Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1375 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1595-2022 proposto da: COGNOME NOME, quale difensore di se stesso;
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il 23/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
– ricorrente –
Con ricorso presentato in data 11 settembre 2021 l’AVV_NOTAIO ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione compensi emesso dal Tribunale di Lanciano con il quale, nel liquidare i compensi relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla RAGIONE_SOCIALE per € 55.405,78, proposto dalla cliente dell’AVV_NOTAIO, COGNOME NOME, ha riconosciuto il compenso per le sole fasi successive al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso con ordinanza del 23/11/2021 Evidenziava che l’articolo 109 DPR 115/2002 fa decorrere gli effetti RAGIONE_SOCIALE ammissione, con conseguente liquidazione dei compensi a carico dell’Erario, solo dal deposito RAGIONE_SOCIALE domanda. Quanto alla prima richiesta di ammissione presentata al CDO, rilevava che non era stato prodotto il provvedimento del Consiglio (inammissibilità, rigetto, ammissione) che avrebbe consentito di verificare i motivi del deposito di nuova domanda; né tantomeno parte ricorrente aveva dato prova RAGIONE_SOCIALE esistenza dei presupposti di ammissione a far data dall’ottobre 2017 e fino al 27 ottobre 2020.
Inoltre, il precedente di legittimità invocato dal ricorrente a sostegno RAGIONE_SOCIALE retroattività RAGIONE_SOCIALE effetti non si applicava al caso di specie, riferendosi alla ipotesi di nuova domanda per il medesimo periodo, con medesime allegazioni, dati e dichiarazioni e conseguente riedizione del potere decisionale, poiché solo in questo caso la successiva ammissione comporta la retroazione RAGIONE_SOCIALE effetti alla domanda originariamente
presentata, attesa la erronea deliberazione iniziale del Consiglio. Nella fattispecie il ricorrente non aveva dato prova che le ragioni e i dati sottesi alla prima domanda fossero i medesimi RAGIONE_SOCIALE seconda domanda (presentata tre anni dopo), né aveva prodotto le note già depositate davanti al GI e documentazione a corredo al fine di giungere a diversa valutazione da parte del giudice dell’oppos izione.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa fase.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 109, 126 del DPR n.115 del 2002 e dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.
Oltre a dedursi la motivazione meramente apparente del provvedimento gravato, si ribadisce che costituisce un principio consolidato quello secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato copre anche le attività anteriori all’ammissione, come peraltro recepito anche da Circolare del RAGIONE_SOCIALE, Direzione RAGIONE_SOCIALE civile del 15/10/2014
Aggiunge il ricorrente che la decisione ha invece liquidato i compensi per la sola fase decisionale, ritenendo che solo questa si fosse svolta dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALE seconda richiesta di ammissione al patrocinio indirizzata al CDO, ma non si è tenuto conto RAGIONE_SOCIALE prima istanza del 13/2/2017.
La decisione gravata ha, poi, ritenuto che le due istanze non fossero di identico contenuto, imputando al ricorrente di non
avere esibito le stesse, onde avvedersi RAGIONE_SOCIALE loro identità, il tutto anche in violazione dell’art. 15 del D. lgs. 150/2011, che nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, prevede che il giudice possa chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione’, locuzione che è stata intesa nel senso che non sia una mera espressione di discrezionalità, ma implichi un potere-dovere di decidere ‘ causa cognita “.
Per l’effetto, ove vi fosse stato il dubbio sul contenuto delle richieste di ammissione, essendo le stesse versate negli atti del procedimento presupposto, il giudice dell’opposizione ne avrebbe dovuto disporre d’ufficio l’acquisizione.
Il secondo motivo denuncia che il Tribunale di Lanciano ha altresì violato il principio secondo il quale la decorrenza del diritto al patrocinio a spese dello Stato decorre dalla data RAGIONE_SOCIALE domanda, finanche quando la stessa sia stata dichiarata inammissibile dell’RAGIONE_SOCIALE competente, e ciò in quanto la successiva ammissione da parte del giudice o da parte dello stesso RAGIONE_SOCIALE retroagiscono ab initio , ovvero importano la liquidazione dell’intero compenso dalla data RAGIONE_SOCIALE prima istanza.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia successivamente riproposta, con l’allega zione delle medesime ragioni nonché RAGIONE_SOCIALE stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professiona le, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell’ordine (cfr. ex multis Cass. n. 20710/2017; Cass. n. 4695/2020).
Infatti, gli effetti dell’amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione RAGIONE_SOCIALE relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell’istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell’esame RAGIONE_SOCIALE richiesta da parte dell’ordine professionale (Cass. n. 3050/2021).
La decisione gravata non si è attenuta a tale principio, avendo negato rilevanza alla prima istanza di ammissione avanzata personalmente dalla parte, e, per quanto riferito dallo stesso ricorrente archiviata, omettendo tuttavia di verificare la continuità anche di contenuto tra la prima istanza e quella
successivamente proposta nell’interesse dell’assistita dall’attuale ricorrente, addebitando alla difesa dell’opponente l’omessa produzione di tali istanze, sebbene già prodotte al giudice che aveva emesso il decreto di liquidazione opposto.
In tal modo ha altresì contravvenuto al principio secondo cui in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, dovendo la locuzione “può” contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere ” causa cognita “, senza limitarsi a fare meccanica applicazione RAGIONE_SOCIALE regola formale del giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova. (In applicazione dell’enunciato principio, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto corretto il diniego di liquidazione delle voci inerenti la redazione delle richieste -per conto del cliente sorvegliato speciale -di autorizzazione ad allontanarsi dal Comune solo perché non risultavano allegate le relative richieste, nonostante il giudice potesse procedere autonomamente al reperimento delle istanze contenute nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz’altro la disponibilità, così verificando sia l'” an ” che il ” quantum “; Cass. n. 23133/2021).
Ne deriva che la soluzione cui è pervenuto il giudice dell’opposizione è frutto di una disamina parziale del materiale probatorio che aveva l’onere di acquisire su iniziativa officiosa,
essendo quindi giunta a disattendere la richiesta di liquidazione dei compensi anche per le fasi anteriori alla presentazione RAGIONE_SOCIALE seconda istanza di ammissione, sulla base di una rigida applicazione RAGIONE_SOCIALE regola dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, che però soffre per effe tto RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’art. 15 citato, di un’evidente attenuazione ed agevolazione in favore dell’opponente.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in parte qua, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lanciano in persona di diverso magistrato.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa decisione su di un punto decisivo dell’opposizione.
Il ricorrente, infatti, in via subordinata rispetto alla censura che investiva la limitazione RAGIONE_SOCIALE liquidazione per la sola fase decisionale, aveva dedotto che anche per tale liquidazione vi era stata una violazione dei minimi inderogabili di legge.
Anche tale motivo è fondato, in quanto l’ordinanza impugnata si è soffermata esclusivamente sula richiesta di estendere la liquidazione anche alle fasi antecedenti alla presentazione dell’istanza di ammissione poi accolta in via provvisoria del CDO, senza però esaminare anche, per i compensi liquidati, la denuncia circa la pretesa violazione dei minimi tariffari.
Ne c onsegue che l’ordinanza gravata deve essere cassata anche in relazione a tale profilo.
Il quarto motivo di ricorso che denuncia che la liquidazione dei compensi deve avvenire in maniera tale da distinguere i
compensi liquidati per le singole fasi e non in maniera onnicomprensiva, appare evidentemente correlato all’auspicio dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, finalizzati ad estendere la liquidazione anche a fasi diverse da quella decisionale, ma è evidentemente assorbito, stante la cassazione con rinvio del provvedimento del Tribunale, in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.
Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie i primi tre motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il quarto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lanciano, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022