Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11471 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21667/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PADOVA n. 3242/2019 depositata il 08/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza 8 maggio 2019, il Tribunale di Padova respinse l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE volta contestare il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 5 giugno 2018.
Il Tribunale -dopo aver premesso che la verifica RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale RAGIONE_SOCIALE reclamante ad opera del giudice del merito (con la conseguente eventuale revoca del gratuito patrocinio) rientrava nell’ambito dei poteri conferiti a quest’ultimo osservava che, nella specie, la revoca appariva giustificata dall’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ex art. 136 comma 2 DPR n. 115/2002. Infatti, pur mancando lo scopo di lucro, sarebbe stata invece sussistente l’esercizio di un’attività economica, intesa sia come attività produttiva di vantaggi economici, sia come attività esercitata secondo un metodo economico.
Contro la predetta ordinanza, ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di tre motivi, illustrati da successiva memoria.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DI DIRITTO
Con la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 nonché 156, 161, 346 e 342 c.p.c.
Osserva che, pur in presenza di un decreto privo di contenuto decisorio e comunque assente o carente di motivazione da parte del giudice del merito, il Tribunale avrebbe adottato un’ordinanza fondata su una motivazione nuova e diversa, mai prospettata in precedenza e neppure dedotta con i motivi di opposizione.
Il motivo è infondato.
1.1. Il provvedimento oggetto di reclamo aveva accertato l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio ed il reclamo era appunto volto, sotto l’apparente profilo RAGIONE_SOCIALE nullità del decreto, a contestare la mancanza delle condizioni legittimanti la suddetta concessione. Pertanto, rientrava nei doveri del Tribunale di Padova l’esame delle norme di legge, in presenza delle quali il beneficio avrebbe potuto essere concesso.
1.2. In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio (Sez. 2, n. 1624 del 19 gennaio 2022). Alla stregua dell’art. 112 citato, tale potere può essere esercitato (punto
Con il secondo mezzo, la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 119 D.P.R. n. 115/2002 nonché 9 l. n. 3818/1886, come modificato dall’art. 23 D.L. n. 179 del 2012.
L’ordinanza impugnata avrebbe mancato di considerare la legislazione speciale vigente, che ammetteva la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in quanto società di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente dal disposto dell’art. 119 D.P.R. n. 115/2002. In ogni caso, la corretta interpretazione analogica e sistematica di ‘attività commerciale’ non avrebbe consentito di affermare lo svolgimento di tale attività da parte di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con la terza censura, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n° 3 c.p.c., degli artt. 119 D.P.R. n. 115/2002 nonché 10 e 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 460/1997.
L’ordinanza impugnata avrebbe interpretato riduttivamente la nozione di attività economica, laddove il combinato disposto delle norme predette consentirebbe invece un esercizio dell’attività economica, purché strumentale al conseguimento dello scopo mutualistico.
2.2. I due mezzi -che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro connessione logica e giuridica -sono fondati.
2.3. L’art. 9 comma 3° RAGIONE_SOCIALE legge n. 3818 del 1886
prevede
richiesto la verifica che effettivamente i beneficiari siano enti a finalità solidaristica, che operino nell’interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, in cui essi partecipino attivamente e abbiano diritto a un’equa ripartizione dei risultati economici (Sez. 5, n. 34343 del 23 dicembre 2019). Ha aggiunto che gli utili di esercizio conseguiti da un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE cooperazione, inerenti a tale attività e derivanti dai contributi al medesimo versati per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 11, 4° comma, RAGIONE_SOCIALE legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative e dai consorzi aderenti alle RAGIONE_SOCIALE, non costituiscono reddito prodotto e sono esenti da imposta, attesa la loro finalità mutualistica volta al conseguimento di un interesse pubblico mentre tale esclusione non vale per tutte le altre entrate, quali i frutti ed i ricavi in genere RAGIONE_SOCIALE gestione economica, che possano confluire al fondo medesimo (Sez. 5, n. 26413 del 30 dicembre 2010).
2.5. Insomma, lo scopo mutualistico può avere graduazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un’attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro. Così, anche la posizione del socio RAGIONE_SOCIALE va distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest’ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società. Tale vantaggio non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di RAGIONE_SOCIALE, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società, come nelle cooperative di consumo, oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti, come nelle cooperative RAGIONE_SOCIALE (Sez. 1, n. 25478 del 10 ottobre 2019; Sez. 1 n. 9513 dell’8 settembre 1999).
2.6. Dal quadro appena esposto si evince che non è possibile affermare in linea di principio che l’attività esercitata da RAGIONE_SOCIALE sia necessariamente di carattere economico, solo perché è volta ad assicurare un vantaggio ai suoi soci, attraverso l’attività d’istituto. Posto che qualunque attività umana è suscettibile di valutazione economica, costringere in un concetto omnicomprensivo anche quelle realtà in cui il profilo del vantaggio monetario è puramente strumentale o ipotetico rispetto alla finalità solidaristica condurrebbe all’assurdo di considerare come dedite ad un’attività
speculativa tutte le RAGIONE_SOCIALE in grado di svolgere un’attività giuridicamente rilevante.
2.7. In definitiva, l’attività economica di cui all’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 va rettamente intesa, in modo da ricomprendere non qualsivoglia attività, ma solo quelle che di fatto perseguano il fine lucrativo mediante un’organizzazione economica di tipo produttivo, ferma restando la necessità dello scrutinio circa la ricorrenza delle altre condizioni previste dall’art. 76 e ss. RAGIONE_SOCIALE stessa normativa (Corte Cost. n. 128 del 1° giugno 2016, ha in proposito affermato ‘ affinché un’associazione possa essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell’assenza dello scopo di lucro e dell’esercizio dell'”attività economica”, ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle «ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa ‘) .
In tal senso depone l’opinione consolidata di questa Suprema Corte – che ha ben presente le peculiarità degli enti non commerciali e delle RAGIONE_SOCIALE -secondo cui vengono perseguite finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse (Sez. U, n. 9661 del 23 aprile 2009; Sez. U, n. 24883 del 9 ottobre 2008). Tant’è che, per opinione pacifica, le società di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono considerate enti equiparabili alle ONLUS di diritto di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 (Sez. 5, n. 17252 del 27 giugno 2019).
Sulla scorta di quanto esposto, va affermato il seguente principio di diritto: ‘ Il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico ‘ .
2.8. All’accoglimento degli esposti motivi del ricorso consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie, alla luce del citato principio di diritto, provvedendo, all’esito, anche sule spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio