Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25242 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11227-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso l ‘ordinanza rep. 449/2022 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 07/04/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il decreto con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile, emesso dal Tribunale di Rovigo. La ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE revoca, motivata sulla scorta RAGIONE_SOCIALE mancata indicazione, da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata nel giudizio presupposto, dei dati anagrafici e del reddito del suo convivente. Deduceva di aver indicato nome e reddito del suo convivente, di aver integrato la propria dichiarazione con la copia del documento di identità e del codice fiscale e di aver fornito tutte le indicazioni necessarie circa il reddito, proprio e del suo convivente.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Rovigo rigettava l’opposizione, ritenendo che l’indicazione, da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, di percepire un reddito mensile di ‘circa’ 400 euro non integrasse il requisito di specificità previsto dall’art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002 ed affermando che in ogni caso la parte non era legittimata a chiedere la liquidazione del compenso spettante all’avvocato ed al consulente di parte per l’attività dagli stessi svolta nel giudizio al quale si riferisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato a chiedere la liquidazione del compenso spettante al difensore. La ricorrente evidenzia che il difensore è legittimato a reagire avverso i provvedimenti di diniego o liquidazione parziale del compenso, mentre è la parte a dover impugnare la revoca dell’ammissione al beneficio.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia invece la violazione dell’art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza considerare che, anche volendo considerare la somma indicata dalla richiedente come netta, la stessa, cumulata al reddito del convivente, non consentiva di raggiungere la soglia massima prevista dalla legge per l’ammissione al beneficio.
La seconda censura, che per ragioni logiche va esaminata con priorità rispetto alla prima, è fondata.
L’odierna ricorrente aveva indicato, nella propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di percepire un reddito di circa € 400 mensili, a fronte di lavori saltuari, ed il Tribunale ha ritenuto insufficiente tale indicazione. Tuttavia, il giudice dell’opposizione non ha considerato che l’importo indicato dalla richiedente, calcolato su base annua e sommato al reddito del convivente, non consentiva comunque di raggiungere la soglia prevista per l’esclusione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Né può condividersi l’affermazione secondo cui l’interessato sarebbe sempre onerato di fornire una dichiarazione specifica circa l’entità dei propri redditi, anche quando -come nella specie- gli stessi derivino non già da un rapporto lavorativo stabile, ma da prestazioni occasionali, soggette per loro stessa natura ad una oscillazione.
Va peraltro considerato che questa Corte ha recentemente affermato che ‘In tema di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, la mancata indicazione numerica RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale nell’autodichiarazione da allegare all’istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell’ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice -anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002- attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del quantum, ma anche dell’an” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18801 del 04/07/2023, Rv. 668397). Ne deriva l’erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizione assunta dal giudice dell’opposizione, il quale avrebbe dovuto comunque considerare che l’istanza RAGIONE_SOCIALE COGNOME indicava comunque una somma mensile, ed avrebbe potuto e dovuto attivare, ove avesse avuto dubbi circa la veridicità di detta affermazione, i propri poteri officiosi di verifica.
Del pari fondata è la prima doglianza, poiché il difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è legittimato a contestare soltanto le decisioni incidenti sulla spettanza e sull’entità del suo compenso, mentre è la parte ad essere l’unica legittimata a proporre opposizione avverso il provvedimento di diniego o di revoca RAGIONE_SOCIALE sua ammissione al beneficio di cui anzidetto.
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Rovigo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Rovigo, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, addì 12 settembre 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME