinare RAGIONE_SOCIALEa decisione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa vera e propria produzione normativa.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
Il RAGIONE_SOCIALE, a favore del quale è stata rinnovata la notifica del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 377, u.c., cod. proc. civ., si è costituito in giudizio ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa eventuale discussione orale RAGIONE_SOCIALEa causa.
L’altra intimata non ha svolto difese in questa fase.
Con il primo motivo viene dedotto, ex art. 360, co. I, n. 5, cod. proc. civ, un vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione fra le parti, rinvenuto nella sentenza n. 10/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, pubblicata il 20 gennaio 2022, quindi prima RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza de qua , avvenuta in data 13 aprile 2022.
Come già ricordato, con tale pronuncia è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE artt. 74, co. II, e 75, co. I, d.P.R. 115/2002, nella parte in cui escludono che il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia applicabile all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, co. 1 bis , d.lgs. 28/2010, quando nel corso RAGIONE_SOCIALE stessi è stato raggiunto un accordo fra le parti, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, co. II del medesimo d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Dalla declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni citate discenderebbe, secondo la ricorrente, l’erroneità del rigetto del ricorso in opposizione, ed in particolare la contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento di esso, che invero valorizza a tal fine la citata sentenza n. 18123/2020 di questa Suprema Corte -che adotta, come detto, una soluzione sfavorevole alla ricorrente -nonostante sia cronologicamente anteriore alla pronuncia di inconstituzionalità in parola e, quindi, da essa superata. Invero, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Consulta, pur demandando al legislatore una compiuta e specifica disciplina RAGIONE_SOCIALEa materia, afferma il diritto del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al gratuito patrocinio alla percezione del proprio compenso anche nei casi di mediazione obbligatoria che non sia successivamente sfociata in una lite giudiziaria. Rileva la ricorrente, dunque, come la pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi abbia travolto gli argomenti a suo tempo spesi dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l’applicazione del beneficio in relazione a tali ipotesi, e ai quali il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE si richiama onde motivare il diniego di
liquidazione, relativi al rischio di sconfinamento nella produzione normativa, all’esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica in materia di giustizia e, in generale, RAGIONE_SOCIALE oneri economici statuali.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge (art. 360, co. I, n. 3, cod. proc. civ.) in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata per avere deciso la controversia in senso opposto a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2022, la quale ha enunciato un principio già esistente nell’ordinamento per necessità imposta dalla Costituzione, ma la cui applicazione veniva concretamente ostacolata da una illegittima limitazione/esclusione imputabile al legislatore ordinario, che è stata in tal modo rimossa.
Deduce quindi la ricorrente che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha violato gli artt. 74, co. II, 75, co. I e 83, co. II, d.P.R. 115/2002, per avere dato una lettura RAGIONE_SOCIALEe norme in questione contraria all’interpretazione costituzionalmente imposta.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione, sono fondati.
Quanto al primo, l’interpretazione che il giudice a quo ha offerto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 10/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, alla luce RAGIONE_SOCIALEa precedente decisione di questa Corte n. 18123/2020, è priva d’ogni fondamento logico. Invero la Corte Costituzionale, dopo l’emissione di quest’ultima sentenza, e diversi mesi prima che fosse decisa in primo grado la causa in esame, ha preso in analisi una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio e l’ha decisa nel senso prospettato dalla ricorrente, ossia reputando non conformi a Costituzione gli artt. 74, co. II, 75, co. I e 83, co. II, d.P.R. 115/2002, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., poiché circoscrivono il diritto del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al
patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato a ricevere il compenso per l’attività difensiva svolta solo quando questa abbia natura giudiziale. Ne consegue che, dal 21 gennaio 2022 (giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza de qua ), in armonia con l’art. 136 Cost. -che prevede l’espunzione dall’ordinamento e la conseguente cessazione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEe norme giudicate incostituzionali a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento ricognitivo del vizio -la norma che limitava il riferimento RAGIONE_SOCIALEa disciplina sul patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ai soli procedimenti giudiziali ha cessato di avere vigore e, pertanto, la decisione giudiziale che continui, ciononostante, a farne applicazione deve qualificarsi illegittima.
Plurimi sono i principi di rango costituzionale che la Corte ha ritenuto violati dalla normativa censurata.
In primo luogo, il principio di ragionevolezza, desumibile dall’art. 3, co. I, Cost., che impone il riconoscimento al difensore del compenso per l’attività stragiudiziale espletata, specialmente nei casi in cui essa ha consentito, anche grazie all’impegno RAGIONE_SOCIALEo stesso, lo scopo deflattivo perseguito dal legislatore. Invero, a detta RAGIONE_SOCIALEa Consulta, ‘ il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive costituiscono elementi che rendono del tutto distonica e priva di alcuna ragionevole giustificazione l’esclusione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale RAGIONE_SOCIALEa domanda. In tal modo, infatti, il suddetto patrocinio risulta contraddittoriamente escluso proprio nei casi in cui il procedimento de quo ha raggiunto -in ipotesi anche grazie
all’impegn o dei difensori -lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore ‘.
La normativa censurata, nella sua formulazione originaria comprimeva altresì il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. II, Cost.) in relazione al diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.), in quanto impediva a quanti versano in condizione di non abbienza ‘ l’effettività RAGIONE_SOCIALE‘accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale ‘ (cfr. Corte cost., sentenza n. 157/2021).
