Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12746 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14781/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende,
-ricorrenti- contro
TOURE MOUSSA,
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 949/2019 depositata l’ 11.1.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con delibera del RAGIONE_SOCIALE del 13.12.2017 NOME veniva ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale di RAGIONE_SOCIALE (proc. n. 9312/2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE).
Con ordinanza del 19.12.2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel rigettare la suddetta impugnazione, revocava l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 136 del D.P.R. n. 115/2002, ritenendo non credibili le varie versioni dei fatti fornite dal NOME, che avrebbe quindi agito in giudizio in mala fede.
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, NOME chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione protezione internazionale, emessa in data 19.12.2018 nell’ambito del proc. n. 9312/17, sostenendo l’insussistenza nella sua condotta RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, o mala fede legittimanti la revoca.
Si costituivano separatamente l’RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda del NOME per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata nel giudizio presupposto di protezione internazionale.
Con ordinanza n. cronol. 153/2023 RAGIONE_SOCIALE‘11.1.2023, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo di non poter qualificare come manifestamente infondata la domanda avanzata dal NOME nel giudizio presupposto, annullava il provvedimento gravato e dichiarava la sussistenza dei presupposti per l’ammissione del NOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato,
riservando ad un separato decreto la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d’ufficio del NOME, avvocato NOME COGNOME.
Avverso questa ordinanza, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte l’11.7.2023, affidandosi a due motivi, mentre NOME é rimasto intimato.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. ed i ricorrenti hanno presentato tempestiva istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c..
A seguito RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘8.5.2025, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto di dover apprezzare la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea sulla base del solo ricorso introduttivo, non avendo le Amministrazioni resistenti prodotto gli atti e documenti del giudizio presupposto, il tutto senza previamente richiedere al giudice di quel giudizio la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti processuali che avrebbero permesso di verificare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa dedotta malafede. Secondo i ricorrenti, infatti, nel caso di specie si imponeva la richiesta d’ufficio RAGIONE_SOCIALE atti, dei documenti e RAGIONE_SOCIALEe informazioni necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 comma 5° del D. Lgs. n. 150/2011, a prescindere dalle produzioni documentali RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni.
2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma c.p.c., i ricorrenti prospettano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia circa l’eccepita carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, attinente all’omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ex artt. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, 15 del D. Lgs. 1.9.2011 n.150 e 702 bis c.p.c. in materia di protezione internazionale, promosso dal soggetto inizialmente ammesso al beneficio (nella specie NOME, cittadino senegalese, che aveva chiesto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale in termini di protezione sussidiaria, era stato ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con delibera del RAGIONE_SOCIALE del 13.12.2017 per il giudizio di impugnazione davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008, del provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale di RAGIONE_SOCIALE), che poi ha visto lo stesso revocato dal giudice procedente (nella specie NOME, respinta la sua opposizione di merito con ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 19.12.2019, ha con essa subito anche la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con effetto retroattivo ex art. 136 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002, per la ritenuta non credibilità RAGIONE_SOCIALEe diverse versioni da lui fornite, integrante l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione in mala fede).
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n.115, promosso da NOME davanti al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, erano stati convenuti in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE, che l’RAGIONE_SOCIALE, che si erano separatamente costituiti, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenuta, eccezione sulla quale l’ordinanza impugnata del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (n. 153
RAGIONE_SOCIALE‘11.1.2023) non si é pronunciata, addivenendo però alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite secondo soccombenza a carico RAGIONE_SOCIALEa parte resistente, e quindi sia del RAGIONE_SOCIALE, che RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in complessivi €4.216,27.
Nella proposta di definizione accelerata si é sostenuto che l’RAGIONE_SOCIALE, difetterebbe di interesse ad agire, in questa sede, per far valere il suo difetto di legittimazione passiva nel suddetto giudizio di opposizione, in quanto in esso é stato comunque convenuto il RAGIONE_SOCIALE, effettivo legittimato passivo, ed in quanto l’ordinanza impugnata non ha pronunciato condanna alle spese del giudizio di opposizione, limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato di NOME, ed a rinviare a separato provvedimento per la liquidazione del compenso spettante al suo difensore che doveva fare carico allo Stato (e quindi al RAGIONE_SOCIALE), per cui nessuna utilità concreta attuale avrebbe potuto trarre l’RAGIONE_SOCIALE dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa sua eccezione.
In realtà, come osservato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. depositata dai ricorrenti dopo la tempestiva formulazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., l’ordinanza impugnata non si é limitata a riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato di NOME NOME per il giudizio ex art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008, che era stata in precedenza revocata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ed a rinviare ad un separato provvedimento per la liquidazione dei compensi relativi spettanti per il giudizio al suo legale, AVV_NOTAIO, avendo anche stabilito nel dispositivo, questa volta con riferimento al giudizio di opposizione ex artt. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, 15 del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150 e 702 bis c.p.c. relativo alla revoca del beneficio, in precedenza disposta da
altro giudice del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ‘ Le spese di lite, quantificate complessivamente in € 4.216,27, seguono la soccombenza ‘. Ne deriva che, non essendo stata disposta alcuna estromissione RAGIONE_SOCIALEa convenuta RAGIONE_SOCIALE, si deve ritenere che almeno l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALEa suddetta somma RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di opposizione sia avvenuto nei confronti di entrambi i convenuti, e quindi non solo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma anche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che aveva quindi tutto l’interesse a vedere negata in questa sede la sua legittimazione passiva, non solo affinché fosse correttamente definita in termini giuridici la vicenda, o per evitare un pregiudizio futuro meramente eventuale, ma anche per escludere la già accertata esistenza a suo carico RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEe liquidate spese processuali del giudizio di opposizione, in cui era stata convenuta da NOME insieme al RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo va quindi accolto.
Passando ora all’esame del primo motivo di ricorso, col quale ci si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 comma 5° del D. Lgs. n. 150/2011 per il mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in sede di opposizione alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione di NOME NOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, e RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., per avere l’impugnata ordinanza ritenuto di non potere confermare un giudizio di manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di protezione internazionale, in termini di protezione sussidiaria, sulla base RAGIONE_SOCIALEa mera lettura del ricorso di NOME COGNOME ex art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008, in assenza RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento svoltosi davanti alla Commissione territoriale di RAGIONE_SOCIALE e del procedimento introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma da ultimo citata davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, non acquisiti d’ufficio.
Da tale lettura, secondo l’ordinanza impugnata, emergevano specifiche rappresentazioni RAGIONE_SOCIALEe aggressioni subite dal NOME nel paese d’origine, dalle quali risultava il rischio RAGIONE_SOCIALEo stesso di subire un grave danno, consistente nella minaccia grave e individuale alla vita, in caso di ritorno al paese d’origine (Senegal), e nel provvedimento che aveva rifiutato al NOME la protezione internazionale sussidiaria, revocandogli l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, non risultava fornita alcuna specifica motivazione (si parlava solo di ‘ comprovata non credibilità del richiedente, RAGIONE_SOCIALEe diverse versioni da questi fornite’ ) a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa palese incoerenza, contraddittorietà e palese falsità rispetto ad informazioni verificate sul paese d’origine, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rilasciate dal COGNOME, che avrebbe potuto indurre a ritenere manifestamente infondata la sua richiesta di protezione internazionale in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 ter del D. Lgs. n.25/2008.
Come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, l’impugnata ordinanza, dopo avere sottolineato che la mancata produzione da parte dei convenuti RAGIONE_SOCIALE atti relativi al procedimento svoltosi davanti alla Commissione territoriale di RAGIONE_SOCIALE ed al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008, impediva di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti di legittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione di NOME NOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha comunque espresso il proprio giudizio nei termini sopra riportati, basandosi sul contenuto del ricorso ex art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008, considerando implicitamente superflua l’acquisizione d’ufficio ex art. 15 comma 5° del D. Lgs. n. 150/2011, di ulteriori documenti, ritenendo non contraddittorie, incoerenti, o palesemente false le dichiarazioni rese dal NOME sugli specifici episodi di aggressione da lui subiti, indicativi del grave pericolo che avrebbe corso in caso di ritorno nel suo paese di origine (Senegal), e quindi assolto l’onere probatorio
gravante sul NOME e non dimostrati fatti impeditivi dai convenuti, e del tutto generica ed inadeguata la motivazione in proposito precedentemente fornita dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva che é infondata la doglianza dei ricorrenti, nella parte in cui si riferisce alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2967 cod. civ..
Quanto alla lamentata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 comma 5° del D. Lgs. n.150/2011, accompagnato dal richiamo di precedenti di legittimità, che però si riferiscono a controversie in materia di liquidazione dei compensi a favore RAGIONE_SOCIALE avvocati, e non di opposizione alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, il primo motivo di ricorso é inammissibile.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi nelle controversie di lavoro, che prevedono la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio officioso dei poteri istruttori, infatti, ‘ il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio ‘ (Cass. sez. lav. ord. 6.12.2024 n. 31256; Cass. sez. lav. ord. 10.9.2019 n. 22628; Cass. sez. lav. 25.10.2017 n. 25374), mentre in questo caso nel ricorso ci si é limitati a lamentare la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 comma 5° del D. Lgs. n.150/2011 senza alcun riferimento agli specifici atti e contenuti fattuali che andavano approfonditi e che, se acquisiti d’ufficio, avrebbero condotto ad un diverso giudizio il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, e senza indicare se e quando sarebbe stato sollecitato l’esercizio del potere istruttorio
officioso nel giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Il giudice di rinvio, che si individua nel Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, o in un giudice dallo stesso delegato, diversi da quello che ha sottoscritto la cassata ordinanza, provvederà, in base all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa controversia, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa l’impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia al Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, o ad un giudice dallo stesso delegato, diversi da quello che ha sottoscritto la cassata ordinanza, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8.5.2025