Come sottolineato nella pronuncia di incostituzionalità, l’esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica in materia di giustizia non può impedire l’esercizio, da parte dei cittadini, di un diritto costituzionalmente garantito ed inviolabile quale quello alla difesa in giudizio; sicché le spese erariali volte a realizzarlo sono ‘ costituzionalmente necessarie ‘, poiché inerenti ‘ all’erogazione di prestazioni sociali incomprimibili ‘.
Ne consegue che tanto l’argomento RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio di bilancio quanto quello RAGIONE_SOCIALEo sconfinamento nella produzione normativa -impiegati in passato anche da questa Corte per escludere l’estendibilità del beneficio alla difesa tecnica che non è stata esperita in ambito giudiziale -non sono più invocabili, in quanto definitivamente e pacificamente superati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Consulta, che, quale decisione ‘additiva di principio’, consegna al legislatore e agli interpreti, appunto, un principio di rango costituzionale che è stato oggetto di riconoscimento anche da parte RAGIONE_SOCIALEa più recente giurisprudenza di legittimità. Nell’ordinanza n. 3888/2023 questa Corte ha invero adeguato l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa censurata alla lettura che ne è costituzionalmente imposta, per come precisata dalla Consulta:
‘ per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi sussiste il diritto alla liquidazione del compenso vantato dall’avvocato che abbia assistito la parte in una procedura di mediazione, ma sul presupposto indefettibile che la mediazione abbia carattere obbligatorio ‘.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, al paragrafo 11 ha poi aggiunto che: ‘ Rimane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina RAGIONE_SOCIALEa fattispecie oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno scrutinio’.
Trattasi di affermazione che nell’immediato impone di dover riconoscere il diritto alla liquidazione del compenso in favore del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte beneficiaria del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato che abbia positivamente concluso una procedura di mediazione obbligatoria, ma che al tempo stesso non preclude al legislatore di poter provvedere in futuro alla attività di integrazione normativa ritenuta opportuna in quanto conseguente alla pronuncia additiva. Al riguardo proprio la Consulta ha recentemente ribadito nella sentenza n. 88/2018 che questa in presenza di pronunce di accoglimento additive di principio, da un lato è demandato ‘ ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE strumenti ermeneutici a loro disposizione’ ; mentre al legislatore compete di ‘provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo pi ù sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione ‘.
La giurisprudenza costituzionale radicalmente esclude che siffatto meccanismo di ‘riparazione’ alle omissioni normative sia lesivo RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni legislative, giacch é l’integrazione da parte RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione comune non si colloca sul piano RAGIONE_SOCIALEa normazione generale e astratta, bens ì̀ su quello RAGIONE_SOCIALEa regola del caso concreto: ‘ La dichiarazione di illegittimit à̀ costituzionale di una omissione legislativa -com’è quella ravvisata nell’ipotesi di mancata previsione, da parte RAGIONE_SOCIALEa norma regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività̀ di questo -mentre lascia al legislatore, riconoscendone l’innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione RAGIONE_SOCIALEa regola del caso concreto ‘ (cfr. Corte cost., sentenza n. 295/1991).
Dello stesso avviso è anche questa Suprema Corte, che nella sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 1946/2017 ha chiarito i rapporti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale additiva con l’art. 136 Cost., proprio al fine di evitare che la prassi giurisdizionale comune finisca col vanificare la regola posta da quest’ultima previsione: ‘ Trattandosi di una sentenza di illegittimit à̀ costituzionale, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale: la norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘. Quindi, il fatto che la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Consulta si limiti a consegnare un principio, senza contestualmente introdurre
regole di dettaglio self-executing , ‘ non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall’applicazione diretta di quel principio ‘. Ciò in quanto ‘ l’affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalit à̀ non è semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in regole di diritto positivo. Essa è , invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è soggetto per il principio di legalit à̀ nella giurisdizione (art. 101, secondo comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera RAGIONE_SOCIALEa sentenza di illegittimit à̀ costituzionale ‘.
Di conseguenza questa Corte non può esimersi dall’osservare che, ove si riconoscessero effetti vincolanti soltanto alla parte ablatoria RAGIONE_SOCIALEa decisione additiva, e invece valore meramente persuasivo al principio in essa formulato, si verrebbe a negare la stessa funzione assolta dalle sentenze di accoglimento del Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, le quali apparrebbero come meramente dichiarative RAGIONE_SOCIALE‘incostituzionalità̀ di omissioni legislative e, proprio perché non seguite dall’applicazione concreta del principio da esse enunciato, non agevolmente armonizzabili con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 136 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 87/1953, che invece postulano l’espunzione e la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa norma incostituzionale quale il necessario ed inevitabile effetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di incostituzionalit à̀ .
Ne deriva che è evidentemente fondata, per tutte le considerazioni sinora svolte, la denunzia circa la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 74, co. II, 75, co. I e 83, co. II, d.P.R. 115/2002 da parte
RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, che, avendo concluso per l’esclusione ad un caso di mediazione obbligatoria sine iudicio RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei principi ivi aggiunti per effetto del diritto alla liquidazione del compenso, è incorsa in violazione di legge rilevante in questa sede ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. I, n. 3, codice di rito.
I motivi vanno pertanto accolti, e l’ordinanza deve essere quindi cassata, in relazione alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e di quelle RAGIONE_SOCIALEa precedente fase di merito.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